Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20698 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, sottopos regime differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma data 8 aprile 2021, avente ad oggetto la mancata autorizzazione da parte d RAGIONE_SOCIALE ad acquistare un lettore compact disc musicali.
Secondo il Giudice specializzato l’acquisto di tali oggetti tramite l’impr mantenimento non avrebbe comunque scongiurato il pericolo di introduzione di compact disc contenenti messaggi indebiti provenienti dall’esterno; e, inoltr CD avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente dal detenuto, trattand di oggetti taglienti. In ogni caso, l’interesse del detenuto ad ascoltare sarebbe stato soddisfatto dalla disponibilità, nella camera detentiva, di TV.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predett provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente neces per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’ inosser erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pro il contrasto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata con l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenz legittimità secondo il quale, da un lato, deve escludersi l’esistenza di un esplicito in relazione all’acquisto del lettore CD e dei CD musicali da par detenuti sottoposti al regime differenziato; dall’altro lato, il giudice del deve interloquire con gli istituti penitenziari al fine di verificare se ta possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell’amministrazio penitenziaria in relazione alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragion scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo.
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fat la RAGIONE_SOCIALE dell’istituto non aveva eccepito alcuna ragione di tipo organizz riguardo la messa in sicurezza dei supporti e dei CD musicali a giustifica RAGIONE_SOCIALE decisione di segno negativo.
Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto con la memori difensiva che richiamava decisioni di questa Corte di legittimità in cui an provvedimento era stato annullato con rinvio.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto c requisitoria scritta prevenuta in data 8 novembre 2023, ha chiesto la declara d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il tema dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella c pernottamento, strumenti tecnologici, quali sono i compact disk (CD) e i rela lettori, al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali te radiofonici (limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla po dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all’art Ord. pen.) è già stato affrontato dalla Corte che, in recenti decisioni (Se 49280 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/202 Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 29 del 25/6/2021, COGNOME) in questa sede interamente condivise, ne han approfondito gli snodi problematici.
2.1. Il primo attiene – come osservato nelle citate pronunce – alla legit stessa dell’autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti peni all’uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che ricordato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziar fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per le esigenze di di lavorovdi studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziari
Anche questo Collegio ritiene che le richiamate previsioni, storicamen datate, non valgano a stabilire una pRAGIONE_SOCIALE assoluta di utilizzo strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese dall’evoluzione tecnologica; ciò anche perché la possibilità di ascoltare m per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, in quei «piccoli gesti di norm quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di l residua del soggetto detenuto.
E, tuttavia, se non può negarsi che l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria po consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, questa sol non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.
L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilovtrattarnento essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE penitenzia particolarmente avvertita ‘h, proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.
2.2. Ciò introduce al secondo aspetto RAGIONE_SOCIALE questione, attinente alle rag che possono spingere l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, per questa particola categoria di detenuti, a negare detto consenso.
L’art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all’ordinari trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamen comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività i proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l’event autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte RAGIONE_SOCIALE dir d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigen sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggett manipolazione per introdurre in istituto informazioni pericolose; di q necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a r speciali del trattamento penitenziario impone, invero, di indirizzare le attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici pr organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto esigenze che stanno alla base di quel regime.
Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero ris RAGIONE_SOCIALE normativa sul diritto d’autore, non offre alcuna particolare gar riguardante il contenuto dell’opera d’ingegno cui è apposto, sicché l esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura ( termini Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 1, 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283819).
Sì è dunque chiarito che «In tema di regime penitenziario differenziato art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministraz penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzi compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’inc sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita dell’istituto in termini di impiego di risorse materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispo supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283819, citata).
Conclusivamente sul punto, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto detenutovutilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifick se tale utiliz in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in relazi agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragi la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo
che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità di soddisfare le esigen ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita degli i penitenziaria.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, avendo rigettato il reclamo unicam in ragione delle limitazioni imposte dalla circolare DAP n. 3676/6126 del ottobre 2017 e, dunque, senza svolgere la suindicata doverosa verifica.
Né appare pertinente il riferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, al possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, giacché il differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzional ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenz del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esse accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame ossequiante dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Roma.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente