Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11581 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11581 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della regolarità delle notifiche del decreto di fissazione della pubblica udienza e del provvedimento con cui il Presidente della Seconda Sezione penale ha disposto la trattazione orale del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de l ricorso.
rilevato che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha presenziato all’udienza.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 maggio 2025 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 aprile 2023, con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 1.434,00 di multa in relazione ai reati di tentato furto e ricettazione.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione de ll’art. 56 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in relazione ai reati di furto di cui ai capi A), B), C), D) ed E).
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su un percorso argomentativo meramente ipotetico e congetturale, omettendo un’adeguata valutazione critica del dato fattuale costituito dall’abbandono spontaneo della refurtiva da parte degli imputati. Tale condotta, lungi dall’essere effetto di fattori esterni impeditivi, sarebbe stata espressione di una libera determinazione degli agenti, idonea a interrompere volontariamente l’iter criminis prima del perfezionamento della fattispecie.
Si assume, in particolare, che l’interruzione dell’azione non sarebbe stata determinata da cause sopravvenute indipendenti dalla volontà degli imputati -quali l’intervento delle forze dell’ordine, la reazione delle persone offese ovvero l’impossibilità oggettiva di portare a compimento l’azione furtiva ma da una scelta autonoma, rilevante ai fini del riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 56 cod. pen.
Il ricorrente, con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva sull’apodittico ed erroneo presupposto della assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione del trattamento sanzionatorio, senza argomentare in alcun modo in ordine al comportamento collaborativo tenuto dal COGNOME nel corso del procedimento (concretatosi nelle dichiarazioni parzialmente confessorie che avrebbero consentito di chiarire alcune dinamiche delle contestazioni e nel risarcimento del danno effettuato nei confronti delle persone offese).
Il primo motivo di impugnazione è aspecifico e manifestamente infondato.
La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da vizi logici e giuridici, che riprende le argomentazioni dal giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha evidenziato come il COGNOME e i suoi sodali abbiano posto in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco alla realizzazione del reato di furto. Gli stessi, infatti, si introducevano all’interno delle abitazioni di campagna appartenenti alle persone offese, prelevando suppellettili di vario genere che venivano collocate all’esterno degli immobili, in attesa del successivo trasporto. Tale sequenza operativa è stata ritenuta chiaramente orientata alla consumazione dell’illecito,
essendo i correi già pervenuti alla fase esecutiva del programma criminoso, con attività concretamente funzionali alla sottrazione dei beni; il perfezionamento dell’azione delittuosa non si sarebbe, quindi , verificato a causa dell’intervento delle forze dell’ordine che interrompeva la prosecuzione dell’azione e impediva il completamento del disegno criminoso (vedi pag. 14, 17 e 18 della sentenza del Tribunale e pag. 2 della sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nei reati di danno a forma libera (categoria nella quale rientra pacificamente il delitto di furto) la desistenza volontaria presuppone che l’azione criminosa si arresti in una fase antecedente al compimento di atti idonei a innescare il processo causale destinato a produrre l’evento tipico del reato. Ne consegue che tale istituto può operare esclusivamente nell’ipotesi di tentativo incompiuto ossia quando l’agente interrompa spontaneamente la propria condotta prima di aver realizzato quegli atti che, per la loro idoneità e univoca direzione, sono già in grado di porre in moto il meccanismo causale che conduce alla verificazione dell’evento lesivo.
In tale prospettiva, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile allorché l’agente abbia già realizzato gli atti che danno origine al processo causale idoneo a produrre l’evento, poiché in tal caso l’azione ha già raggiunto una fase esecutiva avanzata incompatibile con l’arresto spontaneo penalmente rilevante richiesto dall’istituto di cui all’art. 56, comma terzo, cod. pen, (vedi Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272677 -01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 -01; da ultimo Sez. 2, n. 6083 del 13/01/2026, Messina, non massimata).
5. Il secondo motivo di ricorso si connota per genericità nella parte in cui deduce l’avvenuto risarcimento del danno patito dalle persone offese.
La difesa , infatti, si limita ad affermare in modo apodittico l’esistenza di condotte risarcitorie ascrivibili al COGNOME, senza tuttavia allegare alcuna documentazione idonea a dimostrare l’effettivo compimento di iniziative volte alla riparazione del pregiudizio cagionato alle persone offese.
La doglianza è, altresì, aspecifica non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02);
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto, posto a fondamento della decisione del Tribunale (vedi pag. 19 della sentenza di primo grado), che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessorio, quando la posizione d ell’imputato appaia già ampiamente compromessa e la sua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 -01; da ultimo Sez. 1, n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/12/2024, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME