Destinazione a Terzi Stupefacenti: Quando la Difesa dell’Uso Personale non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui criteri utilizzati per distinguere tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e la più grave fattispecie della destinazione a terzi stupefacenti. La pronuncia sottolinea come una serie di indizi, valutati nel loro complesso, possano logicamente portare a escludere la tesi dell’uso personale, anche in assenza di una confessione. Approfondiamo l’analisi di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Possesso di Stupefacenti
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, seppur nella sua forma lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente corrispondente a 46 dosi medie, confezionato in più involucri di alluminio separati. A sua difesa, sosteneva che la sostanza fosse destinata esclusivamente al proprio consumo personale. Tuttavia, non aveva fornito alcuna documentazione o prova a sostegno del suo asserito stato di tossicodipendenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate dall’imputato non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazione logica e coerente dalla Corte d’Appello. Il ricorso, inoltre, mancava di una necessaria analisi critica della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne genericamente le conclusioni.
Le Motivazioni: Indizi per la destinazione a terzi stupefacenti
La Corte di Cassazione ha confermato la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità dell’imputato. La decisione si fonda su una valutazione unitaria di una serie di elementi oggettivi, ritenuti incompatibili con la tesi dell’uso esclusivamente personale.
Quantità e Confezionamento
Il primo elemento valorizzato è il quantitativo non trascurabile della sostanza, pari a 46 dosi. Un numero così elevato è stato considerato un primo, forte indicatore di una finalità diversa dal consumo personale. A questo si aggiunge la modalità di confezionamento: la suddivisione della sostanza in più involucri separati è una pratica tipica di chi prepara le dosi per la vendita a terzi.
Assenza di Prova della Tossicodipendenza
Un altro punto cruciale è stata l’assenza di qualsiasi documentazione che attestasse lo stato di tossicodipendenza dell’imputato. Sebbene la prova della tossicodipendenza non sia di per sé una scriminante, la sua totale mancanza ha indebolito significativamente la credibilità della versione difensiva.
Illogicità della Condotta
Infine, i giudici hanno evidenziato l’illogicità intrinseca della spiegazione fornita dall’imputato. La Corte ha ritenuto implausibile che una persona, per il proprio esclusivo consumo, trasporti con sé un quantitativo così rilevante di stupefacente anziché custodirlo in un luogo sicuro, esponendosi a un maggior rischio di perdita o controllo da parte delle forze dell’ordine.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la distinzione tra uso personale e spaccio si basa sull’analisi di un complesso di indizi. La sola dichiarazione dell’imputato non è sufficiente a provare l’uso personale, soprattutto se smentita da elementi oggettivi come la quantità, le modalità di confezionamento e l’assenza di prove dello stato di dipendenza. La decisione sottolinea che, ai fini della configurabilità della destinazione a terzi stupefacenti, i giudici devono compiere una valutazione globale e logica di tutti gli elementi a disposizione, e che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi possono indicare la destinazione a terzi di sostanze stupefacenti, escludendo l’uso personale?
Secondo la Corte, gli elementi indicativi sono il rilevante quantitativo della sostanza (in questo caso, 46 dosi medie), il suo confezionamento in dosi separate (involucri di alluminio), l’assenza di documentazione che attesti uno stato di tossicodipendenza e l’intrinseca illogicità di trasportare un quantitativo così significativo per uso personale anziché custodirlo in un luogo sicuro.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, era meramente riproduttivo di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con motivazione non illogica dalla corte di merito e, dall’altro, non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, la quale non presentava censure motivazionali evidenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5279 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso di COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificata nella fattispecie di cui comma 5 del medesimo articolo -, con il quale contesta l’inosservanza delle norme penali e processuali e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità, è inammissibile sia perché, per un verso, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione, e, per un altro verso, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, in maniera certo non implausibile, ha desunto la destinazione a terzi dello stupefacente dalla valutazione unitaria di una serie di elementi quali: il rilevante quantitativo di stupefacente trasportato, pari a 46 dosi medie, e il suo confezionamento in separati involucri di alluminio, l’assenza di documentazione attestante l’asserito stato di tossicodipendenza, nonché l’intrinseca illogicità della spiegazione dell’imputato, posto che, come ritenuto in maniera non implausibile dalla Corte di merito, non è dato comprendere la necessità di trasportare un quantitativo non trascurabile di stupefacente, ove fosse effettivamente destiNOME per esclusivo consumo personale, anziché custodirlo in luoghi sicuri;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 gennaio 2023.