Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria RAGIONE_SOCIALE‘ 11/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo promosso dall’imputato NOME COGNOME (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso i provvedimenti con i quali il presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise di appello di Reggio Calabria (in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta avanzata dalla direzione RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale di Terni) aveva disposto il trattenimento, nei confronti del predetto, del libro appartenente alla collana de ‘La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ del 30 dicembre 2022 intitolato ‘Storia RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata – Mafia – Cosa Nostra’, del libro RAGIONE_SOCIALEa collana de ‘La RAGIONE_SOCIALE‘ del 6 gennaio 2023 intitolato ‘Storia RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata – Mafie – NOME il boss’ e del libro intitolato ‘A colloquio con NOME COGNOME‘.
1.1. Il trattenimento era stato disposto per tutte e tre le opere citate in considerazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità, per NOME COGNOME, di acquisire da esse informazioni e notizie sulle vicende trattate che potevano essere utilizzate per elaborare strategie ed impartire disposizioni nell’ambito del contesto mafioso di appartenenza per come riconosciuto in precedenti giudizi.
1.2. Il Tribunale ha confermato il trattenimento ritenendo sussistenti i requisiti di diritto legittimanti il trattenimento dei libri, come previsto dall’art.1 ter Ord. pen., tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa materia trattata negli stessi e RAGIONE_SOCIALEa personalità del reclamante.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riproposto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater lett. a) e c), Ord. pen., 18-ter, comma 5, Ord. pen., 14, comma 2, d.P.R. 230/2000, 21, 33 e 34 Cost.; in particolare osserva che il provvedimento reclamato sarebbe stato emesso in violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia, considerato che i libri in questione erano stati da lui acquistati all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto di detenzione e quindi con l preventiva predisposizione di tutti i relativi controlli ed accertamenti per evitare
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che per mezzo di essi fossero veicolati messaggi ed informazioni dirette al detenuto sottoposto allo speciale regime di cui si tratta.
Inoltre, nel provvedimento impugnato (così come in quello oggetto di reclamo) mancherebbe qualsiasi concreto riferimento ad un effettivo pericolo legato all’utilizzo dei volumi sopra indicati da parte del detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
COGNOME Anzitutto, COGNOME deve COGNOME ricordarsi COGNOME che COGNOME la COGNOME circolare del COGNOME Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria n. 8845 del 16 novembre 2011 (e, in seguito, l’analoga circolare del 2 ottobre 2017), emessa con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., dispone che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) deve essere acquistato esclusivamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario tramite l’impresa di mantenimento ovvero direttamente in libreria tramite personale delegato dai Direttori degli Istituti Penitenziari; parimenti, eventuali abbonamenti a giornali e riviste autorizzate dovranno essere sottoscritti direttamente dalla Direzione o dall’impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti che ne abbiano fatto richiesta. Viene vietato anche l’ingresso di libri o riviste ricevuti dall’esterno dai familiari anche tramite pacco colloquio o postale. Viene fatto divieto di consegnare tale materiale all’esterno.
2.1. La Circolare ribadisce la necessità di evitare scambi di riviste o libri tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. In linea generale, anche la potestà di normazione secondaria RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa si deve inserire nella prospettiva di un equilibrio tra i valori in campo. Peraltro la categoria dei detenuti soggetti al regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., si segnala, per i presupposti stessi di tale sottoposizione (sempre ricorribile al Magistrato), per aspetti di particolare pericolosità, trattandosi di persone inquisite o condannate per gravissimi reati legati alla criminalità organizzata.
2.2. Ciò posto, COGNOME deve aggiungersi la considerazione, derivante dalla pluriennale esperienza RAGIONE_SOCIALEe concrete vicende di tale specifico settore, che libri, giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, così ricevendo o inviando messaggi in
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codice (ma anche in chiaro: come conoscere i fatti criminali riportati dai giornali specie del territorio di provenienza) che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti.
Il ricorrente deduce che i tre libri in questione erano stati da lui acquisiti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto di detenzione e che nel provvedimento impugnato manca qualsiasi indicazione a specifiche e concrete circostanze a conferma del pericolo derivante dalla utilizzazione degli stessi da parte sua. Inoltre, dal provvedimento impugnato e dalla documentazione allegata al ricorso risulta che l’inoltro dei tre libri era stato autorizzato da parte del competente Magistrato di sorveglianza per quanto di competenza di quest’ultimo.
3.1. Sul punto va rammentato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis, comma 2-quater, lett. a) e c), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975 – in riferimento agli artt. 21, 33 e 34 Cost. – nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, consente all’amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all’autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all’art. 18-ter Ord.Pen.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa. Ciò perché l’adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nei suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide soltanto sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente del carcere, onde evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Né gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla “burocratizzazione” del canale di acquisizione RAGIONE_SOCIALEe pubblicazioni compromettono in misura costituzionalmente apprezzabile i diritti in questione, trovando in ogni caso ragionevole giustificazione alla luce RAGIONE_SOCIALEe esigenze poste a base del regime speciale.
3.2. Ovviamente, in ordine al diritto dei detenuti di conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna, la sua tutela – tanto
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costituzionale (art. 21 Cost.) quanto legislativa (artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a, Ord. pen.) – è riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, senza che l’autorità amministrativa possa esercitare su di essi una censura.
Tanto premesso e considerato che i libri sono stati acquistati all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto ove è ristretto NOME COGNOME, il provvedimento impugnato non ha spiegato (se non in modo apodittico) le concrete e specifiche ragioni per le quali, dall’utilizzo di essi, deriverebbe un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica avendo soltanto effettuato un generico riferimento alla possibilità di acquisire informazioni e notizie sulle vicende trattate che potrebbero essere utilizzate per elaborare strategie ed impartire disposizioni nell’ambito del contesto mafioso di appartenenza senza alcuna specifica indicazione al riguardo, considerato anche lo speciale regime al quale è sottoposto l’odierno ricorrente.
In sostanza, nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa RAGIONE_SOCIALEe restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale e quindi la circolare sopra citata non può diventare strumento di negazione di fatto del diritto (Sez. 1, n. 6889 del 17/02/2015).
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria che, in piena autonomia decisionale, tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023.