Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 3 ottobre 2023 la Corte d’appello di Napoli ha confermato l emessa dal Tribunale di Napoli in data 10 maggio 2023 nei confronti di COGNOME NOME reato previsto dall’art. 73 DPR 309/1990, commesso in Napoli il 21 dicembre 2022.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo di legge e vizio di motivazione in ordine alla motivazione per relationem della sentenza, alla mancata configurazione del fatto come uso personale, alla errata commisurazione della
Il primo motivo, con il quale si lamenta la assoluta mancanza di motivazione, è manif infondato. La Corte territoriale si è infatti richiamata per relationem alla ricostru dandosi atto della sostanziale assenza di contestazione su punto e stanti le risult nell’ambito delle indagini preliminari, valutabili in virtù del rito scelto. Va ricorda di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto “per relationem”, mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essen descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di co (Sez. 5 – , n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770 Sez. 3, n. 12464 d& 04/03/2010,Rv.
Il secondo motivo è riproduttivo della censura relativa al dedotto uso pers adeguatamente vagliata dai giudici di merito. Va ricordato che la valutazione in destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della im del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 719112018, Rv. 27 Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello s rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destin droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla b ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggior indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazi circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale delta (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma p a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. I giudici d’appello, con motivazione in linea con i su hanno chiarito che le modalità concrete che avevano portato al sequestro (la dell’imputato nella piazza di spaccio, il rinvenimento di due panetti cli sostanza ricavabili più di 2500 dosi), erano tutti indici che, complessivamente considerati, a destinazione a terzi della sostanza stupefacente.
terzo motivo, attinente al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, Va ra inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli l emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pen alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il gi il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- n ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti d in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indica ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 m n. 19441, COGNOME). Nessuna illogicità si coglie nel chiaro ragionamento dei giudici ordine alla dosimetria della pena inflitta all’imputato.La Corte ha argomentato su idonea e non illogica motivazione, dando atti della gravità del fatto, del contesto cr era inserito il prevenuto e dell’esistenza di precedenti specifici ai fini della commi pena.
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Ca ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20-03-24
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente