Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29627 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35 bis ord. pen., da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41bis , avverso la disposizione con la quale la direzione del carcere ha imposto l’obbligatoria consegna, dalle ore 22 fino alle ore 7 del mattino successivo, di fornello e pentolame. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il divieto contestato era previsto dalla Circolare D.A.P. 3676/6126 del 02/10/2017 e che esso costituiva un congruo bilanciamento della funzionalità del regime detentivo speciale con la tutela dei diritti fondamentali di coloro che vi sono sottoposti.
2.Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato violazione di leggein relazione agli artt. 35bis e 69 comma 6 lett. b) ord. pen., 3 e 27 comma 3 Cost.
Il ricorrente lamenta come il Tribunale si sia limitato a richiamare le disposizione della Circolare D.A.P. senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione, se non attraverso il richiamo al provvedimento del Magistrato di sorveglianza reclamato, che aveva genericamente dedotto la natura pericolosa degli strumenti idoneialla cottura dei cibi nelle ore notturne, a tutela della salute e della incolumità del detenuto; la limitazione Ł stata quindi imposta al detenuto esclusivamente sulla base del suo collocamento nella sezione del 41 bis ord. pen., disvelandone la natura essenzialmente punitiva e discriminatoria.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1885/2025
CC – 29/05/2025
2.L’art. 41bis , comma 2quater, lett. f ) ord. pen., come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, prevede l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di ogni misura di sicurezza volta a garantire, tra l’altro, che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi. La norma Ł stata dichiarata, in parte qua, costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 186 del 2018, che ha precisato come «non si tratta di affermare, nØ per i detenuti comuni, nØ per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”…..si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art.41bis ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto piø preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale (analogamente, sentenze n. 122 e n. 20 del 2017, n. 349 del 1993)». Nel dichiarare illegittimo l’art. 41bis , comma 2quater , lett. f) ord. pen., limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41bis ord. pen., la Corte costituzionale ha riconosciuto a tali detenuti il corrispondente diritto, senza avere tuttavia affermato che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere disciplinanti le modalità del relativo esercizio, suscettibile di fruizione sulla base di fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria. Secondo un orientamento di questa Corte, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino, non mass.; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). Rispetto a tale facoltà, viene comunemente affermata la sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con i quali viene regolamentato l’esercizio del diritto mediante l’individuazione di fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In particolare, si Ł ritenuto necessario evitare che, mediante una disciplina distinta, venga introdotta, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo ex art. 41bis ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)» (Sez. 1, n. 4030 del 2020, dep. 2021, Gallo, conformi, tra le molte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, non mass.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, COGNOME, non. mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285204; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio, non mass., Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, COGNOME, non mass.).L’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima, ancorchØ differenziata tra detenuto comuni e detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen., laddove sia sorretta, rispetto a questi ultimi, da valida giustificazione, che escluda un’irragionevole e punitiva discriminazione. Ne consegue la necessità che il provvedimento assunto nei confronti di detenuto a regime speciale chiarisca «per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell’istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perchØ discriminatorio» (Sez. 1, n. 36940 del 2022, Crea, cit.).
3.Ciò premesso, le ragioni sottese al provvedimento amministrativo limitativo risultano ben esplicitate in seno al provvedimento reclamato. In particolare, il Magistrato di