Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/12/1991
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.06.2024, la Corte d’Appello di Bologna ha conferma to la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.09.2019 che ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’ )rt. 73 309/90.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensort, ricorso cassazione articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 73 e 75 D.P.R. 30 e vizio di motivazione in relazione all’esclusione della destinazione ad uso p.nsonale d sostanza detenuta. La difesa sostiene che il quantitativo di sostanza sequestrata (tre gramm sarebbe compatibile con l’uso personale e che le modalità di occultamento sarei bero del tutt compatibili con tale destinazione. Rileva, inoltre, che né i militari hanno osserv, ito cess sostanza stupefacente, né è stata rinvenuta ulteriore sostanza o strumf nti tipici confezionamento a seguito della perquisizione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o erronea app icazione deg artt. 73 D.P.R. 309/90 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all’affer – nazione della penale responsabilità dell’imputato. La difesa evidenzia che è man tata l’anal chimica/tossicologica della sostanza sequestrata, risultando insufficiente il solo narcotes stabilire la quantità di principio attivo e, dunque, l’offensività in concreto della cor dott
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o erronea applicazi dell’art.131-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della cau non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa contesta la motivazione della territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto r basandosi su cir:ostanze non riscontrate negli atti.
2.4 Il difensore dell’imputato ha depositato memoria, illustrando annpiamer te i motivi ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 II primo motivo è manifestamente infondato in quanto risulta declinato in fat tentando il ricorrente di assegnare al compendio probatorio un significato differE nte rispet quello apprezzato, con motivazione logica e completa, dalla Corte di merito che I a evidenziat gli elementi di natura criminogena idonei, ad escludere un neppure dichiarato JSO personale della sostanza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato eler lenti ob quali il rinvenimento della sostanza già suddivisa in tre involucri in cellophanE, tipica confezionati per essere ceduti a terzi; l’occultamento nell’aletta parasole cel veico corrispondenza del lato guida occupato dal NOME; la circostanza che l’imputato s trovasse in compagnia di altro soggetto (poi fuggito) in orario notturno in zona notoriame adibita allo spaccio; il tentativo di fuga alla vista dei Carabinieri. La convel genz
elementi, valutati unitariamente, porta ragionevolmente a escludere la desti lazione a personale.
3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In tema di stupefacenti, per la configurabilità del reato di cui all’art. 73 D.PW. 309/9
è indispensabile un accertamento tecnico sulla qualità e quantità di princip o attivo sostanza, potendo risultare sufficiente il narcotest, a condizione che il RAGIONE_SOCIALE fo
adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente sic nificativi de tipologia ed entità della sostanza (Sez. 6, sent. n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 28 3942 – 02)
La qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 73, comm I 5, d.
309/90 fa ritenere non determinante la quantificazione del principio attivo, alla luce deg valorizzati elementi tesi a corroborare l’illazione a mente della quale le tre dosi ci cocai
disponibilità del ricorrente fossero detenute ai fini di spaccio (in tal senso iiuris costante di questa Corte, secondo cui il narcotest consente di provare la natur; i stupeface
sulla sostanza in sequestro seppure non sia sufficiente per determinare la quanti à del princ attivo, v. tra le tante, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 239007).
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Nel caso di specie,rdiversi elementi indiziari concorrono univocamente nel se iso di riten che la sostanza in oggetto fosse del tipo cocaina con grado di principio ali tivo idon determinare concreti effetti stupefacenti sull’assuntore. Invero, la sostanza erz detenuta suddivisa in tre involucri in cellophane, il contesto dell’azione – avvenuto in in luo come piazza di spaccio – e il comportamento dell’imputato, che ha tentato di carsi alla fu costituiscono elementi significativi che, unitamente all’esito positivo del narcote t, conse di ritenere integrato il reato contestato.
3.3 II terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La valuta, ione circa particolare tenuità del fatto attiene tipicamente al merito e, come tale, non è sindacab sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Nel esame, la Corte d’Appello ha congruamente motivato l’esclusione della causa di -ion punibilità, valorizzando le modalità del fatto, le circostanze della detenzione della sostanzi i e il co dell’azione, elementi che, considerati unitariamente, hanno evidenziato, seconcl D i giudici merito, una significativa pericolosità sociale. Tale valutazione discrez Dnale ri adeguatamente motivata e immune da vizi logici.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc .proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrb
e g5 0 4. n ITATA IN CANC EllERIA Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore 1,Il Presidenter