Destinazione allo Spaccio: Quando il Possesso di Droga non è Uso Personale
La distinzione tra uso personale di sostanze stupefacenti e la loro destinazione allo spaccio è una linea sottile ma cruciale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono trasformare il semplice possesso in un reato di spaccio, anche quando la sostanza proviene da un percorso terapeutico. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di lieve entità (previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue difese si basavano su due punti principali: primo, sosteneva che la sostanza stupefacente, ricevuta dal SERT (Servizio per le Tossicodipendenze), fosse destinata al solo uso personale; secondo, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e la Destinazione allo Spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le questioni sollevate erano una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e smentiti dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte, infatti, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su motivazioni chiare e consolidate in giurisprudenza.
Sulla Responsabilità Penale e gli Indizi di Spaccio
Il punto centrale della sentenza riguarda la prova della destinazione allo spaccio. La Corte d’Appello aveva correttamente individuato la sussistenza di “plurimi elementi” che andavano oltre il semplice possesso per uso personale. In particolare, sono stati evidenziati due fattori chiave:
1. L’accumulo della sostanza: La detenzione di una quantità superiore alle necessità immediate.
2. La suddivisione in dosi: La preparazione della sostanza in singole porzioni, tipica modalità di chi si prepara alla vendita.
Questi elementi, secondo i giudici, costituivano una prova logica e sufficiente per concludere che la droga non era per consumo personale, ma destinata alla cessione a terzi. La Corte di Cassazione ha ribadito che il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione di queste prove era inammissibile, in quanto precluso nel giudizio di legittimità.
Sul Diniego delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche. Tale diniego era fondato sul “numero e la qualità dei procedimenti penali” a carico dell’imputato. Questi precedenti sono stati considerati elementi negativi prevalenti rispetto a qualsiasi altro aspetto favorevole evidenziato dalla difesa, giustificando così una maggiore severità nella valutazione complessiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. In primo luogo, la valutazione della destinazione allo spaccio non dipende solo dalla quantità di sostanza detenuta, ma da un insieme di indicatori oggettivi, come le modalità di conservazione e confezionamento. La suddivisione in dosi è un indizio grave, preciso e concordante che depone quasi inequivocabilmente per l’intento di spacciare. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice, che può legittimamente negarle in presenza di una storia criminale dell’imputato che ne dimostri una certa pericolosità sociale.
Possedere una sostanza stupefacente ricevuta dal SERT può configurare un reato di spaccio?
Sì. Secondo l’ordinanza, anche una sostanza ricevuta per finalità terapeutiche può integrare il reato di spaccio se le modalità di detenzione, come l’accumulo e la suddivisione in dosi, dimostrano una destinazione alla cessione a terzi e non all’uso personale.
Quali elementi possono dimostrare la destinazione allo spaccio di una sostanza?
Il provvedimento indica come elementi decisivi l’accumulo della sostanza stupefacente e la sua suddivisione in singole dosi. Questi fattori, valutati insieme, sono considerati dalla Corte prove sufficienti per dimostrare l’intento di spacciare.
Perché la Corte di Cassazione può negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando basato su elementi oggettivi, come il numero e la qualità dei procedimenti penali a carico dell’imputato. Tali precedenti possono essere ritenuti prevalenti rispetto ad altri fattori positivi, giustificando la mancata concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE nato a REGGIO CALABRIA il 04/11/1972
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica ques adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi (accumulo e suddivisione in dosi della sostanza stupefacente ricevuta dal SERT) che deponevano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell’imputato tese ad assegnare differente valenza alla condotta accertata sulla base del materiale probatorio a disposizione c si vorrebbe sottoporre ad un rinnovato, ma precluso, vaglio di questa Corte;
rilevato che analogo limite incontra il motivo teso a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche correttamente fondata sul numero e la qualità dei procedimenti penali, elementi che hanno fatto ritenere recessivi quelli evidenziati dalla difes rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024