Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1034 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PASSIGNANO SUL TRASIMENO il 25/02/1963
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 22 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo le aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 6 e 7, cod. pen. e riducendo la pena (fatti commessi in Perugia i dicembre 2012);
che, in data 28 novembre 2023, è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente con la quale sono state meglio lumeggiate le ragioni a sostegno del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i primi due motivi di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge in relaz agli artt. 81 cpv, 84, 624 cod. pen. e 56 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono gener perché meramente reiterativi di identica doglianza, relativa all’unicità o alla duplicità de commessi, proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’apprensione una res strumentale alla commissione di altro reato costituisse un fatto ontologicamente diverso ed autonomo rispetto alla successiva condotta di apprensione di un ulteriore res, potendosi ipotizzare tra le stesse un rapporto di connessione teleologica);
che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare il vizio di violazione di legg riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di esclusione desistenza volontaria, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha escluso l ricorrenza in fatto dell’istituto invocato alla luce delle dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME che riferito di come il ladro, dopo aver aperto l’autovettura e dopo averne ispezionato l’interno, accor di essere osservato, si era allontanato senza prendere nulla (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata):ciò, in applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, nei reati di danno a f libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia f quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produ l’evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435; conf. Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente