Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41217 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Andria (BA), DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME, attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Parma e soggetto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 -bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 16 maggio 2024, il quale respingeva la richiesta di autorizzazione a tenere in cella le pentole e il fornello a gas oltre la fascia oraria fissata dal disposizione della Direzione dell’istituto di pena tra le ore 7 e le ore 20, in conformità agli artt. 6 e 8 della circolare DAP n.3676/2017.
Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la diversificazione di orari tra detenuti in regime speciale e detenuti comuni può essere ritenuta vessatoria solo ove ingiustificata e irragionevole. Nel caso relativo alla disponibilità di pentole e fornelli, ha rilevato che si tratta di oggetti pericolosi per l’incolumità di tu detenuti, ma che le diverse condizioni alloggiative dei detenuti comuni, ai quali è consentito di tenere in cella detti beni per l’intero arco della giornata, e di quelli i
regime speciale, giustificano la diversità di trattamento. E infatti, i detenuti i regime speciale sono alloggiati in cella singola, sicché quando, in orario notturno, il personale preposto alla vigilanza è numericamente ridotto, non è possibile assicurare la vigilanza e sicurezza necessitata dalla pericolosità degli utensili menzionati. Al contrario, i detenuti comuni sono alloggiati in celle multiple, hanno accesso ad un numero maggiore di attività trattamentali, sicché, da un lato, in caso di pericolo, gli altri occupanti possono intervenire e dare l’allarme e, dall’altro, la pluralità di soggetti e le varie attività che svolgono determinano la necessità di disponibilità prolungata nel tempo degli oggetti, per consentire a tutti di usufruire delle stoviglie e del fornello e, quindi, di nutrirsi. Ha, inoltre, osservato che condivisione della cella con altri detenuti rende vieppiù opportuna la dilatazione degli orari di cottura dei cibi in quanto evita la concentrazione di fumi e di odori che si verificherebbe ove tutti fossero costretti a preparare i cibi negli stessi orari. Ha ritenuto, quindi, trattarsi, di una disciplina differenziata, ma giustificata.
Inoltre, il Tribunale ha osservato che la disciplina non è lesiva del diritto alla salute né del diritto ad una adeguata alimentazione, trattandosi di disciplina che non influisce sul diritto in sé, ma sulle modalità del suo esercizio.
2.Avverso detta ordinanza ricorre in cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso che viene riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis della legge n. 354 del 1975, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione e denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Premesso che, nelle more, il detenuto è stato trasferito presso la casa di reclusione di Parma, il che ha imposto l’attivazione di un’istruttoria al fine di conoscere il regolamento interno, il tipo di fornello in uso e la disciplina applicata ai detenuti comuni, ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale a proposito delle finalità del regime ex art. 41-bis Ord. Pen., individuate nell’esigenza di evitare contatti dei detenuti con l’esterno per impedire che questi possano continuare a mantenere contatti con l’ambiente criminale, ed ha osservato che non sussiste alcuna apprezzabile correlazione tra la disposizione della Circolare del DAP, che limita l’orario nel quale i detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. possono tenere in cella fornello e pentole, e le finalità del regime detentivo.
Nella prospettazione difensiva, la circolare, prospettando generiche esigenze di sicurezza, di fatto, fa rivivere, sia pure per una parte della giornata, il divieto cuocere gli alimenti all’interno della cella per i detenuti in regime di art. 41-bis Ord. pen., già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 186 del 2018.
Ha aggiunto che la finalità di sicurezza, individuata dal Tribunale di · sorveglianza, deve essere assicurata con altri istituti, che l’attività di cottura dei cibi rientra nell’esplicazione del diritto ad alimentarsi, sicché irragionevoli restrizioni sono contrarie al senso di umanità e, infine, che deve evitarsi che si crei una ingiustificata differenziazione di trattamento tra i detenuti comuni e quelli in regime speciale.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che non è ravvisabile un diritto soggettivo rispetto alla pretesa del detenuto e che non sono state dedotte ragioni specifiche per le quali la determinazione della fascia oraria costituirebbe una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi precotti o cucina e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari, né, d’altro canto, ha illustrato le ragioni per le quali la diversificazion della disciplina rispetto ai detenuti comuni sarebbe ingiustificata e, quindi, discriminatoria.
CONSIDERATO IN DIUTTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve in primo luogo osservarsi che il trasferimento del detenuto presso la casa di reclusione di Parma nelle more del giudizio, e priva questi dell’interesse ad impugnare il provvedimento, non avendo il ricorrente dedotto che nella attuale condizione detentiva si perpetuino le problematiche prospettate nel ricorso.
In ogni caso, nel merito, si osserva che il tema del diritto alla cottura dei cibi dei detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, ha costituito oggetto di elaborazione giurisprudenziale.
Il regime di detenzione differenziata, disciplinato dal comma 2 quater della legge citata, è stato oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale. Per quanto oggi di interesse, la Corte è intervenuta sulla disposizione di cui alla lettera f) del comma 2 quater, nella parte in cui prevedeva l’adozione di misure di sicurezza volte ad assicurare l’impossibilità per i detenuti di cuocere cibi. Con la sentenza n. 186 del 2018, la Corte ha ribadito che in base all’art. 41-bis comma 2 Ord. pen. «è possibile sospendere solo l’applicazione di regole ed istituti dell’ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza>> e, correlativamente, che non possono disporsi misure che, in ragione del loro contenuto, non siano riconducibili a dette concrete esigenze e, quindi, non rispondano alle finalità per la quale sono state adottate, così determinando una afflizione non funzionale all’obiettivo e alla ratio della legge, ponendosi, al contempo, in potenziale contrasto con la finalità rieducativa della pena e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Ha, quindi,
concluso dichiarando l’illegittimità costituzionale della lettera f) dell’art. 41-bis Ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», affermando che non si tratta di affermare un diritto a cuocere in cella i cibi, ma di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41 -bis Ord. pen. debba conservare «la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale».
Da questa premessa, ha preso avvio l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale è pervenuta ad ammettere la possibilità di sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria con la quale si regolamenta l’esercizio del diritto alla cottura dei cibi da parte dei detenuti in regim differenziato.
Con la sentenza Sez. 1 n. 4030 del 4.12.2020 (dep. 02/02/2021), Rv 28053201, questa Corte ha osservato che le questioni relative alla cottura dei cibi e all’acquisto di generi alimentari costituiscono oggetto di posizione giuridica di diritto soggettivo in quanto attengono al diritto ad alimentarsi adeguatamente. Tuttavia, ha evidenziato che costituisce «ius receptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire all’adozione di provvediment organizzativi dell’Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l’ordine e la sicurezza interna e, con essi, l’irrinunciabil principio del trattamento rieducativo», con il limite costituito dalla necessità che tali limitazioni rispettino i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. In relazione al tema della cottura degli alimenti, si è osservato che il divieto di cucinare al di fuori di prefissati limiti temporali costituisce «un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all’interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13 comma 4 d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Detta previsione realizza la finalità di «preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l’ordinaria convivenza all’interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati…». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, ove la disciplina adottata dall’istituto sia volta ad operare il bilanciamento delle menzionate esigenze e sia, quindi, guidata da criteri di ragionevolezza e non determini, di fatto, una compressione del diritto, può ritenersi che essa vada ad incidere non sul diritto stesso, ma solo sulla modalità di esercizio dello stesso.
Tanto premesso, ulteriore passaggio attiene al confronto tra il regime previsto per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis Ord. pen. e quelli dei detenuti di altri circuiti. Si è osservato che nell’esercizio della propr potestà organizzatoria, l’amministrazione d’istituto può adottare regimi differenziati, purché trovino un proprio fondamento razionale e non attuino un trattamento differenziato ingiustificato e, quindi, vessatorio.
Nel caso oggi in esame, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha chiarito che il diverso regime adottato per i detenuti comuni, i quali possono tenere in cella fornelli e cibi senza limiti di orario, e quelli in regime differenziato ex art. 41 bis Ord. pen, i quali, invece, debbono consegnare detti beni nella fascia oraria tra le ore 20 e le ore 7, trova il proprio fondamento nel fatto che le condizioni alloggiative dei reparti sono profondamente diverse e, per questo, fondano la necessità di una diversa disciplina. I detenuti ex art. 41bis Ord. pen. occupano una stanza singola, circostanza questa che, in orario notturno, quando il personale di sorveglianza è ridotto, non consente di assicurare la necessaria sicurezza e controllo. Al contrario, i detenuti comuni, in quanto occupanti celle condivise e in quanto impegnati in attività trattamentali durante il giorno, necessitano per motivi organizzativi e di salubrità, di poter cucinare i cibi in orari differenziati e nell’arco dell’intera giornat Si tratta, quindi, di una disciplina differenziata che, nella prospettazione dell’amministrazione trova il proprio fondamento in esigenze organizzative e di sicurezza che non incidono sul diritto ad una adeguata alimentazione, ma solo sulle modalità di esercizio del diritto.
Nel caso in esame, a fronte della ragione giustificativa del trattamento differenziato esposta nell’ordinanza impugnata, il ricorrente non ha neanche dedotto i motivi per i quali detta regolamentazione influirebbe sul proprio diritto e sarebbe, comunque, irragionevolmente diversa e, perciò, vessatoria, rispetto al trattamento dei detenuti comuni. Non ha negato il fondamento fattuale della previsione, limitandosi a contestarne la legittimità sulla base del diritto all’alimentazione che, tuttavia, alla luce di quanto sopra argomentato, può sopportare l’imposizione di particolari modalità di esercizio ove siano giustificate da esigenze di organizzazione e sicurezza che, nel caso specifico, non sono neanche contestate.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.