Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condann pronunciata dal Tribunale di Crotone in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elemen probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, c conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalment rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90. Lamenta inoltre vizio di motivazione in ord mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen nonché al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Tanto premesso, i giudici del gravame hanno esaustivamente e logicamente argomentato, nel rispetto dei principi sopra riportati, in ordine alla modalità di occultamento dello stup e richiamando altresì la deposizione del teste COGNOME, che aveva dichiarato come l’imputato con il quale intratteneva rapporti commerciali, gli avesse offerto più volte di acqu stupefacente.
Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie facendo buon g della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine al destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatez del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circosta oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, con Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefa rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione d droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rileva indiziaria al crescere del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili), le modalità di presentazione e circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzio (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Va inoltre osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della puni prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazioni c e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi d 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previs è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del
comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispett conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Trattandosi, quindi, di una valutazione d compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri di del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimit non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sosteg
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la rel motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infat reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la ci che l’imputato avesse plurimi contatti dovuti alla propria attività lavorativa e che in tale avesse provato a diffondere la droga.
Quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, va rimarcato che costituisce appro consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscim RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice co l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla leg luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, no sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06 Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è attenuta la territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cos sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024