Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45469 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta ..dal Consigliere NOME COGNOME;
kte 4 Pubblito Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 26 settembre 2022, la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione resa in primo grado con cui NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose e condanNOME alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.300 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 601, comma 5, e 179 del codice di rito, per mancata notifica dell’avviso di udienza d’appello al difensore, AVV_NOTAIO, nonostante quest’ultimo avesse depositato tempestivamente, a mezzo p.e.c., la propria nomina. L’avviso di fissazione dell’udienza d’appello del 14 luglio 2022 veniva notificato soltanto all’AVV_NOTAIO, il qual aveva difeso l’imputato in primo grado.
2.2 Col secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Evocando l’art. 56, terzo comma, cod. pen., e taluni orientamenti giurisprudenziali sul concetto di desistenza volontaria e sul discrimine tra tentativo compiuto e tentativo incompiuto, la difesa censura l’omessa indicazione, da parte della Corte territoriale, della condotta dell’imputato nei termini tentativo compiuto o, invece, incompiuto. Tale profilo sarebbe rilevante in quanto l’imputato ha interrotto volontariamente l’attività delittuosa, uscend dall’appartamento della persona offesa senza sottrarre nulla e prima dell’intervento della polizia: egli è stato infatti fermato dalle Forze dell’ordine quando si trovava g all’esterno dello stabile. Pertanto, a parere della difesa, la condotta del COGNOME avrebbe essere dovuto correttamente inquadrata come desistenza volontaria, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, cod. pen.
2.3 Col terzo motivo, si eccepisce vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, sia per quel che riguarda il calcolo del minimo edittale -che, pure, i Giudici di merito affermano di aver individuato- sia per l’entità del riduzione della pena in vista del tentativo. Secondo la difesa, il corretto calcolo dell pena, tenuti in conto la riduzione per il rito abbreviato e quella per il tentativo, avreb dovuto condurre a una pena di poco superiore all’anno, diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, in conformità col giudizio di primo grado.
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Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il decreto di citazione a giudizio è stato ritualmente notificato all’altro difensore, AVV_NOTAIO, con la conseguenza che trovano applicazione i principi enunciati da Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651 – 01, con i quali si è chiarito, in motivazione, che, in caso di difesa congiunta a opera di due o più difensori, il dovere di lealtà -oggetto non soltanto di una disposizione di natura deontologica del codice relativo (art. 5), ma anche sancito in una norma di diritto processuale (art. 105, comma 4, cod. proc. pen.), prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore «in ordine ad ogni scelta processuale», qual è certamente la partecipazione all’udienza del giudizio di impugnazione, anche se camerale, «al fine della effettiva condivisione della strategia processuale» (v. anche art. 23, comma 5, codice deontologico forense).
Ne discende che, persino nel giudizio camerale, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651 – 01; con riferimento al giudizio ordinario, v. già Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265710 – 0).
Ne discende la tardività della questione, sollevata, nel presente processo, solo con l’atto di appello.
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La Corte territoriale ha, infatti, chiaramente illustrato le ragioni per cui si è ravvisato nella condotta dell’imputato, il tentativo compiuto, escludendo la volontaria desistenza. Occorre premettere, innanzitutto, che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (v., ad es., Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 01, con riguardo ad una fattispecie in tema di tentato furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell’abitazione tramite effrazione della serratura della porta d’ingresso, di poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell’intervento della persona offesa nel decorso causale).
Inoltre, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono
irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 01).
Ciò posto, i Giudici di merito hanno evidenziato il dato dei segni di effrazione sulla porta d’ingresso (graffi e tracce di sostanza oleosa sulla placchetta della serratura, un incavo all’altezza della stessa, prima inesistenti) dell’abitazione di uno dei condomini (Latorre); essi hanno altresì evidenziato il ruolo di alcuni condomini, i quali insospett dalla presenza dell’imputato, travestito da operaio, avevano dapprima interloquito con lo stesso per capire chi fosse e che cosa volesse, per poi allertare le forze dell’ordine sicché risultano sufficientemente illustrati i motivi per cui, a parere della Cor d’appello, l’imputato non sia riuscito nel suo intento per l’intervento di caus indipendenti dalla sua volontà.
Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in presenza del delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico – cioè senza operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitt consumato – oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati (Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210 – 01).
Ora, replicando al ricorso, che concentra solo sulla pena detentiva le sue censure, si osserva che la pena edittale minima prevista per il furto aggravato in abitazione è di cinque anni di reclusione ed è ben compatibile con la pena di tre anni e tre mesi di reclusione individuata dai giudici di merito come base sulla quale applicare la successiva riduzione per il rito.
Invero il calcolo della riduzione dei 2/3 per il tentativo rappresenta un assioma indimostrato del ricorrente, ben potendo la riduzione stessa essere contenuta nei limiti del terzo ai sensi dell’art. 56, secondo comma, cod. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14/07/2023
Il Consigliere estensore