Desistenza volontaria e tentato furto: la Cassazione traccia i confini
L’istituto della desistenza volontaria rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, incentivando chi ha intrapreso un’azione criminale a fermarsi prima di portarla a compimento. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a un requisito essenziale: la volontarietà dell’interruzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione su questo tema, analizzando un caso di tentato furto in abitazione interrotto dall’arrivo di terze persone.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un procedimento per tentato furto in abitazione. L’imputato, dopo essere stato assolto in primo grado, veniva dichiarato colpevole dalla Corte d’Appello. La difesa decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello e, soprattutto, l’errata valutazione dell’istituto della desistenza volontaria.
Secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe interrotto autonomamente la propria azione, e quindi avrebbe dovuto beneficiare della non punibilità prevista dall’articolo 56, terzo comma, del codice penale.
L’analisi della Corte sulla desistenza volontaria
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede proprio nella corretta interpretazione del concetto di “volontarietà” nella desistenza.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la desistenza non è volontaria quando è il risultato di fattori esterni che impediscono o rendono eccessivamente rischiosa la prosecuzione dell’attività criminosa. In altre parole, l’agente deve avere ancora la possibilità di continuare, ma sceglie liberamente di non farlo.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha smontato la tesi difensiva con argomentazioni chiare e precise, distinguendo i due motivi di ricorso.
Il primo motivo: le doglianze in fatto
Il primo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità dell’imputato, è stato liquidato come inammissibile. La Corte ha specificato che le critiche sollevate erano semplici “doglianze in fatto”, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, l’apparato argomentativo della Corte d’Appello è stato ritenuto pienamente conforme alle regole probatorie.
Il secondo motivo: la desistenza non volontaria
Il secondo e più rilevante motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata emergeva chiaramente che l’imputato aveva interrotto la sua azione non per una scelta autonoma e spontanea, ma perché costretto dall’arrivo di terze persone. Questo evento esterno ha reso impossibile o estremamente rischiosa la prosecuzione del furto, eliminando qualsiasi margine di volontarietà nella decisione di fermarsi.
La Corte ha quindi concluso che non si poteva parlare di desistenza volontaria, ma di un tentativo interrotto da cause indipendenti dalla volontà dell’agente. Di conseguenza, l’istituto della non punibilità non era applicabile.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto cruciale per la corretta applicazione dell’articolo 56 del codice penale. Per beneficiare della non punibilità, la scelta di interrompere il reato deve essere libera e incondizionata, non dettata dalla paura di essere scoperti o da ostacoli insormontabili. L’arrivo di testimoni o delle forze dell’ordine è l’esempio classico di un fattore esterno che trasforma una potenziale desistenza in un semplice tentativo non riuscito, che come tale resta punibile. La decisione ha quindi portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando la desistenza da un reato si considera volontaria?
Secondo la Corte, la desistenza è volontaria solo quando l’agente sceglie liberamente di interrompere l’azione criminale, pur avendo ancora la possibilità di portarla a termine. Non è volontaria se è causata da fattori esterni che rendono la prosecuzione impossibile o troppo rischiosa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo si limitava a criticare la ricostruzione dei fatti (inammissibile in Cassazione) e il secondo era manifestamente infondato, dato che la sentenza di appello aveva già accertato che l’interruzione del furto fu provocata dall’arrivo di terzi e non da una scelta autonoma.
Cosa succede se l’interruzione dell’azione criminale non è volontaria?
Se l’interruzione non è volontaria ma è causata da fattori esterni, non si applica la causa di non punibilità della desistenza. L’azione viene configurata come delitto tentato, che è comunque punibile, sebbene con una pena inferiore rispetto al reato consumato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16654 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentato furto in abitazione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, è inammissibile in quanto:
si risolve in mere doglianze in fatto;
è manifestamente infondata, poiché l’apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnatasi conforma pienamente alla regola valutativa espressa dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l’istituto di cui all’art. 56, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato, dato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la desistenza non risulta volontaria ma è stata provocata dall’arrivo di terzi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024