Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 05/05/1994
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia con la quale Wartani COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di uso personale non punibile e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva.
3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga – ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo – deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991). In conformità a tal principi la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta daly<quantitativo contenuto ma non esiguo ( 15 dosi di eroina); dalla presenza dell'imputato in zona frequentata da spacciatori; dal fatto che l'imputato non aveva neppure dichiarato di essersi appena rifornito; dalle condizioni economiche dell'imputato (il quale, essendo disoccupato, non avrebbe potuto procurarsi la somma per acquistare la droga). La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle Corte di Cassazione – copia non ufficiale
doglianze espresse dal ricorrente, le quali si sviluppano tutte nell'orbita delle di merito.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in o
alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezza dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzion
rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/20
Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giu di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento d
commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da due precede specifici, attinenti a sentenze irrevocabili intervenute nel quinquennio, non
mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale
derivante dalle acquisite conoscenze riguardanti il circuito della circolazione stupefacenti.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaì ricorren e al pagamento del t e spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 2 aprile 2025.