Desistenza Volontaria: La Cassazione Chiarisce i Limiti nel Tentato Furto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del reato tentato e, in particolare, sulla corretta interpretazione della desistenza volontaria. Questa causa di non punibilità, prevista dall’articolo 56 del codice penale, richiede che l’interruzione dell’azione criminosa sia il risultato di una scelta autonoma e non condizionata da circostanze esterne. Il caso in esame offre un chiaro esempio di quando tale presupposto viene a mancare, rendendo il ricorso dell’imputato inammissibile.
Il Caso: Tentato Furto e Appello Inammissibile
I fatti riguardano un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato in un’abitazione privata. La Corte d’Appello, pur riducendo la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Sosteneva di non essere consapevole che l’immobile fosse una dimora privata, ritenendolo in stato di abbandono.
2. Mancato riconoscimento della desistenza volontaria: Affermava di aver interrotto volontariamente l’azione criminale.
La difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio sostenendo che l’interruzione dell’azione non fosse stata coartata, ma una libera scelta, e che mancasse la piena consapevolezza della natura del luogo, elemento chiave per la configurabilità del reato contestato.
La Decisione della Corte: La “Desistenza Volontaria” deve essere Libera
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso non fossero altro che una sterile riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di sollevare questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), la difesa ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già logicamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo, basandosi sui segni di effrazione e sulle stesse ammissioni dell’imputato. La tesi dell’immobile abbandonato era stata smentita dal fatto che l’assenza degli occupanti fosse solo temporanea.
Sul punto cruciale della desistenza volontaria, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la scelta di interrompere l’azione delittuosa deve essere il frutto di una decisione autonoma e sovrana dell’agente. Non può essere considerata ‘volontaria’ se è necessitata da fattori esterni, indipendenti dalla sua volontà, che rendono la prosecuzione dell’azione impossibile, troppo rischiosa o semplicemente non più conveniente. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente escluso la volontarietà della desistenza, ritenendola dettata da circostanze esterne e non da un reale ravvedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due concetti fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti; il suo perimetro è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto. In secondo luogo, e più nel merito, la desistenza volontaria non è un salvacondotto automatico per chi tenta un reato. Per essere efficace, deve rappresentare un’autentica e libera inversione di rotta della volontà criminale, non una semplice reazione a ostacoli imprevisti. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve anche da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che mirano solo a ritardare la conclusione del processo.
Quando si può parlare di desistenza volontaria in un reato tentato?
Si può parlare di desistenza volontaria quando l’agente decide di interrompere l’azione criminosa per una scelta libera e autonoma, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni che rendono impossibile o troppo rischiosa la prosecuzione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione di argomenti già dedotti e respinti in appello, risolvendosi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, data l’evidente infondatezza dell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31318 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SOAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venez che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando in mitius la pena, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen., ma confermandone la condann per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si assume il vizio di motivazi ordine alla sussistenza del reato, in particolare dell’elemento soggettivo tipico del reato, dec termini di consapevolezza della destinazione del luogo a privata dimora – non muove compiut critiche di legittimità all’iter espresso dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/ Leonardo, Rv. 254584 – 01) – che, condividendo le conclusioni a cui era giunto il Giudice di p cure, ha disatteso il gravame dando conto dei segni di effrazione riscontrati nella specie ammissioni dell’imputato, negando pertanto in maniera congrua e logica la fondatezza del prospettazione difensiva anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo (segnatamente, con rigu al dedotto stato di abbandono dell’immobile, nel quale invece solo temporaneamente non era presente la persona offesa); piuttosto, la difesa ha finito col perorare irritualmente in ques un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le medesime allegazioni senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 2683 – 01
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione di e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del comportamento dell’imput nell’alveo della desistenza volontaria, di cui 56, comma 3, cod. pen. – si risolve pur pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte merito, la quale ha ritenuto di escludere la desistenza volontaria in conformità alla giurisprud legittimità secondo cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la de rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa cond finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’age riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. per). la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.