Destinazione della Droga: La Prova Indiziaria secondo la Cassazione
Stabilire la corretta destinazione della droga sequestrata è un punto cruciale nei processi per stupefacenti. La differenza tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio determina conseguenze legali radicalmente diverse. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo come una valutazione complessiva e logica degli indizi sia fondamentale per provare l’intento di spacciare, respingendo i tentativi della difesa di frammentare il quadro probatorio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un controllo su una donna, trovata in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente sufficiente per confezionare circa 339 dosi. La droga era stata abilmente occultata negli indumenti intimi mentre si trovava sulla pubblica via. Una successiva perquisizione domiciliare portava alla luce ulteriori elementi a suo carico: un altro involucro con una quantità minore della stessa sostanza, rotoli di cellophane utilizzabili per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, sebbene momentaneamente privo di batterie. Un dettaglio significativo era l’assenza di cartine o altri strumenti per l’uso diretto della sostanza.
Sulla base di questi elementi, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo che il quadro indiziario nel suo complesso dimostrasse in modo inequivocabile l’intenzione di destinare la droga allo spaccio e non al consumo personale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Destinazione della Droga
La ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, tentando di smontare l’impianto accusatorio pezzo per pezzo. La difesa ha cercato di offrire una lettura alternativa per ogni singolo elemento: il bilancino era senza batterie, la quantità poteva essere una ‘scorta personale’, e così via. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la solidità del ragionamento seguito dai giudici di merito.
Le Motivazioni: La Valutazione Complessiva degli Indizi
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui gli indizi non vanno valutati isolatamente, ma nella loro combinazione logica. La Corte ha sottolineato come la difesa abbia commesso l’errore di “parcellizzare” gli elementi di prova, un approccio che impedisce di cogliere il significato complessivo del quadro probatorio. La Corte d’Appello, al contrario, aveva correttamente collegato i vari elementi:
1. Il quantitativo ingente: 339 dosi superano di gran lunga il concetto di scorta per uso personale.
2. Le modalità di occultamento: nascondere la sostanza negli slip è un comportamento tipico di chi vuole eludere i controlli per attività illegali.
3. La presenza di materiale per il confezionamento: gli involucri di cellophane e il bilancino, anche se non funzionante al momento, sono strumenti classici dello spacciatore.
4. L’assenza di strumenti per l’uso diretto: la mancanza di cartine o altri accessori per il consumo personale è un forte indizio che la sostanza non era destinata a tale scopo.
Questi elementi, considerati insieme, creano una narrazione coerente e univoca che punta direttamente alla destinazione della droga per lo spaccio. La Corte ha specificato che non è stata riscontrata alcuna “reale e decisiva frattura logica” nel ragionamento dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa valutazione delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata, esso viene dichiarato inammissibile.
In conclusione, questa pronuncia insegna che la prova dello spaccio può essere raggiunta anche solo attraverso indizi, a condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti. Il tentativo di analizzarli separatamente per sminuirne la portata è una strategia difensiva destinata a fallire di fronte a un impianto accusatorio logicamente concatenato.
Quali elementi distinguono la detenzione di droga per spaccio dall’uso personale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, la distinzione emerge dalla valutazione combinata di più indizi, quali: l’ingente quantitativo (in questo caso, sufficiente per 339 dosi), le modalità di occultamento, la presenza di materiale per il confezionamento (come cellophane e un bilancino) e l’assenza di strumenti per il consumo diretto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifesta della motivazione), si limitava a riproporre argomenti già valutati nel merito, sollecitando una diversa interpretazione delle prove. Questo tipo di valutazione non è consentito in sede di Cassazione.
È sufficiente un singolo indizio, come la quantità di droga, per provare lo spaccio?
L’ordinanza non lo afferma direttamente, ma rafforza il principio che è la combinazione di più indizi a costituire una prova solida. Sebbene un quantitativo molto elevato sia un indizio forte, la sua forza probatoria è massimizzata quando si unisce ad altri elementi coerenti (come materiale per il confezionamento), creando un quadro complessivo che esclude ragionevolmente l’ipotesi dell’uso personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TEMPIO PAUSANIA il 30/08/1979
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di argomenti volti a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla destinazione della droga ad uso personale e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto volto a parcellizzare gli elementi di prova, senza confrontarsi con la combinazione degli stessi operata dalla Corte, che ha dato conto: 1) del complessivo quantitativo sufficiente per la preparazione di circa 339 dosi, detenuto dalla ricorrente all’interno degli slip e lungo la pubblica via; 2) della mancanza di cartine utilizzabil per l’uso diretto; 3) della presenza di un ulteriore involucro contenente un quantitativo più piccolo, contenuto in una scatola all’interno dell’abitazione dove erano custoditi anche involucri di cellophane utilizzabili per il confezionamento e analoghi a quello in cui era custodito il piccolo quantitativo di stupefacente; 4) della disponibilità di un bilancino, seppur al momento della perquisizione privo di batteria: tali elementi, singolarmente coerenti con la destinazione allo spaccio, sono stati reputati nel loro complesso idonei a suffragare tale conclusione, che le deduzioni difensive, frammentariamente formulate in relazione a singoli profili, non sono idonee a vulnerare, essendo prospettati esiti valutativi alternativi, senza che sia individuata una reale e decisiva frattura logica nei passaggi della motivazione;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il, Presidente