Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: }-t n 1451 -(,(2Z COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Per ha disatteso il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazio penitenziaria, avverso l’ordinanza del 21/07/2022 del Magistrato di sorvegli di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale inoltrato da COGNOME, soggetto ristretto in regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e, consequenzialmente, aveva disposto che la RAGIONE_SOCIALE consentisse al detenuto – previ gli opportuni controlli di sicure acquistare riviste in libera vendita, anche con i relativi allegati, seb comprese nell’elenco di cui al c.d. “mod. 72”. A fondamento di tale decision Tribunale di sorveglianza di Perugia ha osservato che le restrizioni ai fondamentali dei detenuti, inevitabilmente implicate dal regime carcera differenziato (nella specie, il diritto all’informazione, allo studio e al devono essere strettamente proporzionate, nonché adeguate rispetto al prec fine che le giustifica. Non consentire, pertanto, ai condannati sottopost regime detentivo di poter acquistare pubblicazioni ulteriori, rispetto al sui elenco, pur avendo l’Amministrazione la possibilità di effettuare una attiv verifica e controllo di natura preventiva, concretizza una ingiusti compressione di tali diritti.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mez RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO articolando due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strett necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. p
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, com 1, lett. a) e lett. b) cod. proc. pen. e, in particolare, violazione degli a 41-bis Ord. pen., oltre che contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione, deducendosi anche l’esercizio – da parte del giudice – di una po specificamente riservata dalla legge all’amministrazione penitenziaria. In p luogo, il reclamo del detenuto sarebbe stato da dichiarare inammissibile genericità, non avendo il medesimo contestato il diniego inerente alla richie acquisto di una specifica rivista, ma avendo egli invocato la possibilità di pr all’acquisto, sostanzialmente indiscriminato, di qualsivoglia rivista. Ad ogni non si è realizzata una lesione del diritto all’informazione, in conseguenza violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario, essendo quella in , esame una modalità di esercizio di quel diritto, che l’Amministrazione – senza che il recl aggredisca tale profilo – già garantisce ampiamente, attraverso una varieg
ricca offerta di riviste, acquistabili a mezzo del sopra detto circuito contr approvvigionamento.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e, in particolare, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41pen., per assenza di motivazione, travisamento del fatto, contraddittori manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Sul punto, il ricorrente evidenzia scelta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, consistente nel limitare l’acqu riviste a quelle ricomprese nel cd. “modTARGA_VEICOLO“, salvo vagliare specifiche ric provenienti dal detenuto, non è illegittima. Viene in rilievo, infatti, l’es contemperare il diritto al trattamento RAGIONE_SOCIALEa persona ristretta, con le finalit del regime restrittivo speciale, nell’ambito di un giudizio che deve ten considerazione le ricadute di ogni decisione organizzativa, sulla comples gestione del carcere, rimessa all’apprezzamento del titolare del p amministrativo. Aggiunge il ricorrente che la tutela del diritto all’informa nonché il conseguente diritto di acquistare quotidiani a tiratura nazion prescindere dal loro inserimento nel “mod. 72”, è cosa diversa rispetto al di riconosciuto dal giudice a quo di acquistare qualsivoglia rivista, posto che l’acquisto RAGIONE_SOCIALEe riviste non risponde ex se all’esigenza di essere informati, potendo essere diretta a soddisfare anche la mera esigenza di intrattenimento; un acq di tal genere, inoltre, potrebbe rappresentare un facile strumento di veicol di messaggi all’esterno, soprattutto ove si tratti di riviste di nicchia o spe
Il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio, risultando la richiesta del detenuto generica e non es stata rappresentata alcuna lesione di diritto soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Non è superfluo, in via preliminare, ribadire che il reclamo giurisdizi previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. Peri, ammette l davanti alla magistratura di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche sogg qualificabili in termini di GLYPH “diritto”, GLYPH che GLYPH risultino GLYPH incise da GLYPH condotte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che si rivelino violative di disposizioni previste dall penitenziaria e dal relativo regolamento, «dalle quali derivi al dete all’internato un attuale e grave pregiudizio». I presupposti essenziali strumento, dunque, sono costituiti dall’esistenza – in capo al detenuto posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per
RAGIONE_SOCIALEa carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in una situazione di illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 03/06/2021, Rv. 281907). È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei dirit soggettivi RAGIONE_SOCIALEa persona e ciò anche quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di misure e provvedimenti organizzativi adottati dall’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, nonché a garantire l’ordine e la sicurezza inte e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che – laddove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità – incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa COGNOMEtizia in proc. Strangio, Rv.
280532).
2.1. È a partire dalle sopra esposte constatazioni che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce affinché non si confonda il diritto soggettivo del detenuto (nel suo nucleo intangibile, al quale è garantita protezione) con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398).
2.2. Il giudice a quo, nel caso di specie, non apporta argomentazioni atte a indurre alla rimeditazione di questo consolidato e risalente orientamento. La sola negazione del diritto, in quanto tale, integra lesione suscettibile di reclam giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto stesso restano affidate alle scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e disciplina interne, che – ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto – non son sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
Ciò premesso in linea generale, occorre ora considerare la regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere, vigente nei confronti dei detenuti assoggettati allo speciale regime di sospensione RAGIONE_SOCIALEe regole del trattamento, disposto dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Tale regime detentivo è volto a far fronte alle esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, oltre che impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle
organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuo RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2 -quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell’elenco, tra l’altro, la «limitazione RAGIONE_SOCIALEe somme, dei beni e degl oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno» (lettera c).
L’Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, recante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all’ingresso, all circolazione e alla detenzione RAGIONE_SOCIALEa stampa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sezioni degli istitut penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilit che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa esser acquistato dai detenuti in regime speciale esclusivamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘istituto, tramite l’impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, è stata vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall’esterno – in particolare dai familiari a mezzo pacco postale, sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all’esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo).
Questa Corte ha più volte ribadito come spetti all’amministrazione penitenziaria l’esplicazione del potere regolamentare, in vista RAGIONE_SOCIALEa concreta applicazione RAGIONE_SOCIALEe restrizioni; potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, senza rendere vanamente gravoso lo speciale trattamento detentivo e senza cagionare una vana compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al soggetto ristretto (tra le altre, Sez. 1, 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa COGNOMEtizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, COGNOME, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale si è, per quanto ora di interesse, mantenuta in tale alveo; le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti di pari grado, si giustificano alla luce d dati emersi dalla «pluriennale esperienza RAGIONE_SOCIALEe concrete vicende specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere molto spesso
usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’este ricevendo o inviando messaggi in codice L.] che da un lato non interrompono (m possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’a costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti» (Sez. 1, del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299-01), finendo per vanificare la funzione base del regime carcerario speciale.
4.1. Le prescrizioni ministeriali, quindi, non pregiudicano in modo signific il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura d quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sic (l’impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenzia ciò al fine di impedire una utilizzazione di tale materiale in funzione elusiv restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che ess adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 32469 del 07/04/2015, Emmanuello, n.m.). Né varrebbe obiettare che, per l limitazioni nella ricezione RAGIONE_SOCIALEa stampa, l’art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen. esige l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria; tale disposizione generale, inf esclude forme ulteriori di restrizione, aventi pur sempre base legale discendano dalla sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.. Tale ultima disposizione assume, nell’ambito specifico, la valen2:a di norma spec derogatoria; il più elevato livello di pericolosità del detenuto, san provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di cont giurisdizionale, legittima infatti le misure previste dal comma 2-quater RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono ricevuti dall’esterno, nozione che si presta a ricomprendere anche libri, r giornali (fra tante, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasi 278365). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. La disciplina in scrutinio, del resto, è stata anche ritenuta compatib i principi RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la con sentenza n. 122 del 08/02/2017 – ha sancito come le disposizioni in quest non siano violative RAGIONE_SOCIALEa libertà di manifestazione del pensiero (intesa, ques suo significato passivo di diritto ad essere informati); la Corte ha anche r che il diritto dei detenuti in regime specialle, di studiare, nonché di r tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, non sia, in sé, limitat disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi – per la r acquisizione – RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario. Ciò allo specifico fine di evitare c o la rivista si possano trasformare, peraltro agevolmente , e in aniera ben difficilmente controllabile, in un veicolo di comunicazioni occulte con l’ester
Come osservato dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi nella sentenza testé menzionata, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui impone al detenuto di avvalersi – in via esclusiva – RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario per l’acquisizi RAGIONE_SOCIALEa stampa, mediante il ricorso al cd. sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente sottoscritti dalla Direzione, «l’Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». Questa Corte ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati – tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati – giungano ai dete destinatari in un tempo ragionevole . li Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controlllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce, n.m.). Tale assunto non implica, tuttavia, che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto. Rileva sempre, infatti, la compatibilità di ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, nonché con le ineludibili esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, a quelle finalità anche correlate e, infine, con l’effettiva inerenza RAGIONE_SOCIALEo stampato all’esercizio di di fondamentali, che dovrà essere in concreto allegato e comprovato, come non è avvenuto nel caso oggetto del processo odierno (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa COGNOMEtizia, Rv. 281907).
Nella concreta fattispecie, il detenuto ha presentato una generica richiesta, volta alla introduzione in istituto di riviste diverse, rispetto a quelle inseri moRAGIONE_SOCIALEo 72. L’amministrazione ha ritenuto, del tutto legittimamente, che l’accoglimento di siffatta istanza fosse inibito dalla concreta possibilità e facili validata dai dati provenienti da una pluriennale esperienza che all’interno RAGIONE_SOCIALEe suddette riviste possano venire celati messaggi criptici, convenzionali e simbolicamente allusivi; messaggi che risulterebbero, poi, di non agevole decifrazione, quindi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e tali d aggirare le finalità intimamente connesse al regime speciale. Di qui – anche nel quadro di un impiego razionale RAGIONE_SOCIALEe risorse, materiali e umane, a disposizione e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza del catalogo di riviste inserite nel moRAGIONE_SOCIALEo 72 – il rifiu ad autorizzarne la diffusione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sezioni detentive speciali.
Le ragioni pRAGIONE_SOCIALEve così addotte dall’amministrazione, a giustificazione di tale rifiuto, sono esattamente rispondenti all’enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione, oggetto del regime differenziato e perseguito dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa. Tali ragioni non appaiono né
illogiche, né pretestuose e, pertanto, non erano giudizialmente sindacab L’inibizione all’ingresso in istituto di non meglio precisate «riviste in libera anche con allegati, pur se non comprese nell’elenco di cui al c.d. “mod. 72″», caso che ci occupa, risponde quindi a finalità di ordine e sicurezza pubblica arbitrariamente perseguite, né tale divieto frustra – sotto l’aspetto consid alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo al più ad incid solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso, il quale è ga mediante i canali di vendita consentiti dall’Amministrazione.
In conclusione, l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato sorveglianza, che si sono indebitamente ingerite nell’ambito riservato discrezionale valutazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, devono esser annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella depositata dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 21 luglio 2022. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.