Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 14.12.2022 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi in data 24.5.2022 aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME colpevoli dei reati di cui agli artt. 110,56,624bis cod.pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, unificati dal vincolo dell continuazione e considerata la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 489,00 di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore hanno presentato ricorso con separati atti.
2.1. Ricorso per NOME: si articola in quattro motivi.
Con il primo deduce: a) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 530, commi 1 e 2 cod.proc.pen. nonché inesistenza della penale responsabilità dell’imputato e mancato riconoscimento della circostanza della desistenza volontaria; b) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 99 cod.pen. per l’omessa esclusione della recidiva; c) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione ag artt. 125, 192 e 530, commi 1 e 2 cod.proc.pen., in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e motivazione apparente e contraddittoria; d) nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b) e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 133 cod.pen. per la eccessività della pena.
2.2.Ricorso per COGNOME NOME: si articola in un motivo con cui deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 56, comma 3, cod.pen. nonché la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
3.Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Ed invero, i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici (pp. 3-4).
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello
motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
In particolare, in relazione al motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, la Corte di merito ha ritenuto con motivazione congrua che non ricorre l’ipotesi in questione atteso che gli odierni imputati decidevano di interrompere l’azione solo perché si rendevano conto dell’impossibilità di proseguire nella condotta illecita non rinvenendo nelle abitazioni alcun bene utile al loro scopo.
Tale principio si pone nel solco di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di desistenza , la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535).
Con riguardo alla mancata esclusione della recidiva per COGNOME, del pari la Corte di merito ne ha congruamente motivato l’applicazione in ragione dei precedenti anche specifici che consentono di ritenere le condotte per cui é processo espressione di specifica proclività a delinquere.
Il terzo motivo di ricorso é inconferente atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice di primo grado.
Il quarto motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio risulta generico a fronte di una pronuncia che ha ampiamente motivato i criteri di commisurazione della pena partendo da una pena base attestata sul minimo edittale.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
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