Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
E’ presente l’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio Calabria in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi due di reclusione ed euro 150,00 multa per tentativo di furto aggravato, in concorso con COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME, articolando due motivi. Con il primo, lamenta vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale non si era confrontata con i motivi di gravame nei quali si era dedotta l’inconfigurabilità del tentativo di furto, sussistendo invece la desistenza volontaria dell’agente. Era manifestamente illogica la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, che avevano escluso la desistenza considerando che l’azione delittuosa si fosse interrotta in virtù dell’intervento di un agente di polizia il quale, invece, si trovava in abiti civili, sicchè la sua presenza in loco non avrebbe potuto in alcun modo condizionare la scelta dell’imputato.
2.1 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento e alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. I giudici di merito si erano del tutto illogicamente e contraddittoriamente espressi per l’equivalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non tenendo conto di elementi accertati in giudizio quali la natura minimale del contributo fornito alla azione delittuosa, il lievissimo danno cagioNOME alla persona offesa, il buon comportamento processuale. Inoltre, era stata del tutto omessa la motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che inammissibilmente versato in fatto.
La Corte territoriale sottolinea infatti che l’imputato (trovato in possesso d arnesi da scasso a seguito di perquisizione) fungeva da palo mentre il coimputato si era introdotto in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via con il finestrino aperto, manomettendo il cruscotto; inoltre, l’azione era stata monitorata da un agente in borghese il quale, in sede testimoniale, aveva riferito che i due, avvedutisi della sua presenza, avevano deciso di allontanarsi. Orbene, è del tutto consolidato il principio secondo cui, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l’azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3 – , n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647 – 01 ; Sez. 2 – n. 3793 del 11/09/2019, Rv. 277969 – 01;
Sez. 1 – , n. 13104 del 13/12/2024, Rv. 287875 – 01). La Corte territoriale, in base ad una logica ricostruzione dei fatti emergente dai dati istruttori richiamati, ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, considerando che la decisione di interrompere l’azione non era riconducibile ad una spontanea determinazione dell’imputato.
Quanto al secondo motivo, va ribadito che giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. COGNOME U., COGNOME n. COGNOME 10713 COGNOME del COGNOME 25/02/2010, COGNOME Rv. COGNOME 245931; Sez. 5 – n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450) . Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, hanno richiamato la spiccata intensità dell’intenzione criminosa e le modalità particolarmente insidiose del fatto, per essersi l’imputato servito di uno strumento atto a offendere, portato in luogo pubblico per commettere il delitto e poi fatto oggetto di perquisizione e sequestro.
Venendo, infine, alla richiesta della sostituzione della pena detentiva con la pena della multa, deve richiamarsi il consolidato principio secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condanNOME ( ex multis, Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, COGNOME Rv. 239494 COGNOME 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 – 01). Si è ancora chiarito, a proposito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che non è necessaria alcuna valutazione circa la solvibilità del reo, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, COGNOME Rv. 285786 COGNOME -02; Sez. 6 – , n. 29192 del 28/05/2024, Rv. 286771 – 01).
Tanto premesso, i giudici di merito hanno diffusamente richiamato i dati rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.,seppure con riferimento al giudizio di bilanciamento, considerando implicitamente l’imputato immeritevole della sanzione sostitutiva (ex multis, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 05, secondo cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze
attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.; Sez. 3 – , n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041 01; Sez. 5 – n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635 – 02).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025