Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19814 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha sul ricorso proposto da: NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l’ordinanza del 28/03/2022 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di Novara udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto in regime di cui all’art. 41bis, ord. pen., avverso il divieto di detenere in cella pomate per dolori muscolari e integratori acquistati senza ricetta medica.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per essere il divieto riportato nel provvedimento impugnato riferito esclusivamente ai medicinali, non anche a pomate per dolori muscolari e integratori che sono prodotti da banco.
Ulteriore vizio deriverebbe dall’adozione del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità de plano e senza contraddittorio.
Infine, il ricorrente ha eccepito la disparità di trattamento con i detenuti in regime ordinario, in assenza di qualsiasi giustificazione per ragioni di sicurezza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
Va preliminarmente precisato e ribadito che «in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo nØ valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01).
Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza, lungi dall’avere compiuto una qualsiasi disamina approfondita del merito della questione sollevata con il reclamo proposto da NOME COGNOME ha ritenuto, sulla sola base del contenuto della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, totalmente destituito di ogni fondamento quanto sostenuto dal detenuto.
Nessuna violazione del contraddittorio, quindi, può essere lamentata dal ricorrente,
diversamente da quanto sarebbe potuto accadere laddove la declaratoria di inammissibilità si fosse accompagnata ad una puntuale (e, a quel punto, unilaterale) valutazione del reclamo giurisdizionale.
Nel merito del provvedimento, Ł ineccepibile il diniego opposto alla pretesa di COGNOME di detenere in cella pomate per dolori muscolari e integratori suscettibili di essere acquistati senza ricetta medica.
La Circolare citata, sul punto, stabilisce regole esenti da qualsiasi censura di illogicità o irragionevolezza laddove stabilisce che l’acquisto di farmaci e similari Ł consentito, ai detenuti in regime speciale, solo previa prescrizione medica e a condizione che nella farmacia dell’istituto non siano disponibili detti farmaci o sostituti con il medesimo principio attivo.
Per i prodotti parafarmaceutici (categoria nella quale rientrano i presidi quali gli integratori) e da banco Ł, parimenti, richiesta l’indicazione sanitaria che ne attesti la necessità e un nulla osta sulla non pericolosità del prodotto, anche in caso di uso improprio.
Inoltre, il possesso in cella di medicinali Ł vietato.
La distribuzione e l’assunzione deve avvenire in presenza di personale della polizia penitenziaria a cura del servizio infermieristico.
Si tratta di prescrizioni la cui ragionevolezza Ł autoevidente e dal contenuto insuscettibile di interpretazioni equivoche.
A fronte del lineare percorso motivazionale del provvedimento impugnato, il ricorrente si limita a censurare la natura discriminatoria del divieto, senza precisare, in alcun modo, la fonte di tale asserzione e, nel caso specifico, l’entità della lesione che gli deriva dal divieto di detenere in cella farmaci e simili senza che vi sia stata, preventivamente, una prescrizione medica o l’indicazione di un sanitario.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME