Destinazione Droga: Come si Prova la Cessione a Terzi? L’Analisi della Cassazione
Stabilire la corretta destinazione droga è uno dei punti cruciali nei processi per stupefacenti. La linea di confine tra uso personale e spaccio è spesso sottile e la prova di una finalità di cessione a terzi richiede un’attenta analisi di tutti gli elementi disponibili. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce i principi guida per i giudici di merito, chiarendo come una motivazione logica e fondata su una pluralità di indizi sia sufficiente a giustificare una condanna, anche a fronte della negazione dell’imputato.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità). L’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse per uso personale, sia il rigetto della sua richiesta di ammissione alla messa alla prova. La Corte d’Appello aveva già respinto le sue argomentazioni, ma l’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Prova della Destinazione Droga secondo la Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione riguarda proprio la prova della destinazione droga. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e meramente ripetitivo di doglianze già esaminate. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era congrua e non manifestamente illogica. La destinazione alla cessione delle sostanze rinvenute era stata giustificata non solo sulla base del dato quantitativo, ma su un quadro indiziario più ampio e complesso. Gli elementi considerati decisivi sono stati:
* Il numero di dosi ricavabili dalla sostanza.
* La presenza di diverse qualità di stupefacenti.
* Le specifiche modalità di confezionamento.
Questi fattori, nel loro insieme, sono stati ritenuti idonei a indicare che la droga non era destinata esclusivamente all’uso personale, ma alla vendita.
Il Diniego della Messa alla Prova e il Pericolo di Recidiva
Un altro motivo di ricorso riguardava il diniego della messa alla prova. Anche su questo punto, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il rigetto dell’istanza è stato ritenuto giustificato dal concreto pericolo di recidiva. Tale pericolo è stato desunto da una serie di elementi oggettivi:
1. Un precedente specifico in materia di stupefacenti, sebbene risalente nel tempo.
2. La presenza di altri precedenti penali.
3. La natura e le circostanze del reato per cui si procedeva.
Questi elementi, complessivamente valutati, sono stati considerati ostativi a una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, requisito fondamentale per la concessione della messa alla prova.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la valutazione delle prove e delle circostanze di fatto spetta al giudice di merito. Il controllo della Cassazione è un controllo di legittimità, volto a verificare la coerenza e la logicità della motivazione, non a riesaminare nel merito le prove. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta completa e immune da vizi logici. La decisione di attribuire alla sostanza una destinazione droga per lo spaccio era il risultato di un ragionamento corretto basato su prove concrete e non su mere supposizioni. Analogamente, la valutazione prognostica negativa per la messa alla prova si fondava su elementi oggettivi e non su un arbitrario apprezzamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la distinzione tra uso personale e spaccio si basa su una valutazione complessiva di tutti gli indizi disponibili. Non è sufficiente la mera quantità, ma contano anche e soprattutto le modalità di conservazione e confezionamento e la diversità delle sostanze. Per quanto riguarda le misure alternative come la messa alla prova, la decisione sottolinea come il passato criminale di un imputato, anche se non recente, giochi un ruolo determinante nella valutazione del giudice circa la sua affidabilità e la probabilità che si astenga dal commettere nuovi reati in futuro.
La sola quantità di sostanza stupefacente è sufficiente a dimostrare la destinazione allo spaccio?
No, secondo la Corte, la valutazione sulla destinazione droga non si basa solo sul dato quantitativo. Deve essere un’analisi complessiva che include il numero di dosi ricavabili, le diverse qualità delle sostanze e le modalità di confezionamento, che possono indicare un’attività di spaccio piuttosto che un uso personale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazione adeguata nella sentenza precedente, senza sollevare nuove e specifiche critiche.
Un precedente penale, anche se datato, può impedire l’accesso alla messa alla prova?
Sì, la Corte ha confermato che il rigetto dell’istanza di messa alla prova era giustificato dal pericolo di recidiva, desunto non solo dal reato accertato ma anche da un precedente specifico (seppur risalente) e da altri precedenti penali. Questi elementi sono stati considerati ostacoli a una prognosi favorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POTENZA il 18/01/1967
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOMECOGNOME ( cm i qual contesta l’affermazione di responsabilità eil rigetto della richiesta di messa a la pro relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inam nissilDil genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già e aminat motivatamente disattese in sentenza;
rilevato che la destinazione alla cessione delle sostanze rinvenuterisulta gi istifica motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata non solo sul dato quar t itativo, ma sul numero di dosi ricavabili, sulle diverse qualità e modalità di confeziona nento d sostanze, ritenute idonee ad individuare la sostanza, invece, destinata esclusivan ente all’u personale;
considerato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere el fettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fa to, seco parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez.4, n. 7191 del 1/01./2018 COGNOME,Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604);
considerato che anche il secondo motivo è del tutto infondato, atteso c:1 le il rig dell’istanza di ammissione alla messa alla prova è stato ritenuto giustificato d91 ravvi pericolo di recidiva, desunto dal precedente specifico, benché risalente, dagli altri )recede dal reato accertato, quali elementi ostativi alla prognosi di futuraastensioned3 condo penalmente rilevanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i:onseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre2024
Il consigliere esténsore
GLYPH
Il P GLYPH iden e