Desistenza Volontaria: L’Allarme Sonoro Esclude l’Applicabilità?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra reato tentato e desistenza volontaria. Il caso in esame riguarda un tentativo di furto interrotto dall’attivazione di un allarme, sollevando la questione se la fuga dell’imputato possa essere considerata una scelta autonoma e, quindi, meritevole del più mite trattamento previsto per la desistenza. La decisione della Suprema Corte consolida un principio fondamentale: l’interruzione dell’azione criminale deve dipendere esclusivamente dalla libera volontà dell’agente e non da fattori esterni che ne rendono impossibile o troppo rischiosa la prosecuzione.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 1000 euro di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato. La condanna si basava sul fatto che l’azione delittuosa era stata interrotta a seguito dell’attivazione di un allarme sonoro, che aveva costretto l’individuo alla fuga. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, articolandolo su due motivi principali: l’errata applicazione della legge in materia di tentativo e desistenza, e un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e la Desistenza Volontaria
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici offre spunti importanti per comprendere i confini applicativi di istituti centrali del nostro ordinamento penale.
Il Primo Motivo: Tentativo o Desistenza Volontaria?
Il cuore della questione risiede nel primo motivo di ricorso. La difesa sosteneva che l’imputato avesse volontariamente desistito dall’azione. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa tesi. Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, la Corte ha sottolineato che la desistenza volontaria richiede che l’interruzione dell’azione sia frutto di una “autonoma e libera determinazione dell’agente”.
Nel caso specifico, l’attivazione dell’allarme sonoro (documentata a foglio 8 degli atti) è stata identificata come un fattore esterno che ha reso vana o eccessivamente rischiosa la prosecuzione del furto. La decisione di fuggire non è stata, quindi, una scelta libera e spontanea, ma una conseguenza diretta e necessitata di un evento esterno che ha compromesso le possibilità di successo del reato. Di conseguenza, la condotta è stata correttamente qualificata come tentativo punibile, ai sensi dell’art. 56 del codice penale.
Il Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio altrettanto consolidato: il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione del diniego si basi su elementi ritenuti decisivi e rilevanti, senza illogicità manifeste. La valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata e immune da vizi, rendendo il motivo di ricorso non ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra la volontà autonoma dell’agente e le circostanze esterne che ne condizionano l’agire. Per aversi desistenza, l’agente deve avere ancora la possibilità di proseguire nell’azione criminale ma scegliere liberamente di non farlo. Al contrario, quando un evento esterno, come un allarme, un imprevisto o l’arrivo di terze persone, rende la commissione del reato impossibile, improbabile o troppo pericolosa, l’interruzione non è più volontaria ma coartata dalle circostanze. In questo scenario, la legge non riconosce alcun trattamento di favore, e la condotta rimane punibile a titolo di tentativo.
Per quanto riguarda le attenuanti, la motivazione risiede nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nel rispetto dei parametri dell’art. 133 c.p., ha il compito di valutare la personalità dell’imputato e la gravità del fatto. Se la sua decisione è logicamente argomentata, non può essere messa in discussione in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza che la fuga a seguito dell’attivazione di un sistema di allarme non integra la fattispecie della desistenza volontaria. Questa decisione ribadisce l’importanza della voluntas dell’agente come elemento discriminante tra il tentativo punibile e la non punibilità della desistenza. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge una lezione chiara: solo una scelta genuinamente libera di abbandonare il proposito criminale può escludere la punibilità, mentre ogni interruzione dettata da fattori esterni ricade pienamente nell’alveo del tentativo.
Quando si può parlare di desistenza volontaria in un reato?
Secondo la sentenza, si ha desistenza volontaria quando l’interruzione dell’azione criminosa è la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell’agente, e non di fattori esterni che hanno impedito o reso vana la prosecuzione dell’azione.
L’attivazione di un allarme sonoro durante un furto integra la desistenza volontaria?
No. La Corte ha stabilito che l’attivazione di un allarme è un fattore esterno che ostacola la continuazione del reato. Di conseguenza, la fuga dell’autore del reato non è una scelta libera, ma una reazione necessitata, configurando quindi un reato tentato e non una desistenza volontaria.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4051 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4051 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato° a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Termini Imerese, che condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine al delitto di fu tentato pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in relazione agli artt. 624 e 56 comma 3 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale – richiamando gli effetti dell’allarme s effettivamente attivatosi (fol. 8), sulla condotta del ricorrente – ha fatto corretta applicazio principio secondo cui in tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l’interruzi dell’azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell’agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell’azione (Sez. 1, n 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 — 01; conf. N. 12240 del 2018 Rv. 272535 01, N. 41484 del 2009 Rv. 245233 – 01, N. 18385 del 2013 Rv. 255919 – 01, N. 11732 del 2012 Rv. 252230 – 01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355 – 01, N. 17518 del 2019 Rv. 275647 – 01, N. 7036 del 2014 Rv. ‘58791 – 01); tale cbri , incente argomento, correttamente è stato ritenuto
e
escludere la riqualificazione in danneggiamento, in quanto si verte in tema di tentativo punibi e non trova applicazione l’art. 56, comma terzo, cod. pen. non essendo configurabile un reato diverso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. – come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente