Destinazione Droga: Quando il Possesso Diventa Spaccio secondo la Cassazione
La distinzione tra possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e per spaccio è una delle questioni più delicate e ricorrenti nel diritto penale. La corretta qualificazione del fatto è cruciale, poiché determina la differenza tra un illecito amministrativo (l’uso personale) e un grave reato. Con l’ordinanza n. 36828 del 2024, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui criteri per accertare la destinazione della droga, confermando un orientamento consolidato: la valutazione non può basarsi su un singolo elemento, ma deve essere il risultato di un’analisi complessiva di una pluralità di indizi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo due motivi principali. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione riguardo alla prova della finalità di spaccio, chiedendo la derubricazione del fatto a uso personale (art. 75 d.P.R. 309/90), non penalmente rilevante. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Valutazione sulla Destinazione della Droga e i suoi Indizi
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del primo motivo di ricorso. La Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, elogiando la coerenza logica della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su una serie di elementi oggettivi e soggettivi che, letti insieme, conducevano inequivocabilmente alla conclusione dello spaccio. Questi indizi includevano:
* Le giustificazioni generiche: L’imputato aveva affermato di aver acquistato i 9,4 grammi di cocaina anche per un amico, senza però fornire alcuna indicazione sull’identità di quest’ultimo.
* L’incongruità economica: Il costo della droga (€ 450) e il consumo giornaliero dichiarato (tre grammi) erano palesemente incompatibili con il reddito mensile dell’imputato (circa 800 euro).
* Le modalità di confezionamento: La sostanza era suddivisa in dieci involucri termosaldati, una modalità tipica della vendita al dettaglio.
* L’elevata purezza: Il grado di purezza del 90% indicava una sostanza non ancora “tagliata” per il consumo personale.
* I precedenti specifici: L’imputato aveva un precedente penale recente per un reato analogo, sintomo di una sua dedizione al traffico di stupefacenti.
La Corte ribadisce un principio fondamentale: sebbene la quantità di droga detenuta, anche se superiore ai limiti tabellari, non costituisca da sola una prova decisiva della destinazione della droga allo spaccio, essa acquista un peso indiziario crescente se corroborata da altri elementi come quelli sopra elencati.
Il Rigetto della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Cassazione ha chiarito che i presupposti per tale causa di non punibilità erano già stati implicitamente esclusi dai giudici di merito. La valutazione sulla tenuità dell’offesa, infatti, deve tenere conto dei criteri dell’art. 133 c.p., inclusa la personalità dell’imputato. Nel caso specifico, i giudici avevano già negativamente valutato la personalità del ricorrente, gravato da un recente precedente specifico, rendendo incompatibile il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni proposte non erano altro che una reiterazione di quelle già presentate e respinte in appello. Il ricorrente, di fatto, non contestava vizi logici nella motivazione della sentenza, ma chiedeva una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica, coerente e priva di aporie, avendo fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giuridico: l’accertamento della destinazione della droga è un giudizio complesso che richiede al giudice di merito una valutazione globale di tutti gli indizi disponibili. La quantità, le modalità di confezionamento, la purezza, la situazione economica del detentore e i suoi precedenti penali sono tutti tasselli di un mosaico che, se correttamente composto, può fornire la prova della finalità di spaccio oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione sottolinea l’impossibilità per l’imputato di ottenere in Cassazione una semplice rivalutazione dei fatti, confermando la solidità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Quando il possesso di droga è considerato spaccio e non uso personale?
Secondo la sentenza, il possesso è considerato finalizzato allo spaccio quando, oltre alla quantità, sussistono una serie di indizi complessivi. Tra questi rientrano le modalità di confezionamento (es. dosi singole), l’elevata purezza della sostanza, l’incompatibilità tra il costo della droga e il reddito del detentore, le giustificazioni generiche fornite e la presenza di precedenti penali specifici.
La sola quantità di droga è sufficiente a provare lo spaccio?
No. La Corte chiarisce che il solo dato quantitativo, anche se superiore ai limiti massimi previsti dalla legge per l’uso personale, non determina automaticamente una presunzione di spaccio. Tuttavia, esso è un indizio rilevante che, unito ad altri elementi, può fondare legittimamente la condanna per detenzione ai fini di spaccio.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché i presupposti per il suo riconoscimento, come l’uso personale della sostanza, erano già stati esclusi nel merito. Inoltre, i giudici hanno valutato negativamente la personalità dell’imputato a causa di un recente precedente specifico per lo stesso tipo di reato, un elemento che osta all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequ conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non p rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90. Lamenta inoltre la mancata applicazion bis cod. pen, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio ai sensi del all’art. 129 cod. pen.
Tanto premesso, i giudici del gravame hanno, contrariamente a quanto lamentato primo motivo di ricorso, dato conto RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite dall’imputato, sec avrebbe acquistato i 9,4 grammi di cocaina di cui era stato trovato in possesso anch di un amico, essendo un abituale consumatore di stupefacenti. In proposito, la Corte ha sottolineato come deponessero per la finalità di spaccio la assoluta genericità d dei fatti fornita, non avendo il ricorrente dato la minima indicazione sulla ident destinatario della droga da consumare insieme; l’esiguità dei guadagni dichiarati da (circa 800 euro mensili) in rapporto al corrispettivo pagato per la droga, pari ad
nove grammi; l’impossibilità di far fronte ad una esigenza di consumo abituale di un giornaliero di cocaina, pari a tre grammi, come dichiarato dal ricorrente, con un r euro mensili; le modalità di presentazione della sostanza, custodita in die termosaldati; l’elevato grado di purezza (90 per cento); il precedente speci antecedente al fatto in esame, deponente per la dedizione dell’imputato al stupefacenti. Si tratta di motivazione priva di aporie logiche con la quale il ricorr confronta, reiterando le medesime argomentazioni già articolate nei motivi di puntualmente disattese dalla Corte territoriale.
Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine al secondo motivo di r invero deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussiste non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicat legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evinc rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (S , n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023), Camerano, Rv. 284160 – 01). Nel esame, i presupposti legittimanti il preteso proscioglimento, consistenti nel personale della sostanza rinvenuta in possesso dell’imputato, sono stati esaminati ampiamente disattesi dai giudici di merito, che hanno anche negativamente appre personalità dell’imputato, gravato da un recente precedente specifico. Va infatti r ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’ess riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessari di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione d rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
DEFOSITAI
–NOME