Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1368 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1368 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma del 10.10.2019, con cui NOME è stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre 400 euro di multa, e NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, in ordine al reato di concorso in tentato furto in privata dimora, aggravato ai sensi dell’art 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen. Il furto è stato tentato in collaborazione anche con altre due persone, un “basista”, cognato di una delle persone offese, e NOME COGNOME, giudicato separatamente. Gli imputati sono stati bloccati dalla polizia giudiziaria, prima di potersi introdu nell’appartamento obiettivo del piano criminoso, grazie alle intercettazioni telefoniche che erano già in corso sulle utenze cellulari di COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura con cui reiterano la ragione difensiva già dedotta in appello e relativa alla configurabilit di un’ipotesi di desistenza non punibile, piuttosto che di tentativo, e denunciano i travisamento delle prove raccolte in dibattimento.
L’azione si è interrotta per volontà riconducibile esclusivamente agli autori della condotta, che hanno verificato di non avere gli strumenti adatti ad aprire la porta dell’appartamento ed hanno deciso di interrompere la loro azione. Quindi, al più potrebbe ipotizzarsi la sussistenza del reato di violazione di domicilio.
Il PG NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
3.1. In vista dell’udienza sono state depositate memorie conclusive dal difensore degli imputati, con le quali, anche in risposta alle conclusioni del PG, si ribadiscono le ragion del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto congiuntamente dagli imputati COGNOME e COGNOME, è inammissibile.
L’unica censura mossa alla sentenza d’appello ed alle conclusioni di colpevolezza dei giudici di merito è formulata, anzitutto, secondo direttrici di censura sottratte al sindaca di legittimità.
Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorren come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nel caso di specie, i ricorrenti mettono in dubbio la ricostruzione in fatto svolta dal sentenza impugnata, coerentemente a quella di primo grado, invocando il travisamento delle prove raccolte in dibattimento e, di conseguenza, la sussistenza di un’ipotesi di desistenza.
Tuttavia, non vengono puntualizzati nelle censure difensive effettivi travisamenti di dati oggettivi sui quali la sentenza abbia basato la sua decisione, ma si propone una diversa interpretazione, più favorevole alla difesa del ricorrente, di una medesima situazione di fatto.
La sentenza d’appello ha chiarito, invece, che il teste di polizia giudiziaria – il capit dei RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO – ha dato atto di come il delitto sia stato scoperto grazie anche a fatto che uno dei complici, il coimputato NOME COGNOME, era stato posto sotto intercettazione telefonica e da alcune conversazioni era emerso il piano criminoso, con l’indicazione dell’abitazione presa di mira e del giorno scelto per agire; il teste di poli giudiziaria ha sottolineato, altresì, come il “basista” del furto fosse stato individuato essere il cognato di una delle persone offese, mentre proprio uno dei ricorrenti, COGNOME, fosse stato da lui riconosciuto, una volta appostatosi sul luogo teatro dei fatti, perché gi appartenente all’RAGIONE_SOCIALE e sospeso dal servizio poiché risultato autore di reati.
Il capitano COGNOME, infatti, secondo la piana ricostruzione operata nella sentenza impugnata, si era posto al piano superiore rispetto a quello dove si trovava l’appartamento bersaglio della condotta, proprio per monitorarne gli sviluppi, ed ha sentito rumori metallici provenire dalla porta dell’abitazione, allertando a quel punto i colleghi di supporto via radio; ed è stato in quel momento che i ricorrenti, allarmati probabilmente dal rumore, benchè minimo, hanno deciso di interrompere l’azione criminosa; infine, il capitano COGNOME ha potuto riscontrare, successivamente alla fuga degli imputati, dei graffi sulla porta d’ingresso dell’appartamento preso di mira, indicativi anch’essi del tentativo di effrazione.
Riguardo a tale ricostruzione, il ricorso si limita a metterla in dubbio, sostenendo l volontaria, libera scelta di desistere dal reato da parte dei ricorrenti, senza attaccare modo significativo illogicità delle argomentazioni del provvedimento d’appello.
Le ragioni difensive, pertanto, si svelano immediatamente inammissibili perché in fatto, mentre l’opzione ermeneutica attuata in concreto dalla sentenza impugnata risulta coerente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la desistenza si configura solo se la scelta di non proseguire nell’azione criminosa sia stata non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535), come invece risulta che sia accaduto nel caso dei ricorrenti.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso congiunto segue, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2022.