Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17447 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il 26/06/1996
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d’appello di Trieste letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 22 novembre 2022 che, all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato NOME responsabile del delitto previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. del citato d.P.R., deteneva illecitamente a fine di spaccio gr. 19,843 netti di cocaina (concentrazione media di principio attivo: 76,3% – dosi medie singole ricavabili: n. 100,9), con recidiva reiterata e infraquinquennale. In Udine, il 10 marzo , 2022.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 606, corna 1 lett. b), cod. proc. pen. Secondo la difesa, giudici di appello si sono limitati a definire come non decisive le allegazioni difensive come non credibile l’imputato, escludendo che l’intero quantitativo di cocaina potesse essere destinato ad un uso esclusivamente personale. La motivazione, si assume, si pone apertamente in antitesi con i recenti pronunciamenti della Suprema Corte, ove si è affermato che «in terna di valutazione della destinazione della droga ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, il giudice è chiamato a valutare globalmente sulla base degli ulteriori parametri normativi fissati dall’art. 7 d.P.R. n.309/90 se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione».
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. lamentando che la Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo d’appello che, in punto eccessività della pena, era stato sollecitato dalla difesa dell’odierno ricorrente nell’atto d’impugnazione. La condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta al COGNOME si è di molto discostata dal minimo editale previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90 e appare del tutto sproporzionata in ragione dei parametri di riferimento pacificamente individuati dalla giurisprudenza non solo per ritenere il fatto di lieve entità, ma anche in punto posologia sanzionatoria da applicarsi al caso concreto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha puntualmente esaminato le allegazioni difensive e fornito congrua indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non provata la destinazione a esclusivo uso personale della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato.
Il ricorrente è stato trovato in possesso di gr. 19,843 di cocaina, e la Corte ha indicato gli atti di indagine dai quali emergono elementi indicativi del fatto ch quantomeno una parte dello stupefacente era destinata allo spaccio.
A fronte di un dato ponderale non minimo, si è ritenuto non decisivo l’occultamento della cocaina con modalità tali da escludere l’attualità dello spaccio, dal momento che detta attività ben poteva essere stata programmata per il futuro, una volta frazionata in dosi singole.
Si è, poi, valorizzato lo stato di disoccupazione del RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di qualsivoglia principio di prova dell’esistenza di fonti di reddito.
Il giudizio di non credibilità dell’imputato è stato dettagliatamente sostenuto dall’inverosimiglianza della somma asseritannente pagata per cocaina di buona qualità (euro 925 per principio attivo del 76%) e delle ragioni esposte per giustificare l’acquisto di un quantitativo pari a oltre 100 dosi ancora da «tagliare», evidenziando la Corte che, se è vero che riducendo il numero di acquisti si riducono anche le occasioni di essere sottoposti a controllo, è tuttavia altrettanto evidente che maggiori sono i rischi di un incriminazione per spaccio laddove a seguito del controllo maggiore sia il quantitativo di cocaina detenuto.
La motivazione è conforme ai principi interpretativi enunciati da questa Corte in quanto i giudici di merito, pur esaminando le circostanze evidenziate dalla difesa, hanno esposto con linearità quali fossero gli elementi circostanziali del fatto che consentivano di ritenere che, quantomeno una parte della cocaina detenuta, fosse destinata alla cessione a terzi; cessione necessaria all’imputato al fine di poter reperire il denaro necessario per poter finanziare ulteriori acquisiti di tale stupefacente.
Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto dall’esame della sentenza impugnata risulta evidente l’omessa disamina del motivo di appello con il quale l’imputato aveva chiesto la rideterminazione della pena nel minimo con esclusione della recidiva.
Per tali motivi la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazio della penale responsabilita’ dell’imputato.
Così deciso il 30/04/2025.