Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la ORDINANZA del 10/02/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto NOME COGNOME, che
ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto il reclamo del RAGIONE_SOCIALE – avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 18.09.2020, ch aveva accolto l’istanza, formulata ex art. 35-bis legge n. 354 del 1975 ( ord. pen. ), da COGNOME, sottoposto al regime carcerario di cui all’art. 41 bis ord. pen., il quale lamen lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di un lettore CD e musicali attraverso l’impresa di mantenimento, deducendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparit di trattamento.
1.1.L’ordinanza impugnata ha motivato il provvedimento rilevando che “il diniego prestato dalla RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE all’utilizzo di CD per uso ricreativo, pur in assoluto non precl dalla normativa vigente, comporti inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazion RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da ragionevole la scelta, operata dalla direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, di non autorizzarne l’ingre reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.”
2. Propone ricorso per cassazione COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt 14 e 41-bis ord. pen. e 40 D.p.r n. 230/2000. Evidenzia che l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE già da due anni, in forza del provvedimento autorizzativo emesso dal Magistrato d Sorveglianza, poi annullato, ha autorizzato, acquistato, verificato e consegnato al RAGIONE_SOCIALEiard lettore CD e svariati supporti musicali, così dimostrando di possedere le risorse organizzat per porre in essere i necessari interventi su dispostivi e supporti CD. L’ordinanza impugna non ha tenuto conto di tali circostanze, né ha svolto alcun accertamento in ordine all’effe inesigibilità RAGIONE_SOCIALE prestazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Giova richiamare l’approdo giurisprudenziale, espressamente citato dalla sentenza rescindente, che aveva condotto all’annullamento RAGIONE_SOCIALE prima ordinanza del Tribunale d sorveglianza, che così si esprime: «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE di dinie autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispo e supporti» (Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, Rv. 282213) Conf.Sez. 1 n. 29819 del 2021).
1.1.Aveva, quindi, precisato il Giudice di legittimità che “non può prescindersi dalla necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ric
verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimost la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione), possa nondime comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE in relazione a indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, o dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige i penitenziario differenziato.”
La questione posta dal ricorso è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD) e i lettori CD, al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e r limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assogget regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
2.1. L’indagine devoluta al giudice del rinvio afferiva, dunque, alla verifica RAGIONE_SOCIALE possibi l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, di assicurare la fruizione, per uso ricreativo, di supporti mu anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis 0.P., compatibi con le esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di pena, senza necessità che l’RAGIONE_SOCIALEione debb porre in essere adempimenti che, per assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e support nell’interesse alla prevenzione dei flussi comunicativi illeciti o di utilizzi impropri dei si rivelino inesigibili.
Condivide il Collegio i recenti approdi giurisprudenziali che hanno affermato come le previsio storicamente datate, RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento Penitenziario che fanno riferimento espresso all’impieg dei suddetti dispositivi per soie esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazi materiale giudiziario, “non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo RAGIONE_SOCIALE strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evoluzione tecno ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pie titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che…..la Corte costit ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.” (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME),
3.1.Nel medesimo arresto, – ancora condivisibilmente -si è anche osservato che” tuttavia, se può ammettersi che l’RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE possa consentire l’acquisto di CO musicali, e l’uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in situazione e contesto. L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamental essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEione penitenzi particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottopost a regime penitenziario differenziato.”
Dovendo, quindi, affrontare la questione attinente alle ragioni che possano spinge l’RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE, per questa particolare categoria di detenuti, a non consent l’acquisto, va ricordato che la finalità del regime differenziato è quella di assicurare una g RAGIONE_SOCIALE che garantisca nel modo più efficace possibile la rescissione di ogni legame esponenti di associazioni criminali organizzate prevedendo qualunque possibilità di contatti
clan criminali. In tale ottica, va richiamato l’art. 41-bis Ord. pen., il quale prevede, com una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il de possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività i proprie del gruppo criminale di riferimento. “L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo tra ttamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di co RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come qu in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato” ( Sent. n. 29819/2021 cit.).
4.1. In tale disamina resta, quindi, centrale l’obiettivo di inibire flussi comunicativi i detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza, venendo, quindi, in rilievo la possibil procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di manipolazioni finalizzate alla introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui, la assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso per i relativi dispositivi di lettura. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti apprezzata, quindi, la loro diretta incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitati relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragione scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ov regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rien ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita degli Istituti penitenz
4.2. In questa prospettiva, nel sottolineare che l’eventuale autorizzazione all’acquisto del e dei CD musicali, da parte RAGIONE_SOCIALE direzione d’istituto, deve assicurare la piena salvaguardia delineate pregnanti esigenze di sicurezza, questa Corte ha affermato, in casi analoghi, che “In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE di diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione all’acquisto e alla detenzi “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organ RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti.”( Sez. 1, n. 49280 del 28/09/202, Rv. 283819).
5. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato, che, dopo avere ricordato co la RAGIONE_SOCIALE avesse chiarito che “l’RAGIONE_SOCIALEione RAGIONE_SOCIALE ha da sempre vietato ai detenuti in regime di art. 41 bis O.P. di disporre di CD, evidenziando quindi implicitamente che tali dispositivi ed in particolare i CD o DVD si poss prestare all’occultamento di files nascosti”, ha sottolineato le difficoltà correlate alla verif concreta déi contenuti – potenzialmente infiniti – RAGIONE_SOCIALEe registrazioni audio e video considerato tali controlli, per le modalità necessariamente penetranti imposte dal partic regime penitenziario di cui all’art. 41 bis 0.P., come inesigibili dall’amministrazione penite
giustappunto per la loro attitudine a incidere in maniera straordinaria sulla organizzazione vita RAGIONE_SOCIALE‘ istituto penitenziario, così da far apprezzare come ragionevole la scelta di fo negare l’introduzione di siffatti dispositivi nei reparti in cui vige il regime pen differenziato.
5.1. La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, dunque, alle censure difensive, non cogliendo nel segno neppure la deduzione che fonda sulla considerazione che, in virtù d provvedimenti autorizzativi adottati dalla Autorità Giudiziaria – anche in favore del RAGIONE_SOCIALE, in specie la RAGIONE_SOCIALE, abbia dimostrato essere in grado di fronteggiare gli adempimenti correlati alla fruizione di dispositivi e s del tipo di quelli richiesti dal ricorrente. Questo perché il tema non è quello RAGIONE_SOCIALE pos RAGIONE_SOCIALE‘adempimento richiesto dalla autorizzazione invocata dal ricorrente, ma, dei suoi limit come si è già detto, RAGIONE_SOCIALE ‘esigibilità’ RAGIONE_SOCIALE‘adempimento, da coniugarsi in termini di ragio e concreta realizzabilità dei controlli correlati all’introduzione dei dispositivi elettron compromettere o stravolgere gli ordinari protocolli organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘istituto. Che, in vi ordine RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria, ciò sia potuto accadere non costituisce evenienza in grad sconfessare le valutazioni operate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né rende esigibi l’adempimento correlato alla somministrazione dei dispositivi richiesti.
6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2023 Il t onsigliere estensore