Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44444 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la seni tenza del G.U.P. del Tribunale diOrddel 10 luglio 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione di una dose di hashish per il corrispettivo di euro dieci e detenzione illecita di due dosi della medesima sostanza).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di. motivazione in ordine all’esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, D.L. cembre 2005, n. 272, è stato ripristiNOME il testo dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazioNOME; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, dalle quali risulti la destinazione delle sostanze ad un uso esclusivamente personale.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) la diretta constatazione dell’attività di spaccio da parte del personale di P.G.; b) il possesso di ulteriori dosi di hashish occultate in bustine di cellophane e frazionate in due stecchette; c) il rinvenimento indosso all’imputato della somma di euro dieci costituente il provento della cessione; d) il possesso ingiustificato dell’ulteriore somma di danaro di euro quattrocentotrentaquattro, ripartita in banconote da piccolo taglio.
Tali elementi sono stati logicamente ritenuti decisivi per escludere che l’imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l’intenzionalità dell’attività di spaccio.
La difesa non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad evidenziare l’entità ridotta del quantitativo di stupefacente rinvenuto.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.