Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da,: GLYPH vElm GLYPH uS r’?//9 iv, – £ [2é(0/17pv 7 -(2 GLYPH -7 , 25:3″,; COGNOME NOME NOME NOME AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~i4e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia ricorre avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo presentato dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 aprile 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. di COGNOME NOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ordinando alla RAGIONE_SOCIALE di consentire allo stesso, salva l’ordinaria sottoposizione al visto di controllo e i conformità all’esigenze di sicurezza e organizzative, l’acquisto di riviste in libera vendita, non comprese nell’elenco di cui al moRAGIONE_SOCIALEo 72.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, ai sensi degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., e vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, non essendovi stato un attuale e grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto accogliere il reclamo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, anche considerando che il detenuto avrebbe potuto acquistare stampe e riviste, anche se non contenute nel moRAGIONE_SOCIALEo 72, tramite impresa di mantenimento.
Secondo il ricorrente, invece, l’indiscriminata e omnicomprensiva autorizzazione all’acquisto di qualsivoglia rivista diversa da quelle di cui al moRAGIONE_SOCIALEo 72 imporrebbe un’inesigibile attività di controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e legittimerebbe una richiesta generica del detenuto, non in linea con la normativa di riferimento.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, con riferimento all’art. 41-bis Ord. pen., e vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, con riferimento ai detenuti in regime speciale, l’esigenza di sicurezza e prevenzione di veicolazione di messaggi all’esterno non può ritenersi soccombente in relazione alla riviste nelle quali sono tipicamente presenti inserzioni e messaggi di stampo privato – e
che nulla hanno a che fare con il diritto all’informazione o alla cultura, costi una mera forma, per quanto nobile, di intrattenimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare la vigente regolamentazione normativa in tema d acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confron detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione RAGIONE_SOCIALEe regole del trattame disposto dal Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2, Ord.
La disciplina è volta a far fronte alle esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organi terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei de appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste ch trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatt il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto gli esponenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il nor regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affilia stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle delittuose RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013)
In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e neces del regime stesso. Figurano nell’elenco, tra l’altro, la «limitazione RAGIONE_SOCIALEe s dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno» (lettera c)
L’Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobr 2017, recante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, ha det disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all’ingresso circolazione e alla detenzione RAGIONE_SOCIALE stampa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sezioni degli is penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale.
Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, r libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell’a RAGIONE_SOCIALE‘istituto, tramite l’impresa di mantenimento o il personale delegato Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo).
Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste proven dall’esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia t consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all’esterno di materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, q paragrafo).
Tali misure limitative trovano fondamento dalla pluriennale esperienza RAGIONE_SOCIALEe concrete vicende accadute in questo specifico settore: vale a dire che i libri, i giornali e la stampa in genere sono molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, ricevendo o inviando messaggi in codice che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro, costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti, finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale.
Le prescrizioni ministeriali, quindi, non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quant non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso canali sicuri (l’impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria); ciò al fine di impedire una utilizzazione di tale materiale in funzione elusiva RAGIONE_SOCIALEe restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che esso venga adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero non facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
D’altronde, la disciplina in esame ha superato anche il vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, la quale – con sentenza n. 122 del 2017 (massima n. 40042) – ha sancito come «l’adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il dirit allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista sì trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo».
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e conseguentemente anche l’ordinanza n. 2023/819 del 17 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso 1’8/05/2024