Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9589 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabili inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformand principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolt condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, sec parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 COGNOME, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ci desumendosi dal servizio di o.c.p. effettuato dagli operanti, che avevano notato un andirivie di persone dall’abitazione dell’imputato – la quale era dotata di un sistema di videosorvegli – e, a seguito di perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto lo stupefacente, nonché du bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 10.000 euro;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.