Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19704 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI SASSARI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il 10/12/1967
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 29/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 29.11.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha provveduto su un reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva accordato
ad NOME COGNOME detenuto al regime di cui all’art. 41 – bis L. n. 354 del 1975, l’autorizzazione all’ascolto di musica all’interno della camera detentiva.
Dando atto che il reclamante assume is% l’insussistenza di un diritto soggettivo del detenuto ad utilizzare il lettore CD e la necessità di bilanciam della sua pretesa con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’amministrazio penitenziaria (ancor più quando si autorizzi l’utilizzo dell’apparecchio anch orario notturno), il Tribunale ha rigettato il reclamo, rilevando che il Magistra Sorveglianza disposto i necessari accertamenti istruttori, da cui no emerso che la struttura della locale polizia penitenziaria non sia in concre grado di espletare il controllo e la sorveglianza necessari. Ha evidenziato, ino che i lettori CD non possono essere adibiti a collegamenti esterni e che, in caso, vengono opportunamente sigillati prima della consegna al detenuto; anche i supporti CD, muniti del bollino Siae, vengono acquistati tramite impresa mantenimento e vengono previamente ascoltati.
L’ordinanza ha condiviso l’orientamento secondo cui l’utilizzo del lettore C non è sostanzialmente dissimile da quello della tv e della radio, consent ventiquattro al giorno, e ha ritenuto che anche le ragioni di sicurezza evidenz dal reclamo si bas(ino in realtà su ricostruzioni inverosimili. Né – ha aggiun Tribunale – è ragionevole il divieto di utilizzo in orario notturno, che integr rilevante limitazione del diritto del detenuto, il quale trascorre in cella ventu al giorno e può trarre ausilio dall’ascolto della musica per trascorrere le l giornate di inedia.
Avverso la predetta ordinanza, hanno proposto ricorso, per il tramit dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, la Casa Circondariale di Sass il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustiz articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deducono la violazione degli artt. 41-bis Ord. Pen e 14 della circolare DAP del 2.10.2017..
Si evidenzia, in particolare, che la Corte di cassazione ha più volte afferm che l’interesse del detenuto deve essere bilanciato con le esigenze di contr dell’amministrazione penitenziaria e che il magistrato di sorveglianza è chiama a valutare non solo le esigenze di sicurezza, alla luce del disposto dell’art. 14 circolare DAP del 2.10.2017, ma anche l’incidenza sull’organizzazione del carcere in termini di risorse umane e di materiali da destinare all’adempimento della mes in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi, nella ovvia considerazione ch richiesta generalizzata da parte dei detenuti comporterebbe un impegno difficilmente sostenibile; di conseguenza, occorre verificare, prima di autorizz il detenuto, se l’utilizzo del lettore del CD non comporti adempimenti inesigibil parte dell’amministrazione.
L’Ufficio di Sorveglianza di Sassari ha dato atto di avere interloquito con la direzione del carcere, ma l’accertamento che ha compiuto si ferma al piano astratto, perché omette di motivare in ordine alla diretta incidenza degli adempimenti collegati all’autorizzazione sull’organizzazione del carcere, che ospita novanta reclusi, e trascura di considerare che gli adempimenti stessi riguardano non solo la messa in sicurezza esterna dei dispositivi, ma anche la sicurezza del loro contenuto, anche perché le richieste hanno a oggetto anche compact disc di cantanti c.d. neomelodici che orbitano nello stesso territorio di provenienza dei detenuti e che nelle loro canzoni mitizzano l’appartenenza ad organizzazione di dubbia liceità, con il rischio che trasmettano messaggi criptici destinati proprio ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 -bis Ord. Pen.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti ha deducono la violazione dell’art. 14 della circolare DAP del 2.10.2017
Sostengono, in particolare, che sia illegittima l’autorizzazione all’uso del lettore per ventiquattro ore. In orario serale e notturno la vigilanza penitenziaria è comprensibilmente meno intensa e la previsione del ritiro in quella fascia oraria degli oggetti potenzialmente sensibili sotto il profilo della sicurezza è del tutto ragionevole.
Con requisitoria scritta trasmessa il 20.1.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che Il Tribunale adotta un percorso argomentativo assertivo quando afferma che l’acquisto del lettore e dei CD mediante l’impresa di mantenimento e la verifica sul successivo possesso degli stessi non provochino una concreta incidenza nell’organizzazione interna dell’istituto al fine di soddisfare ogni esigenza di sicurezza, dovendosi, di contro, controllare sia la messa in sicurezza esterna dei dispositivi (come il fatto che i lettori siano privi di radio, di qualsiasi possibilit connessione esterna, di porte USB), sia il contenuto dei vari CD, talvolta contenenti canzoni in dialetto di non immediata comprensione; neppure il ritiro dei dispositivi disposto dalla Amministrazione penitenziaria nella fascia oraria notturna è stato sindacato dal Tribunale in termini di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al diritto oggetto di tutela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che la possibilità per il detenuto al regime di cui all’art. 41 -bis L. n. 354 del 1975 di accedere a contenuti musicali mediante l’utilizzo di lettore cd, che non è preclusa in modo assoluto,
deve essere, GLYPH nondimeno, GLYPH bilanciata GLYPH con GLYPH le « GLYPH esigenze di GLYPH controllo dell’Amministrazione penitenziaria e con la valutazione della diretta incidenza sull’organizzazione del carcere degli interventi di controllo da svolgere su apparecchi e su contenuto dei cd.
È stato costantemente affermato, in proposito, da questa Corte che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disc” musicali e dei relativi lettori digitali qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 – 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/9/2022, Ministero, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Ministero, Rv. 282213 – 01).
Di conseguenza, è necessario che il Tribunale di Sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo “… possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da render ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari” (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, non massimata).
Nella prospettiva sopra delineata, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dato atto, nel provvedimento inizialmente reclamato, di avere svolto una istruttoria e di avere richiesto informazioni al carcere.
La Direzione dell’istituto carcere ha risposto – per quanto riporta lo stesso provvedimento – che le operazioni di messa in sicurezza degli apparecchi e le operazioni di ascolto dei supporti musicali, “aggravano notevolmente le attività dell’ufficio censura già oberato quotidianamente dalle attività istituzionali ordinarie” e che, pertanto, si tratta di operazioni “onerose che potrebbero determinare l’ingiustificato sviamento delle risorse umane dell’amministrazione per soddisfare un’opzione di gusti musicali di detenuti che esorbita dal diritto soggettivo”. La Direzione ha evidenziato anche che, ove tali operazioni fossero estese a tutti i novantadue detenuti, non vi sarebbe la presenza di un numero sufficiente di personale dotato di competenze specifiche.
Il Magistrato di Sorveglianza ha tuttavia ritenuto, quanto alle attività di messa in sicurezza dei lettori, che siano di facile esecuzione e non comportino un apprezzabile sviamento del personale dai compiti istituzionali ordinari; quanto
all’ascolto dei CD, ha poi osservato che le esigenze rappresentate dall’amministrazione penitenziaria sano avulse dai dati reali (nel senso che si ipotizza una generalizzazione delle richieste da parte dei detenuti, che al momento non c’è) e che la nota del carcere non parametra l’aspetto della eventuale inesigibilità degli adempimenti alla specifica posizione di COGNOME.
Il Tribunale di Sorveglianza, a sua volta, ha fatto proprie le considerazioni del Magistrato di Sorveglianza e ha aggiunto che la Direzione del carcere potrebbe fissare un limite numerico all’acquisto dei cd.
3. Ebbene, deve ritenersi che il ragionamento dei giudici di sorveglianza sia contraddittorio, perché, da un lato, intende verificare, tramite interlocuzione con il carcere, la eventuale inesigibilità degli adempimenti, e, dall’altro, supera la risposta del carcere stesso, ma non ipotizzando una soluzione di bilanciamento tra interessi opposti, bensì escludendo che quelli rappresentati dalla Direzione siano realmente interessi meritevoli di considerazione, peraltro utilizzando argomenti opinabili (le modalità esecutive dell’accesso a contenuti musicali riguardano sì il singolo detenuto che ogni volta ne faccia richiesta, ma non v’è dubbio che le complessive esigenze organizzative debbano essere apprezzate in relazione alla generalità delle situazioni equiparabili a quella del singolo richiedente) e suggerendo soluzioni (un “tetto” al numero dei CD) attinenti all’ambito della discrezionalità dell’amministrazione.
In definitiva, il provvedimento impugnato non appare idoneo a prevalere sui chiarimenti forniti dal carcere, in base ai quali è ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzare l’ingresso dei CD e dei relativi lettori ne reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, ingresso che non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto.
Quella dell’istituto ove è detenuto Rosmini è da considerarsi una soluzione rispondente al disposto dell’art. 41-bis L. n. 354 del 1975, il quale prevede una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno e mantenere un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza.
In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacché gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche.
La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso
soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.
Sotto questo profilo, le considerazioni dei giudici di sorveglianza circa la astratta idoneità degli accorgimenti già adottati in via generale e preventiva su
dispositivi e supporti a garantire le esigenze di sicurezza non si fanno realmente carico delle obiezioni di tipo pratico rappresentate dalla Direzione del carcere e
finiscono per comportare una scelta che sconfina nell’area di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari (Sez. 1, n. 49280
del 28.9.2022, Ministero, Rv. 283819 – 01, spec. in motivazione).
4. Quanto al secondo motivo, poi, può essere utilmente richiamato un recente arresto di questa Corte, secondo cui il tema della possibilità di utilizzo del lettore
CD, senza limitazioni in orario notturno, “integra una questione che attiene alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo
alcuna lesione dello stesso”.
A fronte di una specifica valutazione negativa, motivatamente compiuta dalla
Casa circondariale, la quale ha rappresentato – in maniera né illogica, né incongrua – la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipo organizzativo, “non è consentito a giudice di sorveglianza assumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui venga posto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole” (Sez. 1, n. 4792 dell’8.1.2025, non massimata).
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto adottata in materia eccedente ì confini della giurisdizione. Per le medesime ragioni, deve essere annullata anche l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 2.7.2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza emessa il 2 luglio 2024 nei confronti di NOME COGNOME dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 21.2.2025