Destinazione allo Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato offre uno spunto chiaro su come viene valutata la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti e perché un ricorso basato su una mera rivalutazione dei fatti sia destinato all’insuccesso.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti. La sua difesa proponeva ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio operato dalla Corte di Appello. In sostanza, il ricorrente sosteneva che le prove non fossero sufficienti a dimostrare l’intenzione di cedere la droga a terzi, ma che fossero compatibili con un uso personale.
La Valutazione sulla Destinazione allo Spaccio
La Corte di Appello aveva fondato la sua decisione su una pluralità di elementi indiziari, ritenuti convergenti nel dimostrare la destinazione allo spaccio. Questi elementi, richiamati dalla Cassazione, includevano:
* Il dato ponderale: la quantità della sostanza sequestrata.
* La suddivisione: la droga era confezionata in più involucri separati, pronti per la vendita.
* L’occultamento: la sostanza era nascosta in luoghi differenti, una modalità tipica di chi vuole evitare di perdere tutto il quantitativo in caso di controllo.
* Le condizioni economiche: la situazione finanziaria modesta dell’imputato, considerata un possibile movente per l’attività di spaccio.
Secondo i giudici di merito, l’insieme di questi fattori costituiva una base argomentativa solida, logica e fondata su massime di esperienza condivise, per escludere l’uso personale e affermare la finalità di cessione a terzi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Quest’ultima non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Nel caso specifico, il ricorso non evidenziava vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento della Corte di Appello. Al contrario, si limitava a proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi di fatto già valutati, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. Si afferma che la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio sono attività rimesse alla competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte di Appello ha fornito una “congrua e adeguata motivazione”, “esente da vizi logici” e basata su “corretti criteri di inferenza”.
L’accertamento della destinazione allo spaccio era stato motivatamente desunto da una serie di elementi fattuali che, considerati nel loro complesso, non apparivano affatto illogici. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione delle prove è stato respinto, in quanto inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza. Quando la decisione si basa su una valutazione complessiva e coerente di plurimi indizi, come nel caso della destinazione allo spaccio, le possibilità di ribaltare la sentenza in sede di legittimità sono estremamente ridotte. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende rappresenta la conseguenza diretta di un ricorso che non rispetta i confini del giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare che la droga era per uso personale e non per spaccio?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non condurre un nuovo processo nel merito.
Quali elementi vengono usati per dimostrare la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti?
Secondo la decisione, elementi quali la quantità della sostanza (dato ponderale), la sua suddivisione in più dosi, l’occultamento in luoghi differenti e le modeste condizioni economiche dell’imputato costituiscono una pluralità di indizi sufficienti a fondare una motivazione logica di colpevolezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46274 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello d i Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dall’occultamento in luoghi.differenti e dalle condizioni economiche modeste, quindi sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023
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