Destinazione allo spaccio: quando scatta la condanna
La prova della destinazione allo spaccio rappresenta uno dei pilastri fondamentali nei procedimenti penali riguardanti gli stupefacenti. Spesso il confine tra uso personale e attività illecita è sottile, ma la giurisprudenza ha delineato criteri oggettivi per orientare il giudizio.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto trovato in possesso di sostanze già suddivise e strumenti per la pesatura, confermando la validità degli indizi raccolti durante le indagini.
Gli elementi probatori della destinazione allo spaccio
Per stabilire se la detenzione di droga sia finalizzata alla vendita, i giudici analizzano una pluralità di fattori. Non è solo la quantità a fare la differenza, ma il contesto complessivo del ritrovamento.
Nel caso in esame, la destinazione allo spaccio è stata confermata dalla presenza di quattordici involucri separati, pronti per essere immessi sul mercato. A questo si è aggiunto il rinvenimento di due bilancini di precisione e di bustine specifiche per il confezionamento delle dosi.
Il ruolo delle dichiarazioni dell’imputato
Oltre agli oggetti materiali, anche il comportamento e le parole del soggetto coinvolto giocano un ruolo cruciale. Dichiarazioni contraddittorie rese durante il fermo o il processo possono rafforzare il quadro accusatorio, rendendo meno credibile la tesi dell’uso esclusivamente personale.
Il limite del sindacato di legittimità
Un punto essenziale chiarito dalla Suprema Corte riguarda i limiti del ricorso in Cassazione. Gli Ermellini non possono procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Se la motivazione fornita dai giudici di merito è congrua, logica e basata su corretti criteri di inferenza, la Cassazione non può intervenire. Il ricorso che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse esente da vizi logici. La pluralità di elementi di fatto, come il dato ponderale e la strumentazione tecnica rinvenuta, convergeva univocamente verso l’ipotesi del commercio illecito. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione verso la Cassa delle Ammende è la conseguenza diretta di un ricorso basato su profili non censurabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il possesso di strumenti tipici del confezionamento e la suddivisione della sostanza in dosi costituiscono prove solide per la destinazione allo spaccio. Chi intende impugnare una sentenza di merito deve essere consapevole che la Cassazione verifica solo la tenuta logica del provvedimento, senza poter scendere nel dettaglio della valutazione probatoria già effettuata.
Quali oggetti provano la finalità di spaccio?
Il possesso di bilancini di precisione, bustine per il confezionamento e la suddivisione della sostanza in numerosi involucri sono considerati prove della finalità di vendita.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità e della logica della motivazione, non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti diversamente dai giudici di merito.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1692 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l’unico motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in 14 involucri, dal rinvenimento di due bilancini di precisione, bustine per il confezionamento delle dosi e dalle contraddittorie dichiarazioni rese dall’imputato;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022