Destinazione allo Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione dei fatti è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Questa decisione chiarisce quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione, specialmente nei casi in cui si contesta l’accertamento della destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa ha tentato di contestare tale conclusione davanti alla Suprema Corte, sostenendo un’errata valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di secondo grado.
L’Analisi della Corte e la destinazione allo spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro perché le doglianze del ricorrente non potevano essere accolte. Il punto centrale è che il ricorso non lamentava vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti logici manifesti nella motivazione), ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di giudizio, però, non rientra nei poteri della Cassazione, che non è un “terzo grado” di merito.
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici. La decisione di merito si basava su una serie di elementi fattuali convergenti, che insieme delineavano un quadro probatorio solido a sostegno dell’accusa di spaccio. Tra questi elementi figuravano:
* Il dato ponderale: la quantità di sostanza sequestrata era superiore a quella compatibile con un uso meramente personale.
* La suddivisione in dosi: la droga era confezionata in più involucri, una modalità tipica della vendita al dettaglio.
* La disponibilità di denaro: il possesso di somme di denaro in piccolo taglio, in assenza di redditi da lavoro leciti, è stato considerato un forte indizio dell’attività di spaccio.
* Le modalità del controllo: il controllo era avvenuto in un luogo noto per essere una piazza di spaccio.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno costituito, secondo i giudici di merito, una base argomentativa non illogica per affermare la destinazione allo spaccio della sostanza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza della Cassazione si fonda sul principio consolidato per cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse basato su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza, risultando peraltro convergente con la valutazione già espressa dal Tribunale di primo grado. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove è stato respinto. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante paletto processuale: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi logici palesi della motivazione, non sulla speranza di ottenere una nuova interpretazione dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la battaglia sulla ricostruzione fattuale si combatte e si conclude, di norma, nei primi due gradi di giudizio. La decisione evidenzia inoltre quali siano gli indizi tipicamente considerati dalla giurisprudenza per provare la finalità di spaccio, offrendo un quadro chiaro degli elementi che, se presenti congiuntamente, difficilmente possono essere superati in sede di legittimità.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per provare la destinazione allo spaccio?
I giudici hanno basato la loro decisione su una pluralità di elementi: la quantità di sostanza stupefacente superiore all’uso personale, la suddivisione in più involucri pronti per la vendita, il possesso di denaro in piccolo taglio senza una fonte di reddito lecita e le circostanze del controllo, avvenuto in un luogo noto per lo spaccio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 067RSOQ) nato il 18/11/1996
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l’uso personale, dalla suddivisione in più involucri, dalla disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assente di redditi da lavoro, dalle modalità del controllo avvenuto in luogo di spaccio, quindi, sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024