Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44607 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUCAREST( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 10 novembre 2021, appellata dall’imputata COGNOME NOME, con cui la stessa era stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 DP n. 309/1990.
Avverso tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE. Con un primo motivo lamenta violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) in rela all’art. 73 comma 4 DPR n. 309 del 1990 per erronea applicazione della norma GLYPH incriminatrice, GLYPH nonché GLYPH per GLYPH mancanza GLYPH e GLYPH comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza del motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., sia alla sussist dell’elemento oggettivo del reato contestato. Con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all’ comma 5 DPR n. 309 del 1990, per erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché per mancanza e comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione.
Con il terzo motivo deduce ancora violazione dell’art. 606 cod. proc pen., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonch per mancanza e comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la contestata recidiva.
Con il quinto ed il sesto motivo lamenta infine la mancata esclusion della recidiva e l’eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente sostiene in buona sostanza che la droga rinvenutale era dalla stessa detenuta per il consumo personale, anche in considerazione dei risultati degli esami tossicologici effettuati sostanza sequestrata. E’ pur vero, come precisato da questa Corte (cfr.
ex plurimis Sez. 6 – , n. 26738 del 18/09/2020 che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale del sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. Tuttavia è st parimenti affermato che in tema di stupefacenti, la prova del destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di infer la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (cfr. Sez. 3 -n. 24651 del 22/02/2023). Il che è puntualmente avvenuto nel caso di specie ove la impugnata sentenza ha fatto riferimento alle 916 dosi singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, suddivisi in moltep involucri, al rinvenimento di denaro di entità non compatibile con condizioni economiche della imputata, di due bilancini di precisione e un cutter
Nella specie peraltro la COGNOME non ha fornito elementi in ordine suo stato di tossicodipendente, la quantità rinvenuta non poteva certamente considerarsi minima, nella specie sussistevano specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi. Quanto alla questione concernente l’esito degli esami tossicolog la Corte territoriale ha evidenziato con motivazione lineare e coerente certamente non manifestamente illogica, come dovesse aversi riguardo ad una valutazione di insieme di tutto il materiale sequestrato.
Con riguardo al secondo motivo, la sentenza impugnata ha soprattutto sottolineato il dato ponderale, riconoscendo allo stesso valo assorbente, in linea con la giurisprudenza delle SS.UU. (n. 51063 de 2018), che hanno sottolineato come, ferma restando la necessità di una valutazione globale della fattispecie, è possibile che uno degli elementi valutazione, assuma in concreto valore preponderante.
Infondato anche il terzo motivo, al di là dell’evidente lapsus in incorsa la gravata sentenza ove ha affermato- contrariamente al veroche la sentenza di primo grado “aveva correttamente negato le attenuanti generiche”. Pur alla luce dell’intervento del giudice delle (sentenza n. 141 del 2023 che ha di fatto abolito il divieto di preval delle attenuanti sulla contestata recidiva reiterata) resta il fatto giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del Cp, è rimesso al “potere discrezianale” del giudice merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli lim atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giu circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudic:e d’appello, il pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorev sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicil:amente disatte superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione. Alla di tali considerazioni va disatteso anche il mol:ivo concernente lamentata eccessività della pena, peraltro inflitta in misura contenuta minimi edittali.
Quanto infine alla ritenuta recidiva le motivazioni sul punto adottate giudici di merito appaiono esaustive e coerenti, avendo fatto riferimen ai precedenti penali della COGNOME, alla pericolosità dell’imputata ed reale rischio di reiterazione.
Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual