Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 386 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 386 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. 1337/2025
NOME NOME
NOME Gentili
– Presidente –
sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC Ð 28/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 22/07/2025 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli adito nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Gip del tribunale di Benevento applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 73, sostituiva tale misura con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione NOME mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo il vizio di carenza di motivazione circa la intervenuta determinazione decisoria sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta. A fronte peraltro della assenza di strumenti di confezionamento della droga, di annotazioni o contabilitˆ relative ad attivitˆ di cessione e di movimentazioni bancarie. Sarebbe altres’ contraddittoria la tesi per cui il ricorrente sarebbe disoccupato, e non godendo di florida situazione reddituale trarrebbe guadagni dalla cessione di stupefacenti atteso che la predetta situazione patrimoniale non costituisce di per sŽ prova della destinazione degli stupefacenti alla cessione presso terzi. Sarebbe poi superficiale il giudizio di scarsa credibilitˆ RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni formulate in ordine alla vicenda da parte del ricorrente. Con conseguente sussistenza di un ragionevole dubbio circa l’ipotizzata condotta da parte dell’NOME a fronte di una valida ricostruzione alternativa relativa ad un acquisto di droga per solo uso personale.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla valutazione del pericolo di reiterazione, nonostante l’assenza di precedenti penali, le modeste condizioni economiche ostative anche esse ad una reiterazione del reato, l’assenza di tentativi di fuga, e la presenza della famiglia di riferimento in un contesto diverso da quello di acquisizione della droga. Con conseguente sproporzione, altres’, nella individuazione della misura più grave applicata.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di contraddittorietˆ laddove si ammette la fondatezza del riesame in ordine alle esigenze cautelari e tuttavia si applica comunque la misura cautelare degli arresti domiciliari con modalitˆ particolarmente afflittive.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile atteso che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la destinazione allo spaccio della droga è ricavata da una valutazione di plurimi indizi, quali non solo la quantitˆ rilevante di stupefacente, ma anche il tentativo di nasconderlo alla vista degli operanti, che diversamente da quanto sostenuto dall’indagato, per cui non sarebbero stati distinguibili da generici soggetti armati, erano a bordo di veicoli con livrea d’ordinanza, che furono posti sia anteriormente che posteriormente all’auto su
cui l’COGNOME viaggiava all’atto dell’arresto e ove aveva nascosto la droga. A tali considerazioni si aggiunge il rilievo per cui, un cos’ elevato quantitativo di droga rinvenuta ( circa 330 grammi lordi di cocaina) non appare logicamente e ragionevolmente compatibile con un acquisto solo finalizzato all’uso personale, laddove poi, l’assenza di strumenti di confezionamento in casa della ex compagna è stata ben spiegata con la appurata circostanza per cui la relazione con la stessa era terminata da circa 20 gironi, e la donna viveva giˆ con due figli. In tale complessivo quadro, il rilievo della non florida condizione economica non assurge a indizio di per sŽ isolato e tuttavia utilizzato per sostenere la destinazione allo spaccio, come sostenuto in ricorso, bens’ è elemento che i giudici della cautela hanno ben inserito in una valutazione complessiva di plurimi dati, che il ricorrente mira invece, con il ricorso, a leggere, inammissibilmente, in maniera frazionata. Va ribadito al riguardo che in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza (e più in generale ogni decisione giurisdizionale)
giustificativo, ogni punto non pu˜ essere autonomamen te considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487).
Quanto al secondo motivo, il pericolo di reiterazione è congruamente rilevato alla luce della gravitˆ oggettiva del fatto e RAGIONE_SOCIALE sue modalitˆ, come sopra descritte, idoneo – secondo una ragionevole deduzione, certamente non “manifestamente” illogica o contraddittoria ex art. 6016 c.p.p, a lasciare rinvenire una tendenza non occasionale all’acquisto di droga a fini di spaccio. Sul punto le contrarie osservazioni difensive propongono solo personali diverse valutazioni e come tali non rappresentano vizi “manifesti” motivazionali; esse appaiono quindi meramente fattuali e incidendo sul merito dei fatti, non sono ammissibili in questa sede, come noto, nŽ quindi possono ingenerare alcun ragionevole dubbio. Al riguardo si ricorda che il principio dellÕÓoltre ogni ragionevole dubbioÓ, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non pu˜ essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicitˆ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, giacchŽ la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017 Rv. 270519 Ð 01 Cammarata). Coerente in tale quadro appare l’applicazione della misura degli
arresti domiciliari, peraltro ben proporzionata al pericolo di recidivanza e alla circostanza della sua applicazione in un luogo (Napoli, casa della madre) lontano dal punto di destinazione allo spaccio della droga (Benevento). Tale ultima motivazione evidenzia l’inammissibilitˆ anche del terzo motivo sulla presunta incoerenza del parziale accoglimento del riesame con riguardo alla applicazione degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere.
Deve ritenersi pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso in Roma, il 28.10.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME