Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25645 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1899/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12811/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Nel procedimento contro COGNOME Cesare nato a Napoli il 22/10/1969
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 24 settembre 2024 che aveva accolto quello presentato da NOME COGNOME sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della locale Casa circondariale della richiesta di autorizzazione all’acquisto di un lettore compact disk per l’ascolto di musica e di supporti musicali nella propria camera detentiva senza limiti di orario.
In conseguenza dell’accoglimento del reclamo Ł stato ordinato alla Direzione dell’Istituto di autorizzare Pagano all’acquisto di lettore CD e di CD musicali in libero commercio, tramite l’Amministrazione o l’impresa di mantenimento e di consentire al detenuto l’utilizzo nella propria camera detentiva, senza limiti di orario.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’utilizzo del lettore assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici che sono consentiti nell’arco delle ventiquattro ore.
Inoltre, quanto alle esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo dell’Amministrazione, ha ritenuto che le stesse fossero prive di riscontro, trattandosi di materiale acquistato tramite impresa di mantenimento e potendo, comunque, essere disciplinata dalla Direzione della Casa circondariale, eventualmente, la quantità di compact
disk musicali acquistabili.
Irragionevole, inoltre, il divieto di utilizzo in ora notturna, trattandosi di una limitazione idonea a pregiudicare l’essenza stessa del diritto.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando due motivi.
2.1. Con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 41bis ord. pen. e falsa applicazione dell’art. 14 Circolare DAP del 2 ottobre 2017.
Richiamando il costante orientamento elaborato da questa Corte nella materia, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato abbia trascurato totalmente di valutare l’incidenza concreta dello stesso sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all’adempimento relativo alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative.
La Sezione della Casa circondariale di Sassari che ospita il detenuto Ł una delle piø affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti.
2.2. Con il secondo motivo sono state eccepite le medesime violazioni in ragione della previsione dell’uso del lettore nell’intero arco delle ventiquattro ore giornaliere.
Ragionevole deve ritenersi la previsione del ritiro in orario serale e notturno degli oggetti potenzialmente sensibili sotto il profilo della sicurezza (conformemente, per quanto riguarda i detenuti in regime speciale, a quanto stabilito dall’art. 6 Circolare DAP del 2 ottobre 2017) stante la condizione di attenuata difesa nella quale si trova l’Amministrazione nelle ore serali e notturne in cui sarebbe piø facile la relativa manomissione.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va accolto.
Il primo motivo coglie le segnalate lacune del provvedimento impugnato.
Sulla questione in esame, questa Corte ha, anche di recente, già emesso alcune decisioni che vengono qui condivise e ribadite.
S’intende fare riferimento a Sez. 1, n. 4792 dell’8/01/2025, Zagaria, n.m e a Sez. 1, n. 19704 del 21/02/2025, Rosmini, n.m.
Con riguardo al primo motivo, va ribadito quanto questa Corte ha reiteratamente affermato (fra le molte, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213), nel senso che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., Ł legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti».
In senso conforme Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l’apposizione del sigillo sui compact disk , il loro acquisto mediante il cosiddetto “sopravitto” e la provenienza dei stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale.
E’ pertanto necessario che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo “… possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione
penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari” (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, n.m.).
Ciò che ha sostenuto il Tribunale di sorveglianza, in dichiarata adesione al predetto orientamento di questa Corte, Ł che l’autorizzazione all’acquisto di compact disk e supporti tramite l’impresa di mantenimento non comporta alcun aggravio per l’Amministrazione.
Il dato, tuttavia, Ł stato contrastato dalla Casa circondariale che ha indicato le risorse umane e materiali necessarie per i controlli e le notevoli difficoltà nella esecuzione degli stessi.
Sul punto, anche la difesa dell’Amministrazione ha insistito sulla circostanza che l’attività di ascolto dei supporti musicali, nell’ottica del necessario controllo dei contenuti veicolati con l’attività indiscriminatamente consentita, sarebbepiø gravosa e sostanzialmente inesigibile.
Le affermazioni sono state rese dai giudici di sorveglianza previa interlocuzione con la Casa circondariale di Sassari e sono connotate da evidenti profili di contraddittorietà proprio laddove il superamento delle difficoltà rappresentate dal luogo di reclusione Ł stato operato obliterandone totalmente l’esistenza.
Invero, risultano evidenziate difficoltà derivanti dalle modalità esecutive dell’accesso a contenuti musicali, sia relativamente al singolo detenuto che in relazione alla generalità delle situazioni equiparabili a quella del singolo richiedente, mediante la proposta di una soluzione, quale quella di un limite al numero dei supporti musicali, che rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Il provvedimento impugnato non supera le criticità evidenziate dal carcere, in base alle quali Ł ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzare l’ingresso dei compact disk e dei relativi lettori nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, ingresso che non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto.
Si tratta di soluzione che si presenta in termini di coerenza con le previsioni di cui all’art. 41bis ord. pen. senza che possa ritenersi determinata una condizione detentiva di ingiustificata maggiore afflittività, ponendosi in termini coerenti con l’esigenza di impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno e mantenere un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza.
Come questa Corte ha già affermato. proprio in relazione ad analoghi provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di Sassari, «l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacchØ gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704 del 2025, cit.).
I giudici di sorveglianza, nel ritenere non fondate le giustificazioni addotte dall’amministrazione, si sono, in sostanza, sostituiti all’organo incaricato all’esercizio del potere di organizzazione della vita dei penitenziari, senza operare il bilanciamento costantemente imposto tra i diritti dei detenuti e l’esigenza di assicurare una corretta e
adeguata gestione delle attività interne ai luoghi di reclusione, in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano i diversi regimi detentivi.
Anche in questo caso, in relazione al secondo motivo, pare opportuno un richiamo a quanto già, recentemente deciso in ordine alla possibilità di detenere i supporti musicali nell’arco delle 24 ore.
Si tratta di questione che attiene alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo alcuna lesione dello stesso.
Pertanto, va riaffermato che, «a fronte di una specifica valutazione negativa, motivatamente compiuta dalla Casa circondariale, che ha rappresentato – in maniera nØ illogica, nØ incongrua – la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipo organizzativo, «non Ł consentito al giudice di sorveglianza assumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui venga posto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole» (Sez. 1, n. 4792 del 2025, cit., ribadita da Sez. 1, n. 19704 del 2025 cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 24 settembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di sassari del 24 settembre 2024.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME