Destinazione allo Spaccio: Gli Indizi Plurimi Che Conducono alla Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su come viene accertata la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Spesso, la linea tra uso personale e traffico illecito è sottile, ma i giudici si basano su una serie di elementi oggettivi per formulare il loro giudizio. In questo caso, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, ritenendo il suo ricorso manifestamente infondato e basato su una mera rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’.
La condanna si fondava su una serie di prove raccolte durante le indagini. In particolare, erano stati sequestrati 20 grammi di sostanza stupefacente, un quantitativo dal quale era possibile ricavare oltre 50 singole dosi. Questo primo dato quantitativo è stato considerato un importante campanello d’allarme, difficilmente compatibile con un consumo puramente personale.
Il Contesto del Ritrovamento
Ad aggravare la posizione dell’imputato vi erano le circostanze del ritrovamento. La droga non era stata trovata nell’abitazione principale, ma occultata all’interno di un forno in un casolare esterno. Questa modalità di conservazione è stata interpretata dai giudici come un tentativo di nascondere la sostanza per eludere i controlli.
Insieme alla droga, le forze dell’ordine avevano rinvenuto anche tutto il ‘kit’ tipico dello spacciatore: un bilancino elettronico di precisione e contenitori in cellophane, strumenti palesemente idonei alla pesatura e al confezionamento delle dosi da vendere. Infine, un ultimo elemento ha contribuito a delineare il quadro accusatorio: l’imputato era noto come consumatore di oppiacei e cocaina, ma non di cannabinoidi, la tipologia di sostanza presumibilmente sequestrata. Questo dettaglio ha reso ancora meno credibile la tesi dell’uso personale.
La Valutazione degli Indizi per la Destinazione allo Spaccio
La difesa dell’imputato ha tentato di contestare la condanna davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un ‘vizio di motivazione’. In sostanza, si sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato male le prove, offrendo una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte Suprema, tuttavia, ha respinto categoricamente questa linea difensiva. La sentenza impugnata, secondo i giudici di legittimità, era basata su una motivazione logica e coerente, fondata su una pluralità di elementi fattuali ‘univoci e significativi’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente concatenato i vari indizi:
1. Quantità: superiore all’uso personale immediato.
2. Occultamento: modalità sospette per nascondere la sostanza.
3. Strumenti: presenza di bilancino e materiale per il confezionamento.
4. Profilo del consumatore: non compatibile con la sostanza detenuta.
L’insieme di questi elementi, secondo la Corte, costituiva una base solida e razionale per affermare senza illogicità la destinazione allo spaccio della droga. Il ricorso della difesa è stato quindi giudicato un tentativo di contrapporre un ‘apprezzamento di merito’ diverso, inammissibile in questa sede.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, questa declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma che, per contestare una condanna, non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove, ma è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico concreto nel ragionamento del giudice di merito. La valutazione complessiva di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti rimane uno strumento fondamentale per l’accertamento della responsabilità penale.
Quali elementi possono provare la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti?
Secondo la Corte, la destinazione allo spaccio può essere provata da una pluralità di elementi fattuali univoci, tra cui il quantitativo della sostanza (in questo caso, sufficiente per oltre 50 dosi), le modalità di conservazione (occultamento in un forno esterno all’abitazione), la presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento (bilancino e cellophane) e la storia di consumo dell’imputato (che non era consumatore del tipo di droga sequestrata).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (un cosiddetto ‘apprezzamento di merito’), ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONGIUFFI MELIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 febbraio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 25 marzo 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 3 1990, accertato in Letojanni il 30 agosto 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta, sotto il profilo de motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fron ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno desu destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in base a una pluralità di elemen fattuali univoci e significativi, quali il numero non esiguo di dosi ricavabili (più quantitativo unico di 20 grammi in sequestro, le modalità e il luogo di conservazione de sostanza, rinvenuta all’interno di un forno in un casolare esterno all’abitazione dell’imput la contestuale presenza degli strumenti idonei alla pesatura al confezionamento (il bilanc elettronico di precisione e i contenitori in cellophane), essendosi a ciò aggiunto che Lon risultato essere in passato consumatore di oppiacei e di cocaina, ma non di cannabinoidi.
Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 28060
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a c della parte ricorrente delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il qea liere-estetwore
Il Presidente