Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 15/06/1966
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 4 aprile 2022, con la quale NOME veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 308/1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per l’asserita mancanza di elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. L stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito in ordine all’affermazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, si risolve in una mera, del tutto astratta, sollecitazion ad effettuare una diversa, o alternativa, rivalutazione del quadro probatorio, e con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, come tale del tutto preclusa nella sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato infatti contro degli elementi di prova in ordine all’affermazione di responsabilità del prevenuto, ed in particolare alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, evidenziando che, oltre al dato quantitativo della sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili ( ben 440) dal principio attivo contenuto nei diversi reperti, deponevano in senso contrario all’ipotesi della detenzione per uso personale la ripartizione in dosi pronte per la distribuzione, le modalità di conservazione differenziata, il rinvenimento di un bilancino di precisione, nonché l’assenza di una prova certa in merito alla asserita condizione di scarsa capacità patrimoniale dell’imputato.
Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità
ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupef centi, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale sup mento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sull base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (ch quista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabi le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da dere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3 46610 del 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).11 possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, let d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiv stinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 6/3/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigetta ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceit nale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in conside zione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituz di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, 254695).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso in Roma, il 11/03/2025
Il Consigliere estensore idente