Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Funnuso NOMENOME nato a Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO che ha chiest l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso la decisione della Corte di appello di Palerm che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 30 giugno 202 che all’esito del dibattimento aveva condannato l’imputato alla pena di anni s reclusione ed euro 26.000 di multa – ha rideterminato la pena in anni due e mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine al riqualificato delitto di cui all comnia 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto – in Alcamo, il marzo del 2021 – al fine di cessione a terzi, grammi 31,9 di sostanza stupefacente tipo cocaina.
Secondo quanto osservato dalla Corte di appello di Palermo, che ha riqualificato la condotta contestata al COGNOME nella più tenue ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit., gli elementi valorizzati dalla decisione di primo grado erano sufficienti per escludere che la sostanza stupefacente del tipo di cocaina (grammi 31,9) potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale; supportavano dette conclusioni gli accertamenti tecnici effettuati ed acquisiti al procedimento da cui emergeva una purezza media della sostanza stupefacente del 75,28 per cento di principio attivo, tale da consentire la predisposizione di 151 dosi medie singole, e gli altri elementi valorizzati quali: la condotta assunta al momento del controllo, il fatto di essersi recato in altra provincia pur di effettuare l’approvvigionamento e l’assenza di redditi del ricorrente.
Il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte di appello ha errato nel ritenere che la quantità dello stupefacente sequestrato costituisse elemento ex se significativo per escludere che la stessa fosse destinata ad un uso esclusivamente personale.
Nonostante numerose osservazioni critiche, la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione; le dosi non sarebbero state 150 e non è stato considerato che il COGNOME fosse un consumatore assiduo di sostanza stupefacente, elemento che fa ritenere coerente la necessità di procurarsi una scorta a causa delle imminenti limitazioni imposte agli spostamenti territoriali a causa dell’emergenza COVID-19. Il ricorrente, inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva una discreta disponibilità economica derivatagli da un lascito della madre deceduta.
Costituisce illazione apodittica quella secondo cui non sarebbe stata logica una spesa tale da comportare l’utilizzo dell’intera somma ricevuta in eredità dalla genitrice; detto ragionamento, seppure adeguato per un gran numero di persone, in genere, non lo è per il ricorrente, in particolare, assuntore da lunga data di sostanze stupefacenti.
Anche le apprezzate modalità della condotta, nella parte in cui il COGNOME non si sarebbe fermato all’alt delle forze di polizia, è dato scarsamente utile, tenuto conto che, come emerso in dibattimento, non gli era possibile arrestare prima la marcia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, teso a mettere in discussione la sussistenza degli elementi ritenuti significativi della destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata al
COGNOME è generico in quanto meramente reiterativo di censura già posta al vaglio d Giudici di merito che hanno fornito esplicita ed esaustiva risposta.
Deve ribadirsi il principio di diritto espresso da questa Corte secondo c inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appe motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglian che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridi determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).
Con motivazione logica e completa la Corte territoriale ha evidenziato che dagl elementi complessivamente valutati, quali il peso ponderale della sostan stupefacente, la condotta assunta in occasione del controllo, durante il quale n fermava nonostante i ripetuti segnali ricevuti per poi disfarsi dell’involucro stupefacente acquistato in un’altra provincia, si potesse desumere che la sost sequestrata non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale.
I Giudici di merito hanno vagliato la versione del ricorrente che assumeva di a ricevuto, alcuni giorni prima, una somma di denaro con cui aveva acquistato stupefacente sequestrato, rilevando, con motivazione in fatto logica e completa, co neppure tale evenienza potesse giustificare l’acquisto di una quantità di sos stupefacente idonea alla predisposizione di circa 150 dosi, dato emergente da accertamenti effettuati e già apprezzati dal primo giudice che il ricor apoditticamente vorrebbe confutare.
Come, infatti, osservato dalla Corte di appello, il ricorso tende a parcelliz plurimi elementi che, apprezzati nel loro complesso, hanno portato a ritenere che sostanza stupefacente fosse destinata a terzi.
Ed invero, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinaz della droga deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tut circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamen sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, 272463).
Il complessivo accertamento degli elementi probatori a disposizione dei Giudici merito ha consentito di evidenziare come il possesso di una simile quantità di sosta stupefacente, il cui valore non si giustificava nonostante le allegazioni in ta fornite dal ricorrente che venivano nella loro consistenza confutate, escludeva ch stessa fosse destinata ad un esclusivo uso personale, conclusioni che si presentav conformi a quelle cui era pervenuto il primo giudice.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024