Tentata Estorsione e Desistenza Volontaria: La Cassazione Chiarisce
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione su un istituto cruciale del diritto penale: la desistenza volontaria. Questo concetto si applica quando un individuo interrompe spontaneamente la propria azione criminale. Ma cosa succede se l’interruzione non è frutto di una libera scelta, ma è causata dalla reazione della vittima? La Suprema Corte ha analizzato un caso di tentata estorsione, delineando i confini tra un vero e proprio ripensamento e un fallimento forzato del piano criminale.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentata estorsione aggravata. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali. In primo luogo, ha contestato la valutazione delle prove a suo carico, chiedendo una nuova analisi dei fatti. In secondo luogo, e questo è il punto centrale, ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l’ipotesi della desistenza volontaria. Infine, ha criticato la mancata riduzione della pena nonostante la Corte d’Appello avesse escluso l’aggravante della recidiva.
I motivi del ricorso e la desistenza volontaria
L’argomento più significativo del ricorrente riguardava, appunto, l’errata applicazione della legge penale in merito alla desistenza volontaria. Secondo la difesa, l’azione criminosa si era interrotta per una scelta autonoma dell’imputato. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti emersa nei gradi di giudizio precedenti raccontava una storia diversa: il reato non si era consumato non per un ripensamento dell’agente, ma a causa della ferma opposizione della persona offesa. Questo elemento è stato determinante per la decisione finale della Corte.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti e tre i motivi.
1. Rivalutazione delle prove: Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è, come in questo caso, logica e congrua.
2. Mancata desistenza: Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nei reati a forma libera, la desistenza volontaria può configurarsi solo nel caso di tentativo incompiuto, ovvero quando l’azione non è ancora stata portata a termine. Una volta che l’agente ha posto in essere tutti gli atti idonei a innescare il meccanismo causale che porta all’evento, non si può più parlare di desistenza. Al massimo, potrebbe operare la diminuente del cosiddetto recesso attivo, se l’agente si adopera con una condotta positiva per evitare l’evento. Nel caso specifico, la mancata realizzazione dell’estorsione era dovuta esclusivamente alla condotta oppositiva della vittima, un fattore esterno alla volontà dell’imputato.
3. Determinazione della pena: Anche il terzo motivo è stato respinto. Sebbene la Corte d’Appello avesse escluso la recidiva, ha ritenuto di mantenere invariata la pena. Questa scelta è stata considerata il frutto di una valutazione discrezionale non illogica, basata su un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche già concesse e la residua aggravante, giudicata di ‘rilevante peso specifico’.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra un’interruzione dell’azione criminale che dipende dalla volontà dell’agente e una che è imposta da fattori esterni. La desistenza volontaria, per essere tale, deve essere ‘volontaria’, cioè frutto di una libera e autonoma scelta interiore, non dettata dalla paura di essere scoperti o dall’impossibilità materiale di proseguire a causa di ostacoli imprevisti, come la reazione della vittima. L’azione del ricorrente era già entrata nella fase del tentativo punibile, avendo posto in essere una condotta idonea a configurare il reato di estorsione. L’intervento della vittima ha semplicemente impedito la consumazione, ma non ha cancellato la rilevanza penale del tentativo. Pertanto, i giudici hanno correttamente escluso sia la desistenza sia il recesso attivo, poiché l’imputato non ha fatto nulla per scongiurare l’evento.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per beneficiare della non punibilità per desistenza volontaria, l’agente deve dimostrare di aver abbandonato il proprio proposito criminale per una scelta interiore, non perché costretto dalle circostanze. Il fallimento del piano dovuto alla resistenza della vittima non integra questa causa di non punibilità, ma lascia intatta la responsabilità per il reato tentato. La decisione sottolinea l’importanza della ‘volontarietà’ della scelta, che deve essere genuina e non una semplice presa d’atto dell’impossibilità di raggiungere il proprio scopo illecito.
Quando si può parlare di desistenza volontaria in un reato?
Secondo la Corte, la desistenza volontaria si configura solo nel caso di tentativo incompiuto, ossia quando l’agente interrompe volontariamente l’azione prima di aver completato tutti gli atti necessari a causare l’evento. La scelta deve essere spontanea e non causata da fattori esterni.
Qual è la differenza tra desistenza volontaria e recesso attivo?
La desistenza volontaria consiste nell’interrompere l’azione prima che sia compiuta e comporta la non punibilità. Il recesso attivo si ha quando l’azione è già stata completata e l’agente si adopera attivamente per impedire che l’evento si verifichi; in questo caso, si beneficia di un’attenuante della pena.
Se un reato non si compie per la reazione della vittima, l’autore può beneficiare della desistenza volontaria?
No. Come chiarito dalla sentenza, se la mancata realizzazione del reato è dovuta a una condotta oppositiva della vittima o a qualsiasi altro fattore esterno, non si può configurare la desistenza volontaria, poiché l’interruzione non dipende da una libera scelta dell’agente. L’autore risponderà quindi di reato tentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di doglianza, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, costituisce, di fatto, una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove, già congruamente analizzate e soppesate dalla Corte di appello con ampio apparato argomentativo (pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata), con mera pedissequa reiterazione di censure di merito e senza alcuna specifica critica al costrutto posto a base della pronuncia impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di mancata riconoscimento dell’ipotesi di desistenza volontaria è manifestamente infondato in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte- nei reati di danno a forma libera la desistenza può avere luogo solo nel caso di tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recessivo attivo qualora l’agente tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento ( Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P. Rv. 279170; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 264226); che la Corte di appello – sulla base della ricostruzione offerta dalla persona offesa, la cui attendibilità è stata compiutamente vagliata- ha evidenziato come la mancata realizzazione la condotta posta in essere anche dall’odierno ricorrente configurava, di per sé, un’ipotesi di tentativo punibile di un reato di danno (estorsione), così correttamente escludendo l’ipotesi della desistenza ma anche quella del recesso attivo poiché la mancata realizzazione dell’evento di reato era da ricondursi semplicemente ad una condotta oppositiva della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata rideterminazione della pena conseguente alla operata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; che, invero, una volta esclusa la recidiva in questione, la Corte territoriale ha mantenuto immutata la sanzione inflitta all’odierno ricorrente dal giudice di primo grado ritenendo – con valutazione discrezionale non illogica e, pertanto non censurabile in questa sedeche il giudizio di bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e la residua aggravante di rilevante ” peso specifico” in termini di sola equivalenza dovesse essere tenuto fermo ( pag. 9 della sentenza impugnata);
•
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.