Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 12/12/1988
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME Pietro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello
Catanzaro del 03/06/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 17/11/2021
di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver ritenuto la C
di appello sussistente il reato ascritto in luogo dell’illecito amministrativo di cui all’art.
cit., non avendo considerato che il quantitativo rinvenuto fosse modesto e non avendo disposto uno specifico accertamento tecnico per verificare l’efficacia drogante della sostanza e
principio attivo.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive
lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La dogl
inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fond su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, n
censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l’uso personale della sostanza stupefacente posto che il Silipo era stato trovato in tarda nottata in auto, in compagnia di soggetto, in una zona nota per lo spaccio della droga, detenendo cinque dosi termosaldate, in parte di eroina e le restanti di cocaina che aveva nascosto in bocca. Ciò posto, dalle modalità confezionamento dello stupefacente, la diversità delle sostanze entrambe di genere pesante, la stessa località dove era stato rintracciato l’imputato , il giudice ha ìnferito, con motivazione ed esente da vizi, la destinazione a terzi dello stupefacente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pe alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025