Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1929 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1929 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/7/2025 della AVV_NOTAIO d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 luglio 2025 la AVV_NOTAIO d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 1,122 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in cinque dosi, con un quantitativo di principio attivo di 950,3 milligrammi, corrispondente a 6,3 dosi medie singole; con la recidiva nel quinquennio; commesso il 22 settembre 2024).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata valutazione delle prove e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità, a causa della mancata considerazione della prospettazione difensiva dell’imputato, il quale nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva immediatamente dichiarato di essere assuntore di stupefacenti e di aver acquistato la sostanza sequestratagli allo scopo di costituirsi una “scorta” per la settimana seguente, confermando tali dichiarazioni nel corso del suo esame nel dibattimento, e senza neppure considerare lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte del ricorrente come geometra, idonea a spiegare la disponibilità della somma di denaro pure rinvenuta nella sua disponibilità in occasione del sequestro e dell’arresto, che non era suddivisa in banconote di piccolo taglio; la disponibilità di due telefoni cellulari, sottolineata da giudici di merito, costituiva un dato irrilevante, non essendo stati svolt accertamenti su tali telefoni, e gli appunti presenti sui fogli manoscritti rinvenut nella sua abitazione costituivano appunti di cantiere per le spese sostenute durante le trasferte lavorative; non erano, inoltre, stati rinvenuti oggetti strumenti per il taglio e la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente, con la conseguente insussistenza di elementi dimostrativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. proc. pen., oggetto di espressa richiesta formulata con l’atto d’appello, non considerata dalla AVV_NOTAIO distrettuale.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta, sempre a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea valutazione delle prove con riferimento
alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, giustificati con l’unico precedente penale del ricorrente, in assenza di specifica motivazione sia sulla pericolosità del ricorrente, sia sulla gravità del fatto, senza rilevarne l’occasionalità e la modesta intensità del dolo.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la genericità e la manifesta infondatezza del primo motivo, in considerazione della adeguatezza della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità; la genericità e la manifesta infondatezza della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con la conseguente insussistenza di un obbligo di specifica motivazione su tale punto; l’adeguatezza della motivazione anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, in particolare alla conferma della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, relativo alla conferma della dichiarazione di responsabilità, che sarebbe stata giustificata con motivazione insufficiente e comunque illogica, in quanto fondata su un errato apprezzamento dei dati probatori, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una indebita riconsiderazione e rilettura degli elementi di prova, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e immune da vizi logici, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano dell’apprezzamento delle prove e della ricostruzione dei fatti nel giudizio di legittimità.
E’ necessario, infatti, rammentare che alla AVV_NOTAIO di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione
storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Nel caso in esame la AVV_NOTAIO d’appello ha ribadito la valutazione del primo giudice in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente che l’imputato deteneva in una automobile con targa polacca presa a noleggio nello stesso giorno, desunta, in modo non certo manifestamente illogico, dalla suddivisione in cinque ovuli, dalla disponibilità di due telefoni cellulari, uno dei quali intestato a una te persona di nazionalità straniera, e dal rinvenimento nella abitazione del ricorrente di appunti manoscritti con indicazione di nomi, cifre e date, traendone la conferma della destinazione alla cessione a terzi di detta sostanza.
Si tratta di considerazioni immuni da vizi logici, essendo fondate su valutazioni razionali e sulla corretta applicazione di massime di comune esperienza (quale quella relativa alle ragioni per le quali ci si munisce di due telefoni cellulari, u dei quali con scheda sim intestata a un terzo, o quella concernente il motivo della suddivisioni in ovuli termosaldati della cocaina che l’imputato trasportava in automobile), che il ricorrente ha censurato in termini meramente contestativi, lamentando l’insufficiente o errata valutazione di detti elementi di prova e delle proprie dichiarazioni e offrendo una interpretazione alternativa di detti elementi, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo, con cui è stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile.
Va, in premessa, richiamato il principio secondo cui, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705 – 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423 – 01), con la conseguente inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente a oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per difetto di specificità o manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745 – 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01;
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01; v. anche Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
Questo è quanto è avvenuto nel caso in esame, laddove, a conclusione del motivo di appello volto a confutare la finalità di cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente (pag. 7 dell’atto di appello), l’imputato si è limitato a domandare il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., senz corredare tale richiesta di alcun elemento utilmente apprezzabile nella prospettiva della occasionalità della condotta e della modesta offensività della stessa, e senza considerare la contestazione della recidiva e la determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, indicativa di una valutazione del fatto in termini di non modesta gravità; neppure nella nota illustrativa di tale richiesta (sempre a pag. 7 dell’atto d’appello) sono state formulate osservazioni specifiche sul punto, che non era stato oggetto di richiesta in primo grado, con la conseguenza che il generico riferimento alla compatibilità della cornice editale prevista per il reato ascritto al ricorrente non appare concludente, né idoneo a illustrare in modo specifico detta richiesta.
Ne consegue la genericità della richiesta formulata con l’atto d’appello, che, come tale, non richiedeva specifica risposta da parte del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che la doglianza formulata sul punto, peraltro nuovamente senza allegare alcunché di specifico a sostegno della richiesta di esclusione della punibilità, risulta inammissibile per difetto di interesse.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, in particolare alla conferma della applicazione della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato, essendo volto, in termini di mero dissenso, a censurare valutazione di merito che sono state sufficientemente giustificate e che non sono, anch’esse, suscettibili di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito.
L’applicazione della recidiva è stata confermata sottolineando la precedente commissione nel quinquennio del reato di ricettazione, ossia di altro reato a scopo di lucro, in relazione al quale l’imputato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, evidenziando la personalità negativa dell’imputato emergente dalla commissione del nuovo reato, idonea a giustificare l’applicazione della recidiva, ossia di un aggravamento del trattamento sanzionatorio: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi dai quali è stato tratto il giudizio di accresciuta pericolosità conseguente alla commissione del nuovo reato, nel quinquennio da quello precedente, che è stata censurata, nuovamente, in termini di mero dissenso contestativo, senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o vizi della motivazione, con la conseguente infondatezza di tale censura.
Analogamente, per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la AVV_NOTAIO d’appello ha sottolineato, oltre alla precedente condanna, la gravità del fatto e la ripetuta violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare in atto, traendone un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, idoneo a escludere il riconoscimento del beneficio, e anche questi argomenti, del tutto idonei, essendo stati indicati gli elementi tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen giudicati assorbenti e di valenza preponderante nel diniego del beneficio, sono stati censurati in termini di mero dissenso contestativo.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, a cagione della manifesta infondatezza del primo motivo, della inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo e della infondatezza del terzo.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/12/2025