Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40812 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRICIOFOLO NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di:
CIRICIOFOLO NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, GLYPH indagato come agli atti del procedimento, ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, sezione riesame, che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip d i sussistenza di una cosiddetta contestazione a catena, con ordinanza resa in data 17 febbraio e notificata in data 19 febbraio 2025.
Premesso che l’indagato era destinatario di un’ordinanza cautelare per il reato ex art. 73 d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 390 /emessa dal Tribunale di Velletri in data 29.4.2022 / nonché per il associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 era destinatario di una seconda ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere resa dal Gip di Roma il 6.11.2024, il ricorrente evidenzia che vi fosse la desumibilità dagli atti, all’epoca della prima ordinanza, degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza.
Con un unico motivo di ricorso, articolato come critica a vari argomenti esposti nell’ordinanza impugnata, si lamenta l’illogicità della motivazione relativa agli argomenti circa la desumibilità dagli atti, all’epoca della prima ordinanza emessa dal Tribunale di i/elletri per il reato ex art. 73 cit., degli elementi per adottare la seconda ordinanza. In particolare, il ricorso critica quattro argomenti esposti nella motivazione del provndimento impugNOME.
Un primo argomento criticato è costituito dal passaggio della motivazione in cui si afferma che: «La circostanza che l’arresto del 29.4.2022 sia stato eseguito grazie agli strumenti di indagine utilizzati nell’ambito del procedimento poi sfociato nell’adozione della seconda ordinanza, non significa affatto che, già a quell’epoca, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare fossero desumibili tutte le fonti indiziarie poste aYondamento dell’ordinanza cautelare successiva». Ritiene la difesa che le modalità e le dinamiche, come emergono dagli ” atti, relative all’adozione della prima misura ,04:3, frutto di una scelta dell’autorità giudiziaria procedente. A tal proposito riporta passi dell’informativa del 29/04/2022 e dell’informativa del 17/03/2022 da cui si desumerebbe già un materiale indiziario relativo all’accusa del reato associativo ex art. 74 cit.
Viene osservato dalla difesa anche un secondo argomento utilizzato nel’ordinanOza impugnata: «Le investigazioni sono proseguite nei mesi successivi alla prima ordinanza, conducendo ai più significativi risultati ottenuti nell’intera indagine…». La difesa contesta che l’argomento possa ritenersi utile a dimostrare che al momento dell’esecuzione della prima
misura non fossero desumibili gli elementi fondanti la seconda misura per NOME COGNOME, che è stato iscritto nel registro degli indagati in data 6/8/2021 “per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90”.
Gli arresti successivi non incidono neppure al fine della valutazione di sussistenza di elementi indiziari per la fattispecie associativa. Tanto è vero che nell’informativa datata 31/3/2022, inviata al Pubblico ministero con richieste di intercettazioni, GLYPH si legge: «Questo Comando, con il coordinamento di codesta A.G., sta svolgendo un’indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, attivo ad Ardea ed in grado di rifornire il mercato del litorale di Ostia (cfr informativa numero 334/1 in data 24luglio 2021)».
Questi elementi dimostrano, a parere della difesa, che sin dalla fine di marzo 2022, v’era la conoscenza da parte del Pubblico ministero di elementi completi e sufficienti ad esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi suscettibile di dare luogo alla richiesta e all’adozione di una misura cautelare, quantomeno con riferimento al ricorrente, a nulla rilevando la eventuale successiva identificazione di ulteriori correi.
La difesa mette in evidenza anche un terzo argomento esposto nella motivazione ricorsa: «.6e1 caso di specie solo dopo l’informativa finale…anzi dopo un congruo lasso di tempo dalla sua ricezione. GLYPH il PM procedente è stato messo concretamente in condizione di apprezzare in tutta la sua valenza probatoria il quadro indiziario…». Tale argomento rende totalmente aleatorio il concetto di desumibilità.
Il quarto argomento riguarda il seguente passo motivazionale: «All’epoca della prima ordinanza, quindi, il PM non disponeva affatto di tutti gli elementi necessari per esercitare l’azione cautelare per i fatti della seconda ordinanza, in particolare per ricostruire compiutamente l’organizzazione, le sue basi logistiche, il ruolo di ciascuno all’interno del sodalizio, ivi compreso quello del RAGIONE_SOCIALE»…«Solo l’informativa finale ha quindi consentito al PM di avere un quadro esaustivo sull’organizzahne di apprezzare, mediante lo studio organico dell’insieme delle intercettazioni e degli altri allegati, l’esistenza di elementi indiziari idonei a fondare la richiesta di applicazione di misura». L’argomentazione precedente conduce a ritenere che la nozione di ‘anteriore desumibilità’ richiesta per l’operatività dell’art. 297, comma 3, cod.proc.pen. sia costituita solo da una “compiuta ricostruzione” che trascende il singolo indagato. Non appare, dunque, plausibile né accettabile, secondo la difesa, che il tempo
di privazione della libertà possa dipendere dalle ore di studio o dalla maggiore o minore prontezza dell’inquirente.
Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il Collegio ritiene che il ricorso, con il quale si lamenta l’illogicità relativa agli argomenti, kùf7Cle 4 sumibilità dagli atti, all’epoca della prima ordinanza, degli elementi per adottare la seconda ordinanza sia da rigettare.
IL/ tribunale del riesame con una motivazione lineare, senza alcuna caduta logica, ha esposto non soltanto la sussistenza del rapporto di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze emesse nell’ambito di distinti procedimenti, ma soprattutto ha escluso l’operatività della seconda ipotesi di cui all’art. 297, comma 3, cod.proc.pen..
L’ordinanza impugnata ha precisato che nei confronti dell’indagato, all’epoca dell’adozione della prima ordinanza cautelare da parte del Tribunale di Velletri, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che consentivano l’emissione del successivo titolo cautelare, in quanto soltanto la complessa informativa finale della Polizia giudiziaria del 17.3.2023, successiva all’emissione della prima ordinanza, ha consentito una lettura organica degli elementi d’indagine dimostrativi della partecipazione ad associazione ex art. 74 dpr 309/90.
In particolare, si deve osservare che il giudice dell’appello cautelare ha approfondito la lettura del materiale investigativo veicolato al Pubblico ministero di Velletri, prima dell’informativa finale al Pubblico ministero di Roma, e da cui non si poteva desumere un nitido quadro indiziario relativo all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. E ciò soprattutto in ordine al ruolo concretamente svolto al suo interno da NOME.
5.In tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, la retrodatazione «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell’autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (…) detta scelta sia avvenuta
procrastinando, nell’ambito di uno stesso procedimento, l’adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l’inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire, per esempio ( non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero».
Nella specie, non nella prima fase davanti all’A.G. di Velletri, ma soltanto nei mesi successivi all’adozione della prima misura si era, infatti, proceduto all’arresto di due coindagati (fatto che la difesa ritiene irrilevante senza offrire alcuna argomenatzione in merito) e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina, elementi che hanno t GLYPH L (L GLYPH 2 decisamente GLYPH l’iter investigative verso una possibile associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
7.AI riguardo, come chiaramente esposto nella motivazione 17 impugnata, si noti che, in primo luogo, le informative citate dalla difesa, anteriori all’adozione della prima misura, hanno semplicemente prospettato una mera ipotesi investigativa circa l’esistenza di un gruppo organizzato, in allora con contorni ancora ignoti e non univoci; in secondo luogo, soprattutto all’esito del rinvenimento di 220 grammi e 1 kg di sostanza stupefacente si sono delineati elementi inidonei a integrare i gravi indizi richiesti ai fini dell’emissione di una misura per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
8.11 ricorso, pertanto, negli argomenti cronologicamente collegati all’emersione di elementi sufficienti a definire il quadro indiziario sull’art. 74 cit., non giunge a scalfire la coerenza logica e cronologica della motivazione dell’ordinanza impugnata. Questa fa corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di “anteriore desumibilità”, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l’autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l’adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori
acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connessi (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023 Rv. 284464 – 01). Principio di cui l’ordinanza ha fatto coerente applicazione.
il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4T7
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali., GLYPH,, i GLYPH L GLYPH A ,7 GLYPH ./(f Così deciso in Roma il 14 maggio 2025 Il consigliere consigliere estensore t {? 2