Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Preso atto della rinuncia alla trattazione orale comunicata dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 giugno 2023, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 19-10-2018, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME in ordine ai reati di rapina, lesioni personali e tentata estorsione allo st ascritti in anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 540,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e violazione di legge quanto omessa applicazione della disciplina della desistenza volontaria prevista dall’art. 49 comma 3 cod.pen. per l’ipotesi di estorsione tentata di cui al capo c). Ed invero ; si sottolineava che, alla
luce di quanto riferito dallo stesso denunciante, l’imputato.aveva desistito dal proposi dopo avere avuto risposto che la presunta vittima non aveva disponibilità di denaro sicché l’evento dannoso non si era verificato proprio per la volontaria condotta del Ca
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso reitera motivi infondati e deve pertanto essere respinto.
In tema di estorsione e desistenza volontaria è stato già affermato come nei reat a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiu configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccani capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la dirninuente per attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’event 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 – 01). Il principio risulta successivamente ribadito altre pronunce secondo cui in tema di estorsione va considerata integrata l’ipotesi esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggett richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, 11/09/2019, (dep. 29/01/2020 ) Rv. 277969 – 01). L’applicazione dei sopra esposti pr caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto seguito della richiesta di versamento di somme di denaro per ottenere la restituzione de precedentemente rapinato, il pagamento non avveniva esclusivamente a seguito della resi della vittima, la quale dichiarava di non avere denaro contante. Né il COGNOME ri restituito spontaneamente il cellulare, che invece dalla lettura delle sentenze di m essere stato ritrovato successivamente l’intervento delle forze dell’ordine, circos che sconfessa ulteriormente la tesi difensiva. Così che la tesi della desistenza volon del tutto priva di fondamento come già ritenuto nelle pronunce di merito sulla base de ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti. Alla declaratoria di infondatezza, per il disposto dell’art. 616 cod.pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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