Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/10/1980
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del dr. COGNOME Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, di conferma della pronuncia del Tribunale di Palermo, che ne aveva deliberato l’affermazione di responsabilità in relazione a due delitti di tentato furto aggrava
abitazione, commessi l’uno il 19 agosto 2015 e l’altro il 8 ottobre 2017, con la reci specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2.11 ricorso consta di due motivi, rubricati ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. – il primo – e dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. il secondo.
2.1. La prima doglianza afferisce, a riguardo dell’imputazione di cui al capo b), al manca riconoscimento della desistenza volontaria, non essendo sufficienti, ai fini dell’integrazione tentativo punibile, l’introduzione nell’area condominiale e l’ingresso nel box della pers offesa.
2.2. Il secondo motivo si è focalizzato sulla carenza di motivazione a riguardo della mancata esclusione, per entrambi i reati, della circostanza aggravante della violenza sulle cose, poic le condotte poste in essere dall’imputato avrebbero potuto, al più, rappresentare semplic manipolazioni, non funzionali alla sottrazione dei beni dei terzi.
Considerato in diritto
Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo è privo di pregio.
1.1. Come esattamente sottolineato nelle conclusioni del Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del costante principio giurisprudenziale, secondo il quale nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentat incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano realizzati gli atti da cui origin il meccanismo causale capace in sé di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare l diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga scongiurare l’evento (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 269797 – 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, COGNOME, Rv. 271435 – 01).
1.2.E può anche aggiungersi che in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l’onere della prova che l’interruzione dell’azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell’agen non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (sez.1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758; sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316).
Orbene, le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno congruamente apprezzato che il prevenuto, dopo essersi introdotto in area pertinenziale ed aver forzato la saracinesca del bo di proprietà della denunciante, ha tentato di asportare due biciclette (pag. 3 e 4 primo gra pag. 5 e 6 appello), così da consumare la sequenza sufficiente a delineare gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, di un compiuto tentativo di furto in abitazione; men
doglianza difensiva, di natura assertiva, non ha neppure allegato le circostanze concret attinenti, per esempio, alla volontarietà dell’interruzione dell’azione, che avrebbero dov
sollecitare conclusioni diverse.
2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
In disparte l’elementare osservazione che la forzatura della porta d’accesso ad un’autorimessa condominiale e della portiera di un’auto ivi parcheggiata, e la forzatura del
basculante di un box di proprietà privata, costituiscono notoria manifestazione di violenza su cose e, calate nella ricostruzione del fatto che forma oggetto di prova, modalità chiarament
strumentali alla commissione dei furti, la deduzione svolta è indeterminata, perché non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo, pertanto,
questa Corte di individuare i rilievi mossi – riferiti alla condotta tenuta dal prevenuto esercitare il proprio sindacato.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 19/03/2025
Il cons Here estensore
Il Presidente