Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dai. GLYPH I v, TEGto (9E.t1,0 Giv5712)/9 A/Ei ‘0Airacavr) D COGNOME NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/gentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 1 dicembre 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha accolto il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 presentato da COGNOME NOME, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 7 novembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua richiesta di acquistare un lettore CD con relativi CD musicali.
Il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che il CD musicale, se spezzettato, avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’ordine dell’Istituto detentivo, in quanto costituito da metallo sottile e tagliente, e ch possesso del lettore avrebbe permesso al detenuto di ascoltare messaggi esterni registrati sul nastro.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l’Amministrazione penitenziaria non aveva indicato le specifiche criticità che avrebbero giustificato il divieto utilizzare i CD musicali.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., nonché esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, poiché non ci sarebbero stati i presupposti legali per l’intervento del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., stante l’assenza dell’inosservanza da parte dell’Amministrazione di disposizioni dell’Ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, ovvero di un grave pregiudizio all’esercizio di un diritto del detenuto.
Secondo il ricorrente, poi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l’art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, norma di portata generale, limitava l’uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, prev autorizzazione concessa dal direttore d’istituto.
Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., quindi, la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dagli artt. 14 e 14.1 RAGIONE_SOCIALE Circolare dipartimentale, per ess appositamente emanata, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall’Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di
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materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario, l’utilizzo di lettori digitali.
Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall’ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti viet pericolosi. Secondo il ricorrente, quindi, il divieto di acquisto e di possesso di CD non avrebbe inciso sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, ma solo sulla mera modalità di esercizio di tale attività, regolamentata dall’Amministrazione.
Sul punto, infatti, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimi ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto d detenuto ad utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche su supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di no consentirne l’utilizzo.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen., 14 e 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l’interesse del detenuto a poter utilizzare un lettore CD deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite nel caso in cui – come quello di specie – il soggetto sia sottoposto al regime detentivo differenziato.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen., 12 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe accolto il reclamo del detenuto, senza verificare se l’eventuale utilizzo dei supporti potesse comportare, in capo all’Amministrazione penitenziaria, degli inesigibili adempimenti in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche su tali supporti, ta rendere ragionevole la scelta, operata dalla Direzione dell’Istituto, di non consentirne l’utilizzo.
Con memoria difensiva, COGNOME chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in tutti i motivi.
Giova in diritto evidenziare che, con riferimento alla possibilità o meno da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di utilizzare strumenti tecnologici quali CD, è necessario verificare la legittimità dell’autorizzazione da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all’uso di tali strumenti fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall’Amministrazione ricorrente, l’art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000 fa espresso riferimento alla possibilità di impiegare i suddetti dispositivi per motivi di lavoro di studio, ovvero, come hanno chiarito le circolari, per la consultazione di materiale giudiziario.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che le richiamate previsioni normative, storicamente datate rispetto alla successiva evoluzione tecnologica, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi.
Ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggett detenuto.
Tuttavia, se può ammettersi che l’Amministrazione penitenziaria possa consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione: l’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere, infatt bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato.
Occorre allora focalizzarsi su una ulteriore questione, attinente alle ragioni che possono spingere l’Amministrazione penitenziaria a non consentire l’uso dei lettori e dei relativi supporti per i detenuti sottoposti al regime differenziato.
In proposito, la Corte di cassazione ha ricordato che l’art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferiment
In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte RAGIONE_SOCIALE direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigenze di sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione per introdurre in istituto
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informazioni pericolose; di qui la necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.
La sottoposizione dei detenuti a regole speciali del trattamento penitenziario impone, invero, di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritt trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.
Nel caso di specie, in modo ineccepibile, il tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione penitenziaria non aveva indicato in modo specifico le criticità che impedivano di accogliere la richiesta di COGNOME nell’Istituto ove lo stesso era ristretto, sicché la doglianza del Ministero ricorrente appare formulata in modo generico e non evidenzia in concreto ma solo in astratto gli adempimenti di controllo dell’Amministrazione che avrebbero dovuto essere ritenuti inesigibili, rendendo così ragionevole la scelta RAGIONE_SOCIALE Direzione del carcere di non consentirne l’utilizzo (Sez. 1, n. 22315 del 7/04/2023, COGNOME).
Né a tale mancanza può supplire l’elencazione fatta in ricorso di tali adempimenti, dovendo gli stessi essere formulati in concreto dall’Amministrazione e poi valutati (con le forme ed i modi previsti dall’Ordinamento penitenziario) dalla magistratura di sorveglianza.
Si tratta di adempimenti che vanno calibrati direttamente sul numero dei dispositivi e CD richiesti nella singola istanza del detenuto.
Solo in tal modo è possibile verificare se è ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo; scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizi del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita degli istituti penitenziari.
Né appare pertinente il riferimento, contenuto nel ricorso, alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, considerato che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, com sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen.
Per tali ragioni:
-non vi è stato esercizio da parte del Tribunale di sorveglianza di esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad or amministrativi;
-non vi è stata una carenza di motivazione sulla necessità di bilanciamento tra l’interesse del detenuto a utilizzare i lettori CD con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria e, infine,
non poteva il Tribunale di sorveglianza effettuare la verifica RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza del provvedimento di diniego dell’Amministrazione, sotto il profilo dell’inesigibilità dei concreti adempimenti di controllo, non essendo stata tale inesigibilità prospettata in concreto dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE Casa circondariale di Roma Rebibbia NC nel provvedimento di diniego, con specifico riferimento alla messa in sicurezza dei dispositivi e supporti CD richiesti da COGNOME.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene di dover rigettar ricorso.
P.Q .M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 30/04/2024