Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte d’appello di Bologna in parz riforma della sentenza con cui il Tribunale di Ferrara in data 25.6.2019, all rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui 73, commi 4 e 5 , d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 . (fatto accertato in Ferrara 1’1.3.2017) condannandolo alla pena di anni uno di reclusione e di Euro 150 di multa, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed Euro 1200 multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore propone ricorso cassazione articolato in un motivo con cui deduce l’illegittimità dell’im sentenza ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen. e la violazione di riferimento all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. cit.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrato il re detenzione al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente consideran ricostruzione l’unica coerente con il contesto probatorio.
3. Il ricorso é manifestamente infondato..
Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Cort materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della dro qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, d essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le cir oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzarnento sinda in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della m illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituz che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell’art. 73 d.P.R. 309/ anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il 1-bis dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reìntroducendo, per il colle dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazi esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individ parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elabor giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostit – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale d
sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta dal quantitativo di stupefacenti troppo elevato per un uso personale, dalla presenza di strumenti per la suddivisione nonché in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui é avvenuto il controllo dell’imputato.
La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell’orbita delle censure di merito.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.