Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto il 30.01.2024 dal RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza in data 16/01/2024 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila che h rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato RAGIONE_SOCIALE sorveglianza di L’Aquila accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-ter Ord. pen., dalla detenuta NOME NOME, difesa, giusta nomina del 26/06/2024, dall’AVV_NOTAIO e contestuale revoca RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia accolto e dispos annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 16.01.2024 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, è stato respinto reclamo proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-ter Ord. pen. dall’Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo propost
dalla detenuta NOME, sottoposta al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila a fatto divieto alla medesima di cucinare al di fuori RAGIONE_SOCIALEe fasce orarie in proposito stabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Casa circondariale.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale ha osservato che:
-il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE aveva presentato recl avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto i reclamo proposto, ex art. 35 -bis Ord. pen., dalla detenuta NOME, avente ad oggetto il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila aveva vietato medesima di cucinare, se non nelle fasce orarie (11-13; 16.30-18.30), stabilite dall’ordi di servizio interno datato 12/11/2018;
-il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione doveva ritenersi infondato, alla luce RAGIONE_SOCIALE corrette RAGIONE_SOCIALE decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato alla RAGIONE_SOCIALE – prev disapplicazione del citato ordine di servizio – di consentire alla detenuta di cucinare s alcuna restrizione oraria. E ciò, sul rilievo che il menzionato divieto doveva rite estraneo alle finalità proprie del regime differenziato, non risultando funzionale esigenze di sicurezza sottese alle più stringenti regole detentive previste per i detenu cui all’art. 41-bis Ord. pen., anche in considerazione dei principi espressi giurisprudenza che afferma, a tale fine, non essere sufficiente la rappresentazione motivi di semplice ordine organizzativo;
-Il Tribunale ha osservato che la questione in oggetto non attiene ad interessi di me fatto ma riguarda il diritto soggettivo del detenuto a un trattamento non discriminat nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 Ord. pen., e che quindi, ove non ricorrano ragioni di sicurezza, tese ad impedire contatti con altri detenuti a regime differenziato, o comunque volte a tutel ordine e sicurezza pubblica, giustificanti il trattamento differenziato, tali specificamente, quelle restrittive RAGIONE_SOCIALE possibilità di cucinare, risulterebbero ingius e pertanto illegittime;
-il Tribunale non ha ritenuto convincenti le motivazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE misur restrittiva, se raffrontate con le regole relative ai detenuti comuni, atteso che evi concentrazione di fumi e odori, ove fosse aperta la possibilità di cucinare anche ai deten in regime differenziato nelle medesime fasce orarie previste per i detenuti comuni, non può rappresentare una spiegazione convincente, polche soltanto le ragioni di sicurezza pubblica uniche giustificano il trattamento differenziato, tale non potendo neppu ritenersi la volontà di contrastare, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’eventuale crescita d criminale dei detenuti più forti e facoltosi, misurabile anche tramite l’indice r all’acquisto di generi alimentari costosi e quindi indicativi di capacità economica;
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-in definitiva, il Tribunale ha concluso che non poteva ritenersi giustificata l oraria disposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto del reclamo prop dal RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila.
Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE che h articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al dispos RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza violerebbe l’a 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., alla luce del fatto che il provvedime RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione penitenziaria teso ad individuare fasce orarie per cucinare sarebb rispettoso RAGIONE_SOCIALE legge penitenziaria e dei relativi regolamenti, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘a bis, comma 2-quater, Ord. pen., precisando che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE Corte cost., sent. n. 186 del 2018, non può ritenersi la sussistenza di un diritto soggettivo del deten sottoposto al regime differenziato a potere svolgere tale attività con qualsiasi modali in qualunque orario. Invero, la posizione dei detenuti a regime differenziato non p essere equiparata a quella dei detenuti comuni, residuando la facoltà pe l’Amministrazione di regolamentare la materia.
Nel caso di specie, alla detenuta è consentito di cucinare nell’ambito di ampie fasc orarie, con la possibilità di accedere ad una varietà di cibi, ma essendo destinatari limitazioni tese ad evitare lo sfruttamento di suddette facoltà per imporre il pr prestigio criminale.
Dunque, anche alla stregua dei principi giurisprudenziali di legittimità, d ritenersi, ad avviso del ricorrente, che la RAGIONE_SOCIALE abbia fatto uso legittimo del pote essa conferito, sostenendo che al Tribunale non sia dato di sostituirsi all’amministrazi penitenziaria nel legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà riconosciuta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. lett. b) d.P.R. n. 230 del 2000, alla medesima, ove non ne abbia fatto un impieg manifestamente irragionevole.
E ciò, anche alla luce del fatto che, nei raggi destinati ai detenuti in art. 41-bis Ord. pen. non si rinvengono analoghe esigenze a quelle RAGIONE_SOCIALE altri, precisando che tal misura, lungi dall’essere ingiustificatamente afflittiva, sarebbe sorretta da motivi di organizzativo. In proposito, soggiunge che il diritto soggettivo non deve essere confu con le modalità del suo esercizio, la cui disciplina è demandata all’Amministrazione.
Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il Sostituto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha concluso pe l’accoglimento del ricorso e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è fondato e, per l’effetto, deb essere annullate l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglian di L’Aquila, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni di seguito svolte.
Il dato normativo con il quale occorre confrontarsi è l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, che stabilisce l’adozione, da RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, di ogni misura di sicurezza volta a garantire, tra l’altro, che sia assi l’assoluta impossibilità di cuocere cibi, in una logica di misure – così, Corte cost., sent del 2018 – «volte ad incidere sulle potenzialità di relazione dei detenuti: il divieto …. accompagna così alla restrizione RAGIONE_SOCIALE loro permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e per una durata superiore alle due ore al giorno, doven altresì essere assicurata «l’assoluta impossibilità» di comunicare con detenuti appartenent diversi gruppi di socialità e di scambiare oggetti.».
Come noto, la norma è stata dichiarata, in parte qua, costituzionalmente illegittima dalla Corte cost., cit. In proposito, occorre peraltro rilevare che la Consulta ha precisato che «n tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenz l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”…..si tratta p riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più prezi quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà indiv (analogamente, sentenze n. 122 e n. 20 del 2017, n. 349 del 1993).».
Premessa l’affermata incompatibilità costituzionale del divieto assoluto di cucinare i per i detenuti a regime differenziato, va ricordato altresì che, secondo la giurispruden legittimità, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare al di fuori RAGIONE_SOCIALEe fasce ora con il regolamento di RAGIONE_SOCIALE, costituisce un legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà ricono all’Amministrazione penitenziaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno n. 230, secondo cui «Il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazion vita quotidiana RAGIONE_SOCIALE popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 2205 21/04/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01).
In altre parole, si è precisato che, nel dichiarare illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al r ex art. 41-bis Ord. pen., la Corte costituzionale ha riconosciuto anche a tali detenuti il menziona diritto, senza tuttavia affermare – come si evince dal riportato passaggio motivazionale questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere disciplinanti le modalità di eser del diritto in questione, suscettibile di fruizione sulla base di fasce orarie deputate, che durata adeguata e non irrisoria (così, Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022, Min. RAGIONE_SOCIALE giustiz proc. Terracchio, non mass.).
La giurisprudenza ha altresì affermato la necessità di evitare che, mediante un regolamentazione distinta, sia introdotta, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario ta da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi.
Da tali considerazioni discende la censurabilità, in sede giurisdizionale, non già d previsione di fasce orarie stabilite per la cottura dei cibi in riferimento ai detenuti so regime speciale, bensì RAGIONE_SOCIALE mancanza di ragioni apprezzabili sottese a tale previsione e adottate con la patente finalità di ottenere, attraverso di esse, un maggiore grado di affl RAGIONE_SOCIALE detenzione di tale regime rispetto a quello comune (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 3694 28/06/2022, Min. RAGIONE_SOCIALE giustizia in proc. Crea, non mass.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Mi RAGIONE_SOCIALE giustizia in proc. Bolognino, non mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. de giustizia in proc. Bonomo, Rv. 285204-01; Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Min. RAGIONE_SOCIALE giustiz in proc. Cimato, non mass.).
In definitiva, si conferma, da un lato, che la previsione di fasce orarie integra l regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall’altro, che l’Amministra penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflitt del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima.
In tale prospettiva, il parametro di riferimento per stabilire la legittimi regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenz costituito dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela legittima laddove non discrimi rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concr carattere sostanzialmente vessatorio.
Risulta dunque necessario che il provvedimento assunto nei confronti di detenuto a regime differenziato chiarisca «per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la prev fasce orarie stabilita, nell’RAGIONE_SOCIALE stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime diff fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzativo da pa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento RAGIONE_SOCIALEe esigen
connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disci priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatori Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, cit.).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza (e il Magistrato di sorveglianza) non attenuto ai principi richiamati, cogliendo nel segno la censura del ricorrente che evidenzia co la previsione RAGIONE_SOCIALEe fasce orarie stabilite per la detenuta a regime differenziato NOME comporti «un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» per la predetta.
Sono chiare le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE disciplina in fasce orarie RAGIONE_SOCIALE‘esercizio diritto a cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato, avendo l’Amministra fornito motivazioni idonee a fornirne giustificazione: e ciò, sulla base RAGIONE_SOCIALEe diverse peculia trattamento rispetto a quelle previsto per i detenuti comuni, i quali sono sistemati in cel ospitano più persone e, di regola impegnati in attività trattamentali nel corso RAGIONE_SOCIALE giornata non potessero fruire RAGIONE_SOCIALE facoltà di cucinare nell’arco RAGIONE_SOCIALE giornata, si troverebbero a com tale attività simultaneamente, con conseguenti problemi di salubrità RAGIONE_SOCIALE‘aria.
Profili problematici invece insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al r speciale, posto che questi ultimi sono collocati in celle singole.
L’Amministrazione ha messo altresì in rilievo come la varietà di attività trattamen svolte dai detenuti comuni determinerebbe il rischio di sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE preparazione di c cotti, ove fossero previste, per i medesimi, fasce orarie fisse, destinate alla cucina, costr tale ipotesi, a mettersi ai fornelli contemporaneamente, mentre tale criticità non si pone detenuti a regime differenziato, ammessi, in misura innegabilmente inferiore, alle att trattamentali.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe differenti modalità trattamentali che caratterizzano il regime dei det ex art. 41-bis Ord. pen., secondo l’ordinanza impugnata l’Amministrazione penitenziaria non avrebbe evidenziato le ragioni di sicurezza specificamente legate al regime differenzia rilevando che anche i detenuti a tale regime, al pari di quelli detenuti comuni, sono impegna altre attività e che la concentrazione RAGIONE_SOCIALE cottura dei cibi in determinate fasce determinerebbe, anche per i medesimi, problemi di salubrità.
Trattasi di argomentazioni che, oltre a travisare sostanzialmente gli elementi addo dall’Amministrazione penitenziaria in ordine alle caratteristiche dei due regimi carcerari diverse esigenze organizzative, si risolvono in una motivazione apparente, dal momento che i Tribunale non ha fornito ragioni idonee a spiegare il motivo per cui la definizione RAGIONE_SOCIALEe orarie debba riflettere una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra riconoscimento del diritto a cucinare, riconosciuto anche ai detenuti a regime differenziato, esigenze di organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE istituti penitenziari. Del pari, non sono state enu le ragioni per cui tale previsione abbia comportato, nonostante le diverse caratteristich
regime trattamentale, una irragionevole discriminazione dei detenuti sottoposti al regime di all’art. 41-bis Ord. pen. rispetto ai detenuti comuni.
Ad avviso del Collegio, l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei det sottoposti al regime speciale non risulta in alcun modo irragionevole, esplicando, con modali congruenti, l’ambito organizzativo riservato all’Amministrazione penitenziaria; e ciò, in asse di profili discriminatori, alla luce RAGIONE_SOCIALE diversa previsione relativa ai detenuti comun caratteristiche relative alle strutture in cui gli stessi sono reclusi, nonché RAGIONE_SOCIALEe moda relativo trattamento penitenziario.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e di quella del Magistrato sorveglianza di L’Aquila del 15 settembre 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza d L’Aquila del 15 settembre 2023.
Così deciso il 10/07/2024.