Desistenza Volontaria: La Restituzione Forzata non Salva dalla Condanna
L’istituto della desistenza volontaria rappresenta una causa di non punibilità per chi, dopo aver iniziato un’azione criminale, decide spontaneamente di interromperla. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17772/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di questa figura, specificando che la restituzione del bene rubato non è sufficiente se avviene solo perché il ladro è stato scoperto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la logica dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il tentato furto di un telefono cellulare. L’imputato aveva sottratto il dispositivo alla vittima ma, immediatamente dopo, era stato scoperto e fermato dalla stessa. A quel punto, l’uomo aveva restituito il telefono. Convinto che questo gesto potesse configurare una desistenza volontaria, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della condanna.
L’Impugnazione e la tesi difensiva
La difesa ha basato il proprio ricorso sull’errata applicazione dell’articolo 56, comma 3, del codice penale, che disciplina appunto la desistenza. Secondo la tesi difensiva, la restituzione del cellulare dimostrava la volontà di abbandonare il proposito criminoso, interrompendo così l’azione delittuosa e meritando la non punibilità per il tentativo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla desistenza volontaria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea la tesi difensiva. Le motivazioni della decisione si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, dal punto di vista procedurale, i giudici hanno rilevato come il ricorso fosse generico, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale e specifica delle motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione, ricorda la Corte, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma serve a controllare la corretta applicazione del diritto.
Nel merito, la Corte ha smontato l’argomento della desistenza volontaria. I giudici hanno sottolineato che l’azione criminosa, ovvero la sottrazione del telefono, si era già conclusa. La restituzione non è avvenuta per una scelta spontanea e autonoma dell’imputato, ma è stata una conseguenza diretta del suo essere stato scoperto e fermato dalla vittima. La volontarietà richiesta dalla norma, spiegano i magistrati, deve essere il frutto di una libera scelta interiore dell’agente, non una reazione a fattori esterni che rendono impossibile o troppo rischiosa la prosecuzione del reato. Poiché la restituzione è stata ‘forzata’ dalle circostanze, non può essere considerata una genuina desistenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: per beneficiare della causa di non punibilità della desistenza volontaria, l’interruzione dell’azione criminale deve essere completamente libera e svincolata da cause esterne. Un ‘pentimento’ che si manifesta solo quando si viene colti in flagrante non è sufficiente a escludere la punibilità del tentativo. La decisione di restituire il maltolto, in questi casi, non è una scelta di abbandonare il crimine, ma un tentativo di mitigare le conseguenze dopo essere stati scoperti. La sentenza serve quindi come un chiaro monito: la legge premia la scelta genuina di non delinquere, non la reazione dettata dalla paura dell’arresto.
Restituire la refurtiva dopo essere stati scoperti configura una desistenza volontaria?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la restituzione non è spontanea se avviene solo perché l’autore del reato è stato scoperto e fermato dalla vittima. In questo caso, l’azione criminosa si considera già esaurita e la restituzione è una conseguenza dell’essere stati colti sul fatto, non una libera scelta.
Qual è il requisito fondamentale per l’applicazione della desistenza volontaria?
Il requisito essenziale è la ‘volontarietà’ dell’interruzione dell’azione criminosa. Ciò significa che la decisione di fermarsi deve derivare da una scelta autonoma e interiore dell’agente, non da fattori esterni che rendono la prosecuzione del reato impossibile, difficile o rischiosa, come l’intervento della vittima o delle forze dell’ordine.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché i motivi erano generici e non criticavano in modo specifico le argomentazioni della sentenza d’appello. Inoltre, le doglianze sollevate riguardavano una rivalutazione dei fatti (il merito della vicenda), attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avv sentenza della Corte d’appello di Bologna 2/2/2023, indicata in epigrafe, con la qu confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per un tentativo di fu cellulare (in Bologna, il 22/1/2018);
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazi base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motiva 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giust argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla insussist specie, di un’ipotesi di desistenza volontaria, avendo i giudici territoriali circostanza che il bene era stato sottratto e che l’azione si era esaurita, essendo avvenuta non spontaneamente, ma solo perché l’imputato era stato scop fermato dalla vittima (sui presupposti per l’operatività dell’art. 56, comma 3, co 4, n. 12240 del 132/2018, Ferdico, Rv. 272535-01; sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep 2019, T., Rv. 275647-01);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024