Desistenza Volontaria: I Requisiti di Specificità del Ricorso in Cassazione
L’istituto della desistenza volontaria rappresenta una linea di confine cruciale nel diritto penale, distinguendo chi si ferma per scelta da chi viene fermato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come questo principio viene applicato e, soprattutto, sui requisiti formali che un ricorso deve avere per essere esaminato nel merito. Il caso in esame riguarda un imputato il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto una mera ripetizione di argomenti già respinti, senza una critica puntuale alla decisione della Corte d’Appello.
I Fatti di Causa
Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. I motivi del ricorso erano principalmente due: in primo luogo, si lamentava la mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria, sostenendo di aver interrotto autonomamente la propria azione delittuosa. In secondo luogo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la sua situazione personale e processuale meritasse una valutazione più favorevole.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto queste argomentazioni, specificando che l’azione criminale non era giunta a compimento non per un ripensamento dell’imputato, ma a causa dell’intervento di un terzo soggetto, un fattore esterno che aveva reso impossibile la prosecuzione del reato.
L’Analisi della Corte di Cassazione e la Desistenza Volontaria
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, si è concentrata non tanto sul merito delle questioni, quanto sulla loro ammissibilità. La decisione finale si fonda su principi procedurali solidi che ogni difensore dovrebbe tenere a mente.
Il Primo Motivo di Ricorso: Inammissibilità per Genericità
Il primo motivo, relativo alla desistenza volontaria, è stato giudicato ‘indeducibile’. Questo termine tecnico significa che l’argomento non poteva essere validamente proposto in sede di legittimità. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente rigettate in appello. La sentenza impugnata aveva chiarito, con motivazioni logiche e corrette, che l’interruzione dell’azione era dovuta all’intervento di un fattore esterno e non a una scelta autonoma dell’imputato. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza di secondo grado, non limitarsi a riproporre le stesse tesi. Per questo, le doglianze sono state considerate ‘non specifiche ma soltanto apparenti’.
Il Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la contestazione ‘manifestamente infondata’. La motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti per l’assenza di elementi di ‘lieve entità’, è stata considerata esente da illogicità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio importante: il giudice di merito, nel decidere sulla concessione delle attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Tutti gli altri si considerano implicitamente superati dalla sua valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono di natura prevalentemente processuale. La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte, senza individuare e criticare specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della decisione di appello, non assolve a questa funzione. Di conseguenza, viene considerato inammissibile perché non consente alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione. La mera riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento. È essenziale, invece, articolare una critica mirata, specifica e argomentata avverso la sentenza di secondo grado. Per quanto riguarda la desistenza volontaria, il caso conferma che questa non può essere invocata quando l’interruzione dell’azione criminale è causata da fattori esterni e non da una autonoma e libera scelta del soggetto agente. Infine, la gestione delle attenuanti generiche ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio è difficilmente censurabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e coerente.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una semplice ripetizione e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato una ‘pedissequa reiterazione’ e quindi inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica, argomentata e puntuale contro le ragioni della sentenza impugnata.
Perché nel caso di specie non è stata riconosciuta la desistenza volontaria?
La desistenza volontaria non è stata riconosciuta perché la condotta delittuosa non si è interrotta per una scelta autonoma dell’imputato, ma a causa dell’intervento di un fattore esterno (una terza persona), che ha impedito la consumazione del reato. La volontarietà del recesso dall’azione è un requisito essenziale per l’applicazione di questo istituto.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata – ove con corretti e non illogici argomenti si nega che l’imputato abbia desistito volontariamente nel compimento dell’azione delittuosa, posto che la condotta non è giunta a consumazione per l’intervento di un fattore esterno alla volontà dell’imputato e, in particolare, per l’intervento di NOME NOME-; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nella parte in cui mette in riliev l’assenza di fattori di lieve entità tali da consentire il riconoscimento del circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rit decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il Con igliere Estnsore
DEPOSITATA
Il Pre Ae-nte